L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                          del Dipartimento
                della Ragioneria generale dello Stato

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed   integrazioni,  recante  norme  sulla  soppressione  e  messa  in
liquidazione  di  enti  di  diritto  pubblico  e  di altri enti sotto
qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazicne economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  l'art.  12-bis  del  decreto-legge  8  luglio  1974, n. 264,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 17 agosto 1974, n. 386,
con  il  quale e' stato soppresso, tra gli altri, l'Ente nazionale di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(E.N.P.A.L.S.);
  Visto  l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale
le  operazioni  di liquidazione del suddetto ente sono state affidate
all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;
  Visto  l'art.  13-bis  della citata legge n. 1404/1956 il quale, ai
fini  dell'accelerazione  delle  operazioni  liquidatorie, prevede il
trasferimento  di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti,
purche'  l'ente  originario debitore fornisca, mediante versamento su
conto  speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per
l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo;
  Considerato  che l'Ufficio VI dell'I.G.E.D., con nota n. 9249 del 4
ottobre  2001,  ha  comunicato la difficolta' della definizione delle
questioni  relative  al  Fondo integrativo di previdenza dell'ente in
quanto  la  sistemazione  della  partita  previdenziale  pregressa  -
comprensiva  dei  trattamenti  pensionistici  integrativi  in  essere
all'atto   dello   scioglimento   dell'ente  -  e'  subordinata  alla
ripartizione del patrimonio del Fondo tra la gestione previdenziale e
quella  sanitana  dello  stesso, ed ha quantificato in L. 100.000.000
l'importo  residuale da accantonare per la sistemazione della partita
in argomento;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto Ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
e   trasferire   i   debiti  sopra  specificati  per  complessive  L.
100.000.000 dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M., in liquidazione;
                              Decreta:
  I  debiti, di cui alle premesse per complessive L. 100.000.000 sono
trasferiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n.
1404, dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M., in liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 ottobre 2001
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono