IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  25,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2001), come modificato
dall'art.  8,  comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, che
dispone  che  l'aliquota  prevista nell'allegato I annesso al decreto
legislativo  26 ottobre 1994, n. 504, e successive modificazioni, per
il  gasolio  per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita'
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore
a  3,5  tonnellate  e  dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo
art.  25  e'  ridotta  della misura determinata con riferimento al 31
dicembre 2000;
  Visto  l'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2001 con il quale
e'  stata rideterminata in lire 171.000 per mille litri di gasolio la
misura   della   riduzione   prevista   dall'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge   26   settembre   2000,   n.   265,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2000, n. 343, per il periodo
dal 1 settembre al 31 dicembre 2000;
  Visto  l'art.  25, comma 3, della suindicata legge n. 388 del 2000,
come  modificato  dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge n.
356  del  2001,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia    e    delle    finanze   e'   stabilita   l'eventuale
rideterminazione  della  riduzione  di  cui  al  comma  1, al fine di
compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio
per  autotrazione,  rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  per le
attivita'  produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti  alla  fine  del  semestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima  settimana di gennaio 2001 superi mediamente il 10 per cento in
piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione;
  Viste  le  rilevazioni,  effettuate  settimanalmente  dal Ministero
delle  attivita'  produttive,  del  prezzo  di vendita al consumo del
gasolio per autotrazione nel periodo dall'8 gennaio 2001 al 30 giugno
2001;
  Considerato  che  secondo  il  calendario fissato dalla Commissione
dell'Unione  europea  la  prima rilevazione settimanale per l'anno in
corso e' quella relativa all'8 gennaio 2001;
  Considerato che dalle rilevazioni settimanali cosi' ottenute deriva
nel  semestre considerato uno scostamento medio del prezzo di vendita
al  consumo  del  gasolio per autotrazione, al netto dell'IVA, pari a
lire 59.000 per mille litri e che tale scostamento supera, mediamente
il  10  per  cento  in  meno dell'ammontare della riduzione di accisa
sopra menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa
  1.  Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'importo della
riduzione  di  accisa  di  cui  all'art.  25, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato dall'art. 8, comma 1, del
decreto-legge  1  ottobre  2001, n. 356, e' stabilita in lire 112.000
per mille litri di gasolio.