IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge  28 dicembre  1993,  n. 549, cosi' come modificata
dalla   legge  16 giugno  1997,  n.  179,  recante  misure  a  tutela
dell'ozono stratosferico;
  Visti  in  particolare  l'art.  3,  comma  3, primo capoverso della
citata  legge,  che  prevede  che  i  tempi  e  le  modalita'  per la
cessazione  dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e
B  della  citata  legge  siano  stabiliti  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  l'art.  6,  comma  1, che fa
divieto di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a
tutti  i  detentori  di conferire, tra l'altro, le sostanze lesive ai
centri  di  raccolta  autorizzati,  nonche'  l'art. 6, comma 5, della
citata  legge  che  prevede  che  il  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive,  del commercio e dell'artigianato promuova la conclusione
di  accordi  di  programma  con le imprese che producono, utilizzano,
immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive;
  Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1996  del  Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio  "Attuazione  del
decreto-legge  10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la
fascia  di  ozono stratosferico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 6 aprile 1996;
  Visto   il   decreto   ministeriale   10 marzo  1999  del  Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio "Proroga dei termini per
la dismissione dei gas halon", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 30 aprile 1999;
  Viste le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998
dalla  decima  conferenza  delle  Parti  del  Protocollo di Montreal,
secondo  cui,  entro  il 2000, i Paesi firmatari devono stabilire una
strategia   nazionale   per   la   dismissione  dell'halon  e  devono
considerare  in  modo  integrato  i programmi per la protezione della
fascia  di  ozono  stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti
climatici;
  Vista  la  decisione  XI/16  adottata  a Pechino il 3 dicembre 1999
dalla  undicesima  conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal,
secondo   la   quale   i   Paesi  industrializzati  firmatari  devono
presentare,  entro  il 2001, una strategia nazionale per il recupero,
il riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed
apparecchiature;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono;
  Considerata la necessita' di provvedere urgentemente a disciplinare
il  recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi utilizzati nelle
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria;
  Considerato   che   l'Italia   intende   favorire   la   cessazione
dell'impiego degli halon, in conformita' con le citate decisioni;
  Considerato  che  l'Italia  intende perseguire gli obiettivi per la
protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai
sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;
  Considerato   che,  peraltro  costituisce  principio  generale  del
diritto    comunitario    e   del   diritto   nazionale   quello   di
proporzionalita'  dell'azione amministrativa, principio espressamente
ribadito dall'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;
  Considerato  pertanto  che appare necessario prescrivere il divieto
di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire
dalla  data  di  scadenza  fissata  dall'art. 3, comma 3, della legge
28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997,
n. 179, sulla base del citato principio di proporzionalita';

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "halon",    le    sostanze   controllate   lesive   dell'ozono
stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge
del  28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute nell'allegato
I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000;
    b) "clorofluorocarburi",    le    sostanze   controllate   lesive
dell'ozono  stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I allegata
alla  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  nonche'  quelle  contenute
nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000;
    c) "idroclorofluorocarburi",   le   sostanze  controllate  lesive
dell'ozono  stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata
alla  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  nonche'  quelle  contenute
nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n. 2037/2000;
    d) "potenziale  di  riduzione  dello  strato  di ozono - ODP", il
valore   specificato   nella   terza   colonna  dell'allegato  I  del
regolamento  (CE)  n.  2037/2000,  esprimente l'effetto potenziale di
ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono stratosferico;
    e) "indice  di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni", il valore
specificato  nella  quinta  colonna della tabella 10.8 del Scientific
Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna
sostanza controllata sul riscaldamento globale dell'atmosfera;
    f)   "indice  di  permanenza  in  atmosfera  -  ALT",  il  valore
specificato  nella  terza  colonna  della tabella 10.8 del Scientific
Assessment  of  Ozone Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in
atmosfera di ciascuna sostanza controllata;
    g) "uso",    l'impiego    di    halon,    clorofluorocarburi    e
idroclorofluorocarburi   nella  manutenzione,  in  particolare  nella
ricarica,    di    apparecchiature    e    impianti antincendio,   di
refrigerazione e condizionamento d'aria;
    h)   "recupero",   la   raccolta  e  lo  stoccaggio  di  sostanze
controllate  effettuati  nel corso delle operazioni di manutenzione o
prima dello smantellamento degli impianti;
    i) "riciclo",   la   riutilizzazione   di   sostanze  controllate
recuperate  previa  effettuazione  di un processo di pulitura di base
quale la filtrazione e l'essiccazione;
    j) "rigenerazione",  il  trattamento  e  la  valorizzazione delle
sostanze   controllate   recuperate   attraverso   operazioni   quali
filtrazione,  essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo
scopo  di  riportare  la  sostanza  a  determinate caratteristiche di
funzionalita';
    k) "distruzione",  trasformazione  permanente o decomposizione di
tutta  o  una  porzione significante di sostanza controllata mediante
tecnologie  approvate  dalle  Parti  del Protocollo di Montreal sulle
sostanze dannose per la fascia di ozono;
    l)  "Ministeri  competenti",  il  Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e il Ministero delle attivita' produttive.