IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista l'istanza presentata dall'"Istituto per la clinica dei legami
sociali  -  I.C.L.E.S.",  per  le  sedi  di  Milano, Mestre-Venezia e
Pesaro-Tolentino;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 23 marzo 2001;
  Vista  la  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza
presentata   dall'Istituto  sopra  indicato,  espressa  dal  predetto
Comitato  nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 590
del 21 maggio 2001, favorevole per le sedi di Milano e Mestre-Venezia
e  contraria  per  la  sede  di  Pesaro-Tolentino, considerato che le
strutture  in  dotazione  all'Istituto  sono fisicamente dislocate in
diverse citta' della regione Marche e che ciascuna sede autonomamente
considerata non soddisfa i criteri fissati dal Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998,  n.  509, l'"Istituto per la clinica dei
legami  sociali - I.C.L.E.S." e' abilitato ad istituire e ad attivare
nelle  sedi di Milano e Mestre-Venezia ai sensi delle disposizioni di
cui  al  titolo  II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun  anno per ciascuna delle due sedi e' pari a venti
unita' e, per l'intero ciclo, a ottanta unita'.
  3.  Per  le  motivazioni  espresse  dal  Comitato  nazionale per la
valutazione   del  sistema  universitario  in  premessa  evidenziate,
l'istanza  di  abilitazione  del  predetto  istituto  per  la sede di
Pesaro-Tolentino e' respinta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2001
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona