IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI VISTA la legge 7 novembre 2000, n.327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; CONSIDERATA la necessita' di determinare il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi; ESAMINATO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi stipulato il 25 maggio 2001 tra FISE-FISE ANIP - CONFAPI UNIONSERVIZI- LEGA COOPERATIVE E MUTUE A.N.C.S.T.- CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO- A.G.C.I. e FILMS CGIL- FISASCAT CISL- UILTRASPORTI UIL; SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto; ESAMINATI gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto; ACCERTATO che per alcune province, nel medesimo territorio, coesistono diversi accordi integrativi; RITENUTO necessario valutare il costo della manodopera anche in relazione ai suddetti diversi accordi integrativi coesistenti nello stesso territorio; DECRETA ART.1 Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, e' determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello territoriale. Su ciascuna tabella e' specificato: la categoria dei lavoratori cui si riferisce (operai o impiegati), nonche' l'ambito territoriale. Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto. ART.2 Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a : a) Benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2001 IL MINISTRO (On. Roberto MARONI)