IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo art. 25 e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2001 con il quale e' stata rideterminata in lire 171.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2000; Visto l'art. 25, comma 3, della suindicata legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge n. 356 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attivita' produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001 superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione; Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dall'8 gennaio 2001 al 30 giugno 2001; Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea la prima rilevazione settimanale per l'anno in corso e' quella relativa all'8 gennaio 2001; Considerato che dalle rilevazioni settimanali cosi' ottenute deriva nel semestre considerato uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'IVA, pari a lire 59.000 per mille litri e che tale scostamento supera, mediamente il 10 per cento in meno dell'ammontare della riduzione di accisa sopra menzionata; Decreta: Art. 1. Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa 1. Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, e' stabilita in lire 112.000 per mille litri di gasolio.