IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997; Vista la regola II/2 dell'annesso sopra richiamato, nonche' la sezione A-II/2 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni di primi ufficiali di coperta e comandanti; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7, rispettivamente relativi ai certificati di abilitazione di capitano, capitano di seconda classe, comandante e comandante di seconda classe; Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito; Tenuto conto della regola I/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami; Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori; Visto il modello di corso n. 1.08 pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) concernente l'addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio, a livello manageriale; Decreta: Art. 1. Finalita' e durata 1. E' istituito il corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio, diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento dei primi ufficiali di coperta e comandanti di navi da traffico di stazza lorda pari o superiori a 500 tonnellate, in conformita' alla sezione A-II/2 del codice STCW. 2. Il corso ha una durata di trentotto ore articolate in cinque giorni, di cui non meno di ventotto ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche al simulatore.