La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato
favorevole;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 , del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.