IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999, con la quale il
C.I.P.E.,  in  attuazione degli indirizzi stabiliti con la precedente
deliberazione  del  24 aprile  1996,  ha  previsto  il  meccanismo di
adeguamento delle tariffe del trasporto viaggiatori sulla media-lunga
percorrenza  della  Ferrovie  dello  Stato S.p.a. nell'arco temporale
2000-2003;
  Visto in particolare il punto 3 della citata deliberazione C.I.P.E.
n.  173/99,  che  disciplina la procedura per la determinazione degli
standard  di qualita' del servizio e degli obiettivi di miglioramento
della  qualita'  stessa,  e  che  condiziona le variazioni tariffarie
annuali  eccedenti  il  tasso programmato di inflazione alla verifica
del  raggiungimento di tali obiettivi, nonche' al conseguimento degli
obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi viaggiatori
di media e lunga percorrenza stabiliti dal piano d'impresa 1999-2003;
  Considerato   che   il   nuovo  sistema  tariffario,  basato  sulla
metodologia  del  "price-cap",  postula  un  maggiore orientamento al
mercato,  prospetta  l'acquisizione di quote maggiori di traffico con
l'obiettivo  di  una maggiore tutela degli utenti ed in tale contesto
prevede  aumenti  tariffari  strettamente  connessi  al miglioramento
della qualita' complessiva del servizio erogato;
  Considerato  che  la  citata  deliberazione  del C.I.P.E. n. 173/99
prevede,  per  il  gestore  dei  servizi  passeggeri,  la facolta' di
praticare  un aumento annuale medio delle tariffe dei singoli servizi
di  media e lunga percorrenza inclusi nel paniere, di cui alla stessa
deliberazione, e, per gli anni successivi al 2000, un aumento annuale
delle   tariffe   chilometriche  delle  relazioni  a  media  e  lunga
percorrenza  non incluse nello stesso paniere, entrambi contenuti nei
limiti   della  somma  del  tasso  programmato  di  inflazione  e  di
un'ulteriore   percentuale   non   superiore  al  3,5%,  quest'ultima
condizionata   al   raggiungimento   degli   obiettivi   di  qualita'
prefissati;
  Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a.
ed  alla  Italiana trasporto ferroviario (ITF) S.p.a., ora Trenitalia
S.p.a.,  in  data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attivita' di
trasporto ferroviario;
  Vista  la  nota del 19 luglio 2000 con la quale e' stato comunicato
che,  con  deliberazione  dell'assemblea dei soci di ITF S.p.a. del 7
giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il successivo 20 giugno,
la  societa'  ITF  ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia
S.p.a.;
  Visto  il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 146T, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 20 dicembre 2000, che, all'art. 2, ha
fissato   gli   standard   di  qualita'  del  servizio  di  trasporto
viaggiatori  sulla  media  e  lunga  percorrenza svolto da Trenitalia
S.p.a. per l'anno 2001 e ha disciplinato, all'art. 3, gli adempimenti
relativi  alla  carta servizi di F.S. S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. e
all'art.   4   gli   ulteriori  adempimenti  necessari  ai  fini  del
raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'  indicati dallo stesso
decreto;
  Considerata  l'urgenza di procedere alla approvazione degli aumenti
tariffari  per  l'anno 2002, tenuto conto che alla data del 1 gennaio
2002  verra'  adottata  la  moneta  unica europea (euro) anche per le
transazioni  commerciali,  con  le  connesse esigenze tecniche legate
alla emissione di titoli di viaggio ed alla informazione all'utenza;
  Considerato   che   con   successivo  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, previa acquisizione del parere del
NARS,  verranno  stabiliti gli standard qualitativi e le prescrizioni
relative all'anno 2002;
  Tenuto  conto  che  il  servizio  di  vigilanza  sulle ferrovie, in
ottemperanza  al  dettato  dell'art.  5  del  decreto ministeriale n.
146T/2000,  ha  avviato fin dall'inizio del corrente anno l'attivita'
di  monitoraggio  generale  della  qualita' dei servizi erogati dalla
societa'   Trenitalia   S.p.a.,   finalizzata   alla   verifica   del
raggiungimento   degli  obiettivi  prefissati  e  volta  ad  attivare
altresi'  la  societa' stessa nella individuazione di idonei processi
di  rilevamento  e  trasmissione  dei dati e nella implementazione di
procedure volte al miglioramento della qualita' del servizio;
  Vista  la  relazione  allegata alla nota di Trenitalia S.p.a. prot.
A.D.  01/360  del  26 ottobre  2001  in  cui la societa' ha descritto
l'attivita'  svolta per il miglioramento della qualita' per i servizi
a  media  e lunga percorrenza, i risultati conseguiti con riferimento
agli  obiettivi  qualitativi e al rispetto delle prescrizioni fissate
per l'anno 2001 dal decreto ministeriale n. 146T del 7 dicembre 2000;
  Vista  la  relazione  in  data  31 ottobre  2001,  del  servizio di
vigilanza  sulle  ferrovie  sulla  verifica  del raggiungimento degli
standard  di qualita' per i servizi di trasporto passeggeri a media e
lunga percorrenza svolti da F.S. S.p.a.;
  Considerato   in   particolare   che  risultano  non  essere  stati
rispettati  gli  standard  di qualita' denominati 2A, 2B, 2C, 2D, 2E,
2F,  previsti  dal citato decreto ministeriale n. 146T, relativi alla
puntualita';
  Considerato che nel decreto ministeriale n. 146T viene prevista una
penalizzazione  in  percentuale,  per  il  mancato  conseguimento  di
singoli  indicatori,  sull'ammontare di 3.5 punti percentuali massimi
di  incremento tariffario annuo previsti dalla deliberazione C.I.P.E.
n. 173/99 in aggiunta al tasso di inflazione programmata;
  Considerato  che la somma delle singole penalizzazioni, conseguenti
al   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  per  i  sei
indicatori  sopra  citati,  risulta  pari al 30% dell'aumento massimo
concedibile oltre il tasso di inflazione programmato;
  Considerato altresi' che risulta che Trenitalia ha ottemperato alle
prescrizioni  relative  alla  carta  dei  servizi  e  agli  ulteriori
adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale n. 146T;
  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria
predisposto e approvato dal Governo per l'esercizio finanziario 2002,
recante   il  valore  pari  all'1,7%  per  il  tasso  programmato  di
inflazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Aumenti tariffari per l'anno 2002

  1. Dal 1 gennaio 2002, la societa' Trenitalia S.p.a. e' autorizzata
a  praticare  aumenti tariffari per i servizi di trasporto passeggeri
sulla  media  e  lunga  percorrenza,  con  le  modalita' e secondo le
procedure  di  cui  alla deliberazione C.I.P.E. n. 173/99. Sulla base
delle  considerazioni  riportate  nelle  premesse  e tenuto conto del
tasso  programmato  di inflazione per l'anno 2002 di cui in premessa,
la  media  ponderata  delle  variazioni  dei  prezzi  delle relazioni
incluse nel paniere di cui alla citata delibera e le variazioni delle
tariffe  chilometriche  per  le  singole  relazioni non incluse nello
stesso  paniere  non potranno superare, nell'anno 2002, la soglia del
4,15%, rispetto alle tariffe vigenti al 31 dicembre 2001.
    Roma, 31 ottobre 2001

                                                 Il Ministro: Lunardi