Alle  Confederazioni agricole nazionali
                              a vocazione generale
                              All'A.I.S.
                              All'Asseme
                              A Civi-Italia c/o Unaproa
                              Alla Covi
                              All'ENSE
                              Agli organismi di controllo
                              Alla FIAO c/o C.C.P.B.
                              Al  coordinamento Soci Ifoam Italia c/o
                              Itas
                              All'Ispettorato   centrale  repressioni
                              frodi agroalimentari
                              Al     comando    Carabinieri    nucleo
                              antisofisticazioni e sanita'
                              Al  comando  Carabinieri  nucleo tutela
                              norme comunitarie ed agroalimentari
                            e, per conoscenza:
                              Al    Ministero   dell'industria,   del
                              commercio e dell'artigianato
                              Al Ministero della sanita'
                              Al Ministero del commercio con l'estero
                              Al  Consiglio nazionale dei consumatori
                              utenti c/o Ministero dell'industria
                              Alla Commissione UE - D.G.VI-B.4
                              Al  Gabinetto  del  Ministro  - ufficio
                              legislativo
                              Alla segreteria tecnica del Ministro
Premessa.
  La   questione  dell'impiego  delle  sementi  e  del  materiale  di
moltiplicazione     vegetativo    prodotto    secondo    il    metodo
dell'agricoltura  biologica,  nonche' delle relative deroghe previste
dalla  regolamentazione  comunitaria per portare a regime il sistema,
sono  state  trattate,  a  livello  nazionale, con note circolari del
22 luglio e del 22 dicembre 1999 e da ultimo con nota dell'8 novembre
2000 (circolare n. 12).
  Per  consentire agli operatori una piu' agevole consultazione delle
disposizioni  emanate in materia, si e' ritenuto opportuno provvedere
ad  un  coordinamento  delle stesse, confortati anche dalle richieste
pervenute in tal senso da diverse parti.
  Pertanto,  con  la  presente  circolare,  si intende riformulare ed
aggiornare  le  disposizioni  nazionali emanate in merito ai seguenti
argomenti:
    1)  campo  di  applicazione  dell'art.  6 e 6-bis del regolamento
(CEE) n. 2092/91 modificato;
    2)   norme   di   produzione   per   le   sementi,  materiale  di
moltiplicazione  vegetativa  e piante destinate al trapianto ottenute
col metodo dell'agricoltura biologica;
    3)  regime  di  deroga  per  l'impiego  di sementi e materiale di
moltiplicazione proveniente da agricoltura convenzionale:
      a) procedure  relative  al  funzionamento della banca dati ENSE
sulla  disponibilita'  di  sementi  e altro materiale di propagazione
vegetativo;
      b) attivita' di verifica da parte degli organismi di controllo;
    4) disposizioni transitorie e finali.
1. Campo di applicazione dell'art. 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n.
2092/91.
  Il  campo  di applicazione dell'art. 6 e' da riferirsi alle sementi
ed  al materiale di moltiplicazione vegetativo quali marze e prodotti
assimilati.
  Il  campo  di  applicazione  dell'art.  6-bis  e' da riferirsi alle
"piante  intere  destinate  ad  essere  piantate per la produzione di
vegetali".   Cio'  riferito  esclusivamente  alle  piantine  orticole
destinate al trapianto.
2.  Norme  di produzione per le sementi, materiale di moltiplicazione
vegetativo  e  piante  destinate  al  trapianto  ottenute  col metodo
dell'agricoltura biologica.
  a) Sementi,  materiale  di  moltiplicazione  vegetativo,  per  tali
materiali  il  metodo  di  produzione biologico implica che la pianta
porta-seme,  per le sementi, e la pianta porta marze, per i materiali
di  moltiplicazione  vegetativa, siano state ottenute senza l'impiego
di  organismi  geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali
organismi e conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) dell'art. 6
del  regolamento  (CEE)  n. 2092/91, per almeno una generazione o, in
caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.
  In  altre  parole,  la  piante  porta  seme e la pianta porta marze
debbono  essere  coltivate con le stesse norme di produzione previste
per  l'ottenimento  dei  prodotti  di  cui  all'art.  1, paragrafo 1,
lettera  a)  del  regolamento  (CEE)  n.  2092/91,  ad  eccezione del
rispetto  della  lettera c)  del paragrafo 1 dell'art. 6 dello stesso
regolamento.
