IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 7 novembre 2000, n.327, recante "Valutazione dei costi
del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";

VISTO,  in  particolare, l'art.1, comma 1 della suddetta legge, nella
parte  in  cui  prevede  che  il  costo  del lavoro venga determinato
periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;

CONSIDERATA  la  necessita' di determinare il costo del lavoro per il
personale  dipendente  da  imprese  esercenti  servizi  di  pulizia e
servizi integrati / multiservizi;

ESAMINATO   il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il
personale  dipendente  da  imprese  esercenti  servizi  di  pulizia e
servizi  integrati/multiservizi  stipulato  il  25  maggio  2001  tra
FISE-FISE  ANIP  -  CONFAPI  UNIONSERVIZI-  LEGA  COOPERATIVE E MUTUE
A.N.C.S.T.-  CONFCOOPERATIVE  FEDERLAVORO-  A.G.C.I.  e  FILMS  CGIL-
FISASCAT CISL- UILTRASPORTI UIL;

SENTITE  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori  firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;

ESAMINATI gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto
contratto;

ACCERTATO   che   per   alcune  province,  nel  medesimo  territorio,
coesistono diversi accordi integrativi;

RITENUTO  necessario  valutare  il  costo  della  manodopera anche in
relazione  ai  suddetti diversi accordi integrativi coesistenti nello
stesso territorio;

                               DECRETA
                                ART.1

Il  costo  medio  orario  del  lavoro  per il personale dipendente da
imprese     esercenti     servizi     di     pulizia     e    servizi
integrati/multiservizi,   e'  determinato,  nelle  allegate  tabelle,
distintamente  per  gli  operai  e  per  gli  impiegati sia a livello
nazionale   che  a  livello  territoriale.  Su  ciascuna  tabella  e'
specificato:  la  categoria dei lavoratori cui si riferisce (operai o
impiegati), nonche' l'ambito territoriale.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

                                ART.2

Il  suddetto  costo  del  lavoro  e'  suscettibile di oscillazioni in
relazione a :

a)  Benefici  (contributivi,  fiscali  od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa puo' usufruire;

b)  specifici  benefici  e/o minori oneri derivanti dall'applicazione
della contrattazione collettiva;

c)   oneri   derivanti   da  interventi  relativi  a  infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni.

Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


        Roma, 7 novembre 2001

                                                 IL MINISTRO
                                              (On. Roberto MARONI)