IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999   relativo   alla   nuova   organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo  e,  in  particolare l'art. 16 concernente l'istituzione
dell'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/2000  della  Commissione del
31 maggio  2000  che  stabilisce modalita' di applicazione del citato
regolamento   (CE)   n.  1493/1999,  e,  in  particolare,  l'art.  19
concernente l'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2729/2000  della  Commissione del
14 dicembre  2000,  recante modalita' di applicazione per i controlli
nel  settore  vitivinicolo,  in  particolare  l'art. 5 concernente il
controllo del potenziale viticolo;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", ed in particolare
gli  articoli 14  e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle
superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli
albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16
recante  disposizioni  per la rivendicazione delle produzioni annuali
DOCG, DOC e IGT;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto  2000,  n.  260, recante
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999,    relativo    all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo;
  Visto  il  proprio  decreto  23 marzo  1999, concernente l'adozione
della   modulistica  per  l'aggiornamento  dello  schedario  viticolo
nazionale,  la  gestione  del  potenziale viticolo, la verifica delle
superfici  vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e
l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e
nell'elenco  delle  vigne  IGT,  la  tenuta  e  l'aggiornamento degli
stessi;
  Visto  il  proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 220 del 20 settembre 2000,
concernente  termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici
vitate;
  Visto  il  proprio  decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  84  del  10  aprile 2001,
concernente    modalita'    per   l'aggiornamento   dello   schedario
vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle superfici vitate
negli  albi  dei  vigneti  DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e
norme aggiuntive;
  Visto  il  proprio decreto 27 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  176  del  31 luglio 2001,
concernente  la  proroga  del  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione  delle  superfici  vitate  di  cui  al  citato  decreto
27 marzo 2001;
  Considerato  che  la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai
richiamati   decreti   ministeriali   e'  finalizzata,  tra  l'altro,
all'iscrizione  agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle
vigne  IGT  e  all'aggiornamento  delle  preesistenti  iscrizioni dei
vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle
dichiarazioni  delle  superfici  vitate  in  questione  da  parte dei
produttori  interessati  costituisce il presupposto per consentire la
rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;
  Considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione
ai competenti uffici, a causa dei ritardi della presentazione stessa,
e'  stato prorogato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2001 al
31 ottobre  2001  e,  pertanto,  in un periodo di tempo non utile per
validare  le  dichiarazioni  in questione e per effettuare i relativi
controlli  tecnici  da  parte  delle  competenti  regioni  e province
autonome  ai  fini  della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e
IGT della corrente compagna vendemmiale 2001/2002;
  Ritenuto   di   dover   stabilire  le  opportune  disposizioni  per
assicurare  la  correttezza  e la certezza della rivendicazione delle
produzioni  DOCG,  DOC  e  IGT  per  la corrente campagna vendemmiale
2001/2002,  nonche'  assicurare  i  relativi controlli da parte degli
organismi  preposti,  nelle  more  della definizione delle modalita',
previste  dall'art.  5,  comma  1,  del decreto ministeriale 20 marzo
2001,  per  l'istituzione  e l'aggiornamento degli albi DOCG, e DOC e
l'elenco delle vigne IGT;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 27 settembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando  l'obbligo  per  i  produttori interessati alla
presentazione  della  dichiarazione delle superfici vitate ai sensi e
per gli effetti di cui alla normativa richiamata nelle premesse entro
il  termine  del  31 ottobre  2001, ai soli fini della rivendicazione
delle  produzioni  DOCG,  DOC  e IGT , esclusivamente per la corrente
campagna vendemmiale 2001/2002, si adottano i seguenti criteri:
    relativamente  alle  preesistenti  iscrizioni  agli  albi  o agli
elenchi,  le  rivendicazioni dei vini DOCG, DOC e IGT sono effettuate
con le modalita' previste dalla preesistente normativa;
    relativamente  alle  nuove  iscrizioni,  le  rivendicazioni delle
produzioni  DOCG,  DOC  e  IGT  sono  effettuate  sulla base dei dati
indicati  nella  citata  dichiarazione  delle superfici vitate. A tal
fine  copia  della  predetta  dichiarazione e' allegata alla denuncia
annuale  delle  uve  DOCG,  DOC  e  IGT da presentare alla competente
camera  di  commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura. Nelle
regioni  in  cui  la  dichiarazione  delle  superfici vitate e' stata
realizzata  con  apposita  convenzione tra regione e AGEA, le regioni
stabiliscono  le  modalita'  di  controllo  da  parte delle camere di
commercio  relativamente alle nuove iscrizioni negli albi DOCG, DOC e
IGT.