  Cio'  consente,  quindi,  l'utilizzo  di  sementi  e  materiale  di
moltiplicazione  vegetativo  derivante  da  agricoltura convenzionale
come  materiale  di  partenza  per  l'ottenimento  del  materiale  di
moltiplicazione biologico.
  Pertanto,   si   potranno   ottenere   sementi   e   materiali   di
moltiplicazione  vegetativa  "da  agricoltura  biologica", mettendo a
coltura   piante   porta   seme  e  piante  porta  marze  di  origine
convenzionale  su  appezzamenti  che abbiano completato il periodo di
conversione  previsto  dall'allegato  I,  parte  A,  paragrafo 1, del
regolamento  (CEE)  n. 2092/91 (almeno due anni prima della semina o,
nel  caso  di  colture  perenni  diverse dai prati di almeno tre anni
prima  del  primo raccolto) e continuando ad applicare, per le stesse
piante,  il metodo di produzione biologico per almeno una generazione
o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.
  Nel  caso di bulbose e/o tuberose, che per ragioni tecniche, per la
produzione del seme, richiedono il reimpianto del bulbo o del tubero,
il  ciclo  generazionale  parte dal reimpianto del bulbo o del tubero
stesso.
  Per  detto materiale, come previsto dall'art. 6, par. 3, lettera a)
del  regolamento (CEE) n. 2092/91, modificato dal regolamento (CE) n.
1804/99, il regime di deroga scade il 31 dicembre 2003.
  b) Piantine  orticole destinate al trapianto, per tali materiali di
riproduzione  il metodo di produzione biologico implica che le piante
debbano   essere   state   prodotte   conformemente  all'art.  6  del
regolamento (CEE) n. 2092/91.
  Le  piantine orticole destinate al trapianto, quindi, devono essere
ottenute impiegando sementi da agricoltura biologica ed applicando il
metodo  di  produzione  biologico  fino  all'ottenimento del prodotto
commerciale.
  Si  ricorda  che,  per  quanto  riguarda i prodotti di cui all'art.
6-bis  (piantine  orticole  destinate  al  trapianto),  la deroga per
l'utilizzo di materiale convenzionale e' scaduta il 31 dicembre 1997.
3.  Regime  di  deroga  per  l'impiego  di  sementi  e  materiale  di
moltiplicazione provenienti da agricoltura convenzionale.
  a) Procedure  relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla
disponibilita'   di   sementi   e  altro  materiale  di  propagazione
vegetativo.
  Questo  Ministero,  al  fine  di  facilitare  la  conoscenza  della
disponibilita'   di  materiali  di  moltiplicazione  e  una  corretta
concessione  di  deroghe  per  il  materiale  non  disponibile di cui
all'art. 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91,
ha   sottoscritta   una   convenzione  con  l'ENSE,  che  prevede  la
centralizzazione  presso  tale  Ente,  delle  informazioni di mercato
sulla  disponibilita'  di  sementi  e  materiale  di  moltiplicazione
vegetativo biologico.
  Per  effetto della predetta convenzione, l'ENSE e' stato, altresi',
autorizzato ad acquisire informazioni sulla disponibilita' di mercato
del materiale di moltiplicazione biologico e a concedere deroghe, nel
caso  di  accertata  non  disponibilita' di prodotto, per il quale la
deroga stessa e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
  L'ENSE  provvede,  pertanto, sulla base di tale convenzione e delle
esigenze  degli  operatori,  a  dare  informazioni al Ministero, alle
regioni  e  province  autonome,  agli  organismi  di  controllo, alle
organizzazioni   professionali   agricole   e  alle  associazioni  di
categoria  per  consentire  agli  operatori  stessi  di  conoscere le
disponibilita'   di   materiale  sementiero  e/o  di  moltiplicazione
vegetativo biologico sul mercato nazionale e comunitario.
  Tali  dati  sono  anche  resi  disponibili  sul  sito web dell'ENSE
all'indirizzo: www.ense.it
  a. 1) Aggiornamento della banca dati ENSE.
  Allo  scopo  di  mantenere  la  banca  dati  quanto piu' aggiornata
possibile,  l'invio da parte degli interessati, all'ENSE, di tutte le
dichiarazioni   relative  alla  disponibilita'  di  sementi  o  altro
materiale  di  propagazione  da  agricoltura  biologica,  deve essere
rinnovato  mensilmente.  In  caso  contrario la disponibilita' verra'
considerata  esaurita,  e, la ditta che non conferma mensilmente tale
disponibilita', depennata dalla banca dati.
  a.1.   1)  Per  le  sementi  per  le  quali  vige  l'obbligo  della
certificazione varietale.
