IL DIRETTORE GENERALE
DEL  DIPARTIMENTO  DELLA  QUALITA'  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI
SERVIZI   -   DIREZIONE   GENERALE   PER  LA  QUALITA'  DEI  PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed  in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4, che prevede che
ogni  Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per
le  quali  sia  giustificato  dal  punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuvee"  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed  in  particolare  l'allegato  VI, lettera f), punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il   regolamento   del  Consiglio  CE  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24 luglio  2000,  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel  suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  del  Dipartimento  agricoltura  e turismo della
regione  Liguria  del  20 agosto  2001,  con  il  quale  la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2001,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arrichimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni  di arrichimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella  campagna  vitivinicola  2001/2002 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Liguria.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 12 settembre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio