IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968,
che    auspica   una   progressiva   scomparsa   dei   materiali   di
moltiplicazione  della  categoria  standard  in  ragione  della  loro
qualita' inferiore rispetto a quelli appartenenti alle categorie base
e certificato;
  Visto l'art. 12, comma 2, della stessa direttiva n. 68/193/CEE, che
prevede  la  possibilita'  per  gli  Stati membri, ove non siano gia'
state emanate analoghe prescrizioni comunitarie, che a partire da una
determinata  data  i materiali di moltiplicazione della vite di certe
varieta'    siano    commercializzati   solo   come   "materiali   di
moltiplicazione    di   base"   o   "materiali   di   moltiplicazione
certificati";
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 230 del 2 ottobre
1997,   relativo   alla   definizione   di   norme  di  produzione  e
commercializzazione  di  materiali  di  moltiplicazione  di categoria
standard di varieta' di viti portinnesto;
  Considerato   che  la  proposta  di  modifica  della  direttiva  n.
68/193/CEE  in  discussione  presso  il  Consiglio  U.E.  prevede  la
commercializzazione  dei soli materiali di moltiplicazione della vite
appartenenti  alle  categorie  "base" e "certificato" a partire dal 1
gennaio 2005;
  Considerato  che le organizzazioni vivaistiche hanno esplicitamente
richiesto  la  proroga  dei  termini previsti dal suddetto decreto 24
giugno 1997;
  Considerato che non esiste una generale disponibilita' di materiale
di  moltiplicazione  della categoria certificato tale da soddisfare i
fabbisogni  interni  per  una  serie  di varieta' di viti portinnesto
iscritte  al  Catalogo  nazionale delle varieta' di vite, istituito a
norma  dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
1164 del 24 dicembre 1969;
  Ravvisata l'opportunita' di prevedere un ulteriore periodo di tempo
di  produzione  e commercializzazione di materiale di moltiplicazione
viticolo  appartenente  alla  categoria  standard  almeno  fino al 30
giugno 2003;
  Considerato  che  il  Comitato nazionale per le varieta' di vite ha
esaminato  la  proposta  di  adozione  del provvedimento in questione
nella seduta del 19 aprile 2001, esprimendo parere favorevole;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per  le  ragioni  indicate  in  premessa il decreto ministeriale 24
giugno 1997 viene modificato come di seguito specificato:
    all'art.  1 la data "1 gennaio 2002" viene sostituita con la data
"1 luglio 2003";
    all'art.  2 la data "30 giugno 2001" viene sostituita con la data
"30 giugno 2003";
    all'art.  3 la data "1 gennaio 2002" viene sostituita con la data
"30 giugno 2003".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  12  luglio  2001  Ufficio di
controllo  sui  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 2
Politiche agricole e forestali, foglio n. 144.