  L'operatore  moltiplicatore  o  chi  ha  l'obbligo di presentare la
domanda di controllo in campo all'ENSE deve:
    specificare,   nella   domanda,   la  superficie  destinata  alla
moltiplicazione  di  sementi  in  regime  di  agricoltura  biologica,
nonche'   l'organismo   di   controllo   cui  l'azienda  agricola  e'
sottoposta.  Cio' al fine di consentire all'ENSE di acquisire il dato
previsionale  sulla  entita'  della superficie destinata alle colture
biologiche da seme;
    comunicare  all'ENSE  notizie  e  dati  sulle  sementi prodotte e
certificate  da  parte  dell'organismo  di  controllo come biologiche
(allegato 1).  Tali  notizie sono acquisite allo scopo di disporre di
dati  sulle  potenziali disponibilita' di sementi biologiche da parte
delle ditte sementiere.
  Resta  inteso  che le deroghe verranno comunque concesse sulla base
dei   quantitativi  di  sementi  biologiche  dichiarate  dalle  ditte
sementiere.
  La ditta sementiera deve:
    precisare,  nella  domanda di cartellinatura ufficiale dell'ENSE,
successivamente  alla  produzione di sementi biologiche in campo, che
si  tratta  di  sementi  biologiche,  indicando  l'operatore agricolo
moltiplicatore  da  cui  ha  acquistato  il prodotto e l'organismo di
controllo cui la stessa ditta fa riferimento, nonche' la quantita' di
prodotto biologico ottenuto distinto per varieta' (allegato 2).
  a.1.  2)  Per  le  sementi  per  le  quali non vige l'obbligo della
certificazione ufficiale (es. sementi ortive cat. Standard).
  L'operatore moltiplicatore deve comunicare all'ENSE:
    la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime
di  agricoltura  biologica,  nonche'  l'organismo  di  controllo  cui
l'azienda agricola e' sottoposta. Cio' al fine di consentire all'ENSE
stesso   di  acquisire  il  dato  previsionale  sulla  entita'  della
superficie destinata alle colture biologiche da seme (allegato 3);
    notizie  e  dati  sulle  sementi  prodotte e certificate da parte
dell'organismo   di  controllo  come  biologiche  (allegato 4).  Tali
notizie   sono  acquisite  allo  scopo  di  disporre  di  dati  sulle
disponibilita' di sementi biologiche da parte delle ditte sementiere.
  Resta  inteso  che le deroghe verranno comunque concesse sulla base
dei   quantitativi  di  sementi  biologiche  dichiarate  dalla  ditte
sementiere.
  La ditta sementiera deve:
    comunicare  all'ENSE,  successivamente alla produzione di sementi
biologiche  in campo, il nome dell'operatore moltiplicatore da cui ha
acquistato  il  prodotto,  notizie  e  dati  sul  prodotto  biologico
ottenuto. Tale comunicazione dovra' essere vidimata dall'organismo di
controllo cui la ditta stessa fa riferimento (allegato 5).
  a.1. 3) Per il materiale vivaistico.
  La ditta vivaistica biologica deve:
    indicare    all'ENSE   la   disponibilita'   del   materiale   di
moltiplicazione   vegetativo   ottenuto   in   produzione  biologica,
l'organismo  di  controllo  certificatore  della  stessa, nonche' una
attestazione  vidimata dall'organismo di controllo sulle quantita' di
prodotto biologico ottenuto distinte per varieta' (allegato 6).
  a. 2) Rilascio della deroga.
  a.2.  1)  La  richiesta  di  deroga  deve  essere inviata all'ENSE,
utilizzando   l'apposito   modulo  (allegato 7),  per  posta  tramite
raccomandata  con avviso di ricevimento (via F. Wittgens n. 4 - 20123
Milano),  per  fax 02/80691649  o  per  e-mail aff-gen@ense.it almeno
trenta  giorni  prima  della  semina  per  le sementi e l'impiego del
materiale  di moltiplicazione vegetativo, e almeno dieci giorni prima
dell'impianto per le sementi ortive.
  L'ENSE  deve  dare  risposta per posta, per fax o per e-mail con le
stesse  modalita'  sopra  indicate,  non  oltre  trenta  giorni  (dal
ricevimento  della  richiesta di deroga) per le sementi con l'obbligo
di  certificazione e per il materiale di moltiplicazione vegetativo e
non oltre dieci giorni per le sementi ortive, motivazioni del diniego
e  indicando,  se  del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i
che hanno segnalato la disponibilita' del materiale richiesto.
