IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  lo  statuto  dell'Agenzia  di  protezione civile,
prevista  dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  non  e'  ancora  operativo, a seguito delle obiezioni formulate
dalla Corte dei conti;
  Considerata  la  necessita'  di  attribuire  ad  un'unica struttura
centrale  il  coordinamento  di  tutte  le  attivita'  in  materia di
protezione  civile,  al  fine di assicurare una composizione unitaria
dei  molteplici  profili  ed  esigenze  che rilevano in tale delicato
settore;
  Considerate   le   conseguenze  negative  derivanti  dalla  mancata
conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia
di protezione civile;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita'  del  coordinamento  e  la  concreta  funzionalita' delle
strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in
attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;
  Ritenuta     l'urgenza    di    intervenire    in    considerazione
dell'avvicinarsi   della   stagione   invernale,  periodo  nel  quale
solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
     Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla  rubrica  dell'articolo  10  sono  soppresse le parole: "e di
   protezione civile";
b) all'articolo  10,  comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di
   protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il  comma  1  dell'articolo  14 e' sostituito dal seguente: "1. Al
   Ministero  dell'interno  sono  attribuite  le funzioni e i compiti
   spettanti  allo  Stato  in  materia  di:  garanzia  della regolare
   costituzione  e del funzionamento degli organi degli enti locali e
   funzioni  statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine
   e  della  sicurezza  pubblica,  difesa civile, protezione civile e
   prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del
   Presidente  del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
   cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
d) all'articolo  14,  comma  3,  sono  soppresse  le  parole:  ",  ad
   eccezione  di  quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile,
   ai   sensi   del  capo  IV  del  titolo  V  del  presente  decreto
   legislativo";
e) gli  articoli  79,  80,  81,  82,  83, 84, 85, 86 e 87 del decreto
   legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
   300, intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;
g) all'articolo  38,  comma  3,  dopo  le  parole:  "Servizio sismico
   nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico
   e mareografico".