IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      PER LE POLITICHE FISCALI
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale;
  Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art.
34  dello  stesso  decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un
compenso  a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 25.000
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in base al quale, per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
37  dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a
carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  di  L. 20.000 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio  1999,  n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38
del  citato  decreto legislativo n. 241 del 1997 viene corrisposto in
misura   doppia   per   la  predisposizione  e  l'elaborazione  delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo
articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale
pari  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  accertata  dall'ISTAT  rilevata
nell'anno precedente;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  di  concerto  con  il Ragioniere generale dello Stato del 31
ottobre  2000,  con  il  quale  sono  state stabilite le modalita' di
erogazione   del   compenso  spettante  ai  CAF  per  l'attivita'  di
assistenza fiscale svolta nell'anno 2000;
  Vista  la  nota del 21 marzo 2000, n. 1112, con la quale l'Istituto
nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  tra  l'anno 1999 e l'anno 2000 risulta pari a +
2,6;
  Considerato  che, a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  occorre  adeguare  alla  variazione
percentuale  del  +  2,6 la misura unitaria del compenso spettante ai
centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attivita'
prestata nell'anno 2000;
  Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del
coordinamento  legislativo-finanze  ha osservato, tra l'altro, che il
presente  atto  consiste  in  un  mero adeguamento statistico operato
sulla  base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge
e  che,  pertanto,  tale  atto  puo'  essere ricondotto nell'area dei
provvedimenti di carattere gestionale;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il compenso di L. 25.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma
1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, ai centri di
assistenza  fiscale,  per  ciascuna  dichiarazione  modello  730/2000
elaborata  e  trasmessa,  e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato
art. 38, a L. 25.650.
  2. Il compenso di L. 20.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma
2,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, ai sostituti
d'imposta  per  ciascuna  dichiarazione  modello 730/2000 elaborata e
trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi del comma 3 del citato art. 38, a
L. 20.520.
  3.  Per  la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di
cui  ai  commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in
misura doppia.