IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra Charalampous Panagiota, nata a Limasol
il  5 giugno  1964, cittadina cipriota, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   49  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
31 agosto  1999,  n.  394  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del
decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, il riconoscimento del
proprio titolo professionale di psicologo di cui e' in possesso, come
attestato   dal   certificato   di  iscrizione  all'"Associazione  di
psicologi  greci"  di  Atene  (Grecia)  dall'ottobre  2000,  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Visto  il  permesso  di  esercizio  della  professione di psicologo
rilasciatole  il  26 maggio 1999 dalla Prefettura di Atene, rinnovato
in data 17 gennaio 2001;
  Considerato  che  la richiedente e' insignita del titolo accademico
ialiano  di  dottore di psicologia conseguito nel luglio 1988, presso
l'Universita'  degli studi di Padova, reso equipollente in Grecia nel
gennaio 1996;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 17 maggio 2001;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto   pertanto   che   la  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della   professione   di  psicologo,  come  risulta  dai  certificati
prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure
compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Padova  in  data  14 febbraio  1990,
rinnovato  in data 20 settembre 2001, con validita' fino al 22 maggio
2002, per lavoro autonomo;

                              Decreta:
  Alla  sig.ra Charalampous Panagiota, nata a Cipro il 5 giugno 1964,
cittadina cipriota, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi  e  l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la
perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.
    Roma, 8 ottobre 2001
                                    p. Il direttore generale: Rettura