  In assenza di risposta dell'ENSE nei termini previsti al precedente
capoverso, la deroga si puo' considerare concessa.
  In  caso  di  diniego della deroga, l'ENSE deve inviare copia della
relativa  comunicazione  all'operatore  interessata  e,  nello stesso
tempo, all'organismo di certificazione di riferimento.
  a.2.  2)  La  deroga  per  l'utilizzo  di  sementi e/o materiale di
moltiplicazione  convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel
caso   in  cui  l'operatore  possa  comprovare,  attraverso  adeguata
documentazione   cartacea   (dichiarazione   rilasciata  dalla  ditta
sementiera  o,  in  assenza  di  questa,  copia  della  richiesta  di
dichiarazione inviata alla ditta stessa) che la ditta sementiera o il
vivaista,  indicati dall'ENSE, all'atto della negazione della deroga,
non ha piu' disponibilita' del materiale richiesto.
  a.2.  3)  Qualora  le informazioni fornite all'ENSE, risultanti dal
modulo  di  richiesta  di  deroga  dovessero risultare incomplete, la
richiesta   di   deroga   viene   respinta  e  copia  della  relativa
comunicazione deve essere inviata dall'ENSE all'operatore interessato
e  all'organismo  di  controllo  di riferimento nei tempi previsti al
precedente punto a.2. 1) esplicitando le motivazioni del diniego.
  a.  3)  Procedure  di  ricorso  avverso  la  decisione dell'ENSE di
negazione della deroga.
  Avverso  la  decisione  dell'ENSE  di  negare la deroga puo' essere
presentato   ricorso,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di diniego.
  Il  ricorso  deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso
di  ricevimento  al Ministero delle politiche agricole e forestali e,
per conoscenza, all'ENSE, specificando le motivazioni per le quali il
ricorso viene presentato.
  Il  Ministero,  sentito  l'ENSE  decide  sul  ricorso, entro trenta
giorni  dal  ricevimento  dello  stesso, nel rispetto delle modalita'
previste  dall'art.  7  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e delle
procedure previste dall'art. 8 della medesima legge.
  b) Attivita'  di  verifica  che  devono  essere effettuate da parte
degli organismi di controllo.
  L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformita' di
impiego   di   sementi  e  materiale  di  moltiplicazione  vegetativo
convenzionale in deroga, deve verificare:
    che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo
i tempi prestabiliti;
    che  la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi
siano  state  comunicazioni  di  diniego da parte dell'ENSE, o che si
configuri il caso di cui al punto a.2.2);
    che  la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi
siano  state  comunicazioni  di  diniego da parte dell'ENSE, o che si
configuri il caso di cui al punto a.2.2);
    che  la  varieta'  acquistata  e  seminata  corrisponda  a quella
indicata nella richiesta di deroga.
4. Disposizioni transitorie e finali.
  Quanto   statuito,   in   materia   di   sementi   e  materiale  di
moltiplicazione vegetativo con metodo biologico, nelle note di questo
ministero  del  22  luglio  1998, 22 dicembre 1999 e 8 novembre 2000,
viene  sostituito  dal  presente  provvedimento  a far data dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per le richieste di deroga avanzate prima della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  di  questa circolare, valgono le disposizioni di
cui  al  regolamento  (CEE)  n.  2092/91  e  successive  modifiche ed
integrazioni    nonche'    le    disposizioni   emanate   da   questa
amministrazione con riferimento alla materia in esame.
  Tuttavia,  e  con particolare riferimento alla nota dell'8 novembre
2000,  tenuto  conto  delle  difficolta' applicative incontrate dagli
operatori interessati, specie per quanto riguarda la ristrettezza dei
tempi considerati per l'impiego delle sementi concernenti la campagna
di  semine  invernali  2000-2001,  le  eventuali mancate applicazioni
della  suddetta  nota,  saranno  considerate  a  partire dalle semine
primaverili 2001 e comunque con decorrenza dal 1 aprile 2001.
  Con  l'occasione  si ritiene opportuno ricordare che restano ferme,
nel caso in cui occorra, le sanzioni amministrative e penali previste
dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale in materia di agricoltura
biologica  e  ad  essa  applicabile  (ivi compreso l'art. 316-ter del
codice  penale  introdotto dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000,
n. 300).
    Roma, 6 agosto 2001

               Il direttore generale del Dipartimento
      della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
                              Ambrosio