IL REGGENTE
            del servizio politiche del lavoro di Potenza

  Visto  l'art.  2544, primo comma, seconda parte, del codice civile,
il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e
loro  consorzi  che  non  hanno  depositato in tribunale, nei termini
prescritti,  i  bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di
diritto e perdono la personalita' giuridica;
  Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile,
primo  comma, parte prima, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha
il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa'
cooperative  ed  i  loro  consorzi si identifica con il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del
direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato
agli  uffici  provinciali  del  lavoro  ora direzioni provinciali del
lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544
del codice civile;
  Vista  la  circolare  n.  42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale direzione degli affari generali e
del personale divisione I;
  Riconosciuta la propria competenza;
  Viste  la  legge  del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161
del  28 ottobre  1975  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale;


                               Decreta
lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544
del codice civile della seguente societa' cooperativa:
    1) "La Luce - Societa' cooperativa a r.l.", con sede in Tramutola
(Potenza),  costituita  per  rogito  notaio  Polosa  Antonio  in data
9 febbraio  1985,  registro  societa'  n.  2812  della  C.C.I.A.A. di
Potenza, BUSC n. 1771.
      Potenza, 23 ottobre 2001
                                            Il reggente: Montanarella