IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
          Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

  Vista  la  legge  21  novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'Organizzazione
internazionale  marittima  (IMO),  in  data  26  agosto  1987,  dello
strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata,
pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
  Vista  la  regola  II/2  dell'annesso  sopra richiamato, nonche' la
sezione  A-II/2  del  codice  STCW,  relative  alle conoscenze minime
necessarie  al conseguimento delle abilitazioni di primi ufficiali di
coperta e comandanti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  ottobre  2000,  modificato con
decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti
delle  abilitazioni  e  certificazioni  della  gente  di  mare  e, in
particolare,  gli  articoli  4, 5, 6 e 7, rispettivamente relativi ai
certificati  di abilitazione di capitano, capitano di seconda classe,
comandante e comandante di seconda classe;
  Tenuto  conto  della  regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa agli standards
di qualita' dell'addestramento fornito;
  Tenuto  conto  della regola I/12 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente   sezione   A-I/12  del  codice  STCW,  relativa  agli
standards    di   funzionamento   dei   simulatori   utilizzati   per
l'addestramento e per gli esami;
  Tenuto  conto  della  regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente    sezione    A-I/6    del   codice   STCW,   relativa
all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;
  Visto  il  modello  di corso n. 1.08 pubblicato dall'Organizzazione
marittima  internazionale  (IMO)  concernente  l'addestramento  radar
A.R.P.A.  -  Bridge  Teamwork  -  ricerca  e  salvataggio,  a livello
manageriale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Finalita' e durata
  1.  E'  istituito il corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge
Teamwork  -  ricerca  e salvataggio, diretto a soddisfare i requisiti
minimi obbligatori per l'addestramento dei primi ufficiali di coperta
e  comandanti  di navi da traffico di stazza lorda pari o superiori a
500 tonnellate, in conformita' alla sezione A-II/2 del codice STCW.
  2.  Il  corso  ha  una durata di trentotto ore articolate in cinque
giorni, di cui non meno di ventotto ore per allievo (da far risultare
su   apposita   scheda   personale),  dovranno  essere  impegnate  in
esercitazioni pratiche al simulatore.