IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre  1993,  n. 565, reiterato, da
ultimo, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, e non convertito
in  legge, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e
campagne  di  commercializzazione  del grano per gli anni 1962-1963 e
1963-1964, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro,
che:
    per  la  regolazione  del  debito  dello  Stato,  riveniente  dai
finanziamenti  assistiti  da privilegio, in dipendenza delle campagne
di   ammasso   obbligatorio  o  di  commercializzazione  di  prodotti
agricoli, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di
Stato   con  godimento  1  febbraio  1994,  senza  corresponsione  di
interesse,  in  sostituzione  dei  titoli  di  credito detenuti dallo
stesso istituto di emissione;
    il  rilascio  dei  citati titoli e' subordinato all'approvazione,
con  provvedimenti  definitivi  ed  esecutivi,  dei  rendiconti delle
gestioni alle quali i medesimi si riferiscono;
    contestualmente   al  rilascio  dei  suddetti  titoli,  la  Banca
d'Italia  provvede  all'annullamento del corrispondente ammontare dei
titoli di credito detenuti;
    il  Ministro  del  tesoro,  ora  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  e'  autorizzato  ad  emettere  i  suddetti  titoli di Stato
stabilendone,  con  proprio  decreto,  le  caratteristiche, la durata
massima, non superiore a trenta anni, ed il piano di rimborso;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  397070  del  12 gennaio 1994, come
modificato con decreto ministeriale n. 397939 del 27 giugno 1994, con
il   quale,   in   attuazione  e  per  le  finalita'  della  suddetta
disposizione legislativa:
    e'  stato accertato in L. 2.893.856.533.387 l'importo complessivo
dei  titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia, in sostituzione
dei quali avrebbero dovuto essere rilasciati titoli di Stato;
    e' stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia stessa di buoni
del   Tesoro  poliennali  infruttiferi  di  durata  trentennale,  con
godimento  1  febbraio  1994,  per l'importo di L. 2.724.718.000.000,
corrispondente,  con il dovuto arrotondamento, a quello dei titoli di
credito  detenuti  dalla  medesima  in  dipendenza  di  finanziamenti
connessi  alle  campagne  di  ammasso  di  grano,  per  un  ammontare
complessivo di L. 2.724.717.698.718;
    si  e' previsto che il rilascio dei titoli di Stato per i residui
crediti  cambializzati, per i quali non risultavano ancora registrati
i  decreti  ministeriali  di  approvazione  dei  singoli  rendiconti,
sarebbe  stato  effettuato subordinatamente e successivamente a detta
registrazione;
  Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in particolare l'art. 8,
comma   4,   che   stabilisce  che  restano  validi  gli  atti  ed  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti   giuridici   sorti   sulla  base  dell'art.  1  del  citato
decreto-legge n. 565 del 1993, e successive reiterazioni;
  Vista  la  lettera  n.  130862  del 27 luglio 2001, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ha  trasmesso il
decreto  ministeriale n. 131639 del 14 giugno 1995 con cui sono stati
approvati     due    rendiconti    relativi    alle    campagne    di
commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964;
  Vista  la  lettera  n.  130830  dell'11 aprile 2000 con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha comunicato che il
citato  decreto  ministeriale  del  14 giugno  1995 deve considerarsi
definitivo;
  Vista la lettera n. 200581 del 30 agosto 2001 con la quale la Banca
d'Italia  ha comunicato che l'ammontare delle cambiali corrispondenti
al  credito residuo di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale
del   12 gennaio   1994,   da   questa   vantato  in  dipendenza  dei
finanziamenti connessi alle campagne di commercializzazione del grano
1962-1963 e 1963-1964, e' pari a L. 103.901.984.669;
  Considerato  che nell'adunanza dell'8 maggio 2001, la terza sezione
del  Consiglio di Stato ha emanato il parere n. 2130/2000, esprimendo
l'opinione   che   debba  riconoscersi  la  possibilita'  attuale  di
procedere  al  ripianamento  del debito residuo (derivante dal citato
decreto-legge  n. 565 del 1993) con i criteri e le modalita' indicati
dal menzionato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, e successive
modifiche ed integrazioni, le previsioni del quale debbono ritenersi,
ad  avviso  del  Consiglio  di  Stato  medesimo,  tuttora  valide  ed
efficaci;
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni   di  indebitamento  anche
attraverso   l'emissione   di   buoni   del  Tesoro  poliennali,  con
l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in euro o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed,
in  particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti pubblici per l'anno
stesso,  al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Ritenuto  che  occorre disporre, per le finalita' di cui all'art. 1
del  citato  decreto-legge  n.  565/1993,  l'emissione di una seconda
tranche  dei  buoni  del Tesoro poliennali di durata trentennale, con
godimento 1 febbraio 1994 e scadenza 1 febbraio 2024, per l'ammontare
nominale  di  complessivi 53.661.000 euro, da versare all'entrata del
bilancio statale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526, e per le finalita' di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993,
n.  565,  reiterato da ultimo con il decreto-legge 30 giugno 1994, n.
423,  e  non  convertito in legge, i cui effetti e rapporti giuridici
sono  stati  fatti  salvi dall'art. 8, comma 4 della legge 28 ottobre
1999, n. 410, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni
del  Tesoro  poliennali,  da  rilasciare  alla  Banca  d'Italia, fino
all'importo di nominali 53.661.000 euro, alle seguenti condizioni:
    durata: 30 anni;
    godimento: 1 febbraio 1994;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    tasso d'interesse: zero;
    rimborso: in rate costanti annuali pagabili il 1 febbraio di ogni
anno  a  decorrere  dall'anno  1996,  come  dal piano di ammortamento
allegato al presente decreto.