L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria" ed il decreto 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della
direttiva  n.  95/26/CE  in  materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale  nel  settore  assicurativo  ed, in particolare, l'art. 4
concernente  le  disposizioni applicabili al collegio sindacale delle
imprese di assicurazione con azioni non quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate a "Le Assicurazioni di
Roma"  - Mutua assicuratrice comunale romana (in breve "A di R"), con
sede in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio n. 15;
  Viste  le  delibere  assunte in data 26 aprile 2001 e 6 giugno 2001
dalle  assemblee  straordinarie  dei  soci  della  "A di R" che hanno
approvato  le  modifiche  apportate  agli articoli 1, 3, 9 e 20 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'   approvato   il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale  de  "Le
Assicurazioni  di  Roma"  -  Mutua  assicuratrice comunale romana (in
breve  "A  di  R"), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli
articoli:
  "Art.  1  (Denominazione  sociale,  sede, oggetto, durata). - Nuova
compagine  sociale  dell'impresa  (a  far  data  dal 26 aprile 2001):
comune di Roma, ACEA S.p.a., A.T.A.C. S.p.a. (gia' Azienda tramvie ed
autobus  del  comune  di  Roma),  AMA S.p.a. (gia' Azienda municipale
ambiente  del  comune  di  Roma),  Co.Tra.L.  S.p.a.  (gia' Consorzio
trasporti  pubblici  Lazio) e Met.Ro. S.p.a. (gia' Metroferro S.p.a.)
[in  conseguenza  della scissione dell'Azienda tramvie ed autobus del
comune  di  Roma nelle societa' A.T.A.C. S.p.a. e Trambus S.p.a., con
attribuzione della quota di partecipazione in (A di R) interamente ad
A.T.A.C.   S.p.a.;   della   trasformazione  dell'Azienda  municipale
ambiente  del  comune  di  Roma  in  AMA  S.p.a.;  della scissione di
Consorzio  trasporti  pubblici  Lazio  nelle  societa'  Linee laziali
S.p.a.  (che  ha poi modificato la denominazione sociale in Co.Tra.L.
S.p.a.)   e   in   Metroferro   S.p.a.  (che  ha  poi  modificato  la
denominazione sociale in Met.Ro. S.p.a.)].".
  Invariato il resto dell'articolo.
  "Art.  3  (Fondo  di garanzia, contributi, soci assicurati, recesso
del  socio, esclusione, liquidazione della quota o rimborso del socio
uscente).  -  In  relazione  al  Fondo  di garanzia, sostituzione del
relativo  riferimento  normativo:  art. 12 del decreto legislativo n.
175/1995  (in  luogo  del  precedente: "art. 10 della legge 10 giugno
1978,  n.  295  )  e,  fermo  l'ammontare  complessivo  del Fondo (L.
18.620.000.000),  nuova  ripartizione delle relative quote tra i soci
[in  conseguenza della variazione della compagine sociale]: "- Comune
di  Roma  L. 12.540.000.000 - ACEA S.p.a. L. 1.520.000.000 - A.T.A.C.
S.p.a.  L.  1.520.000.000  -  AMA S.p.a. L. 1.520.000.000 - Co.Tra.L.
S.p.a. L. 760.000.000 - Met.Ro. S.p.a. L. 760.000.000 ".
  Invariato il resto dell'articolo.
  "Art.  9  (Assemblea  generale). - Riformulazione dell'articolo con
nuova   disciplina   in   materia  di  possibilita'  di  convocazione
dell'assemblea  straordinaria,  da parte del collegio sindacale: "...
Puo'   essere  altresi'  convocata  ...  autonomamente  dal  collegio
sindacale  ai  sensi  dell'art.  151,  comma 2,  del decreto-legge n.
58/1998  ...  (in  luogo della precedente previsione statutaria: "...
Puo'   essere  altresi'  convocata  su  richiesta  ...  del  collegio
sindacale ... )".
  Invariato il resto dell'articolo.
  "Art.  20  (Collegio  sindacale).  -  In  relazione alla nomina del
collegio  sindacale,  soppressione  dell'espressione "... all'infuori
del primo collegio che e' nominato con l'atto costitutivo .
  Nuova disciplina in materia di:
    a)   nomina  del  presidente  del collegio sindacale: modalita' e
criteri;
    b) limiti  al  cumulo  degli  incarichi per i membri del collegio
sindacale;
    c) in  relazione  ai  requisiti  di professionalita' del collegio
sindacale,  individuazione  delle  materie e dei settori di attivita'
strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi dell'art.
1,  comma 2,  lettere  b)  e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.
162/2000;
    d) obbligo  di  informativa  al  collegio sindacale, da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita'  della  comunicazione,  anche  in  presenza  di particolari
circostanze.".
  Invariato il resto dell'articolo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti