IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIII
del  Dipartimento  della  tutela  della  salute  umana  della sanita'
pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione
generale della prevenzione

  Visto  il  decreto  ministeriale  29  dicembre  2000,  con il quale
l'azienda  unita'  locale  socio  sanitaria  n. 6 di Vicenza e' stata
autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di rene da cadavere a
scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
unita'  locale  socio  sanitaria n. 6 di Vicenza in data 24 settembre
2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitario
nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con
il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni delle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 che
prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto  in  conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la regione Veneto adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera unita' locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza
e'  autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attivita'
di  trapianto  di  rene  da  cadavere  a scopo terapeutico, di cui al
decreto  ministeriale  29 dicembre 2000, il seguente sanitario: dott.
Banzato  Oscar,  dirigente  medico  dell'azienda  unita' locale socio
sanitaria n. 6 di Vicenza.