LA COMMISSIONE

    Su  proposta  dei  professori  Santoni  e  Galantino, ha adottato
all'unanimita' la seguente delibera:

                              Premesso

    1. che il settore del soccorso e della sicurezza stradale rientra
nel  campo  di  applicazione della legge n. 146/1990, come modificata
dalla  legge  n.  83/2000, in relazione ai diritti costituzionalmente
tutelati  alla  vita,  alla salute, alla sicurezza e alla liberta' di
circolazione (v. i principi espressi con delibere del 16 luglio 1992,
23 luglio 1998, 10 dicembre 1998, 16 dicembre 1999);
    2.    che,    attualmente   la   disciplina   delle   prestazioni
indispensabili  e delle altre misure da garantire in caso di sciopero
nel  servizio  del  soccorso  meccanico  sulla  rete  autostradale e'
contenuta nella proposta formulata dalla Commissione con delibera del
19 marzo   1998,  adottata  in  seguito  alla  disdetta  dell'accordo
stipulato dalle parti sociali in data 4 agosto 1992;
    3.  che,  inoltre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto
di  sciopero  nel settore della sicurezza stradale e' contenuta in un
codice  di  autoregolamentazione allegato al C.C.N.L. del 16 febbraio
2000, il quale non e' mai stato valutato idoneo dalla Commissione;
    4.  che  in seguito all'entrata in vigore della legge n. 83/2000,
con  la  quale  sono  state  introdotte modifiche e integrazioni alla
legge   n.  146/1990,  si  e'  resa  necessaria  la  revisione  delle
previgenti  discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre
misure da garantire in caso di sciopero;
    5.  che  in  data  26 luglio  2001  la  Commissione  ha aperto la
procedura  ex  art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000,  notificando  alle parti
interessate la delibera n. 01/1997;
    6.  che  sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle
parti  per  l'invio  di  osservazioni e che durante tale periodo sono
pervenute  alla  Commissione  le  osservazioni  formulate dalle parti
sociali   (Federreti,  AISCAT,  Europ  Assistance  VAI,  ACI  GLOBAL,
FILT-CGIL,    FIT-CISL,   UILTRASPORTI,   FISAST-CISAS,   Federazione
intercategoriale   sindacati  autonomi  settore  trasporti)  e  dalle
organizzazioni degli utenti (Cittadinanzattiva, ADOC);
    7.  che  sono  state  svolte le audizioni previste dalla legge al
fine  di  verificare  la  perdurante  indisponibilita'  delle parti a
raggiungere   l'accordo   (v.  le  audizioni  svolte  in  data  13  e
20 settembre 2001);
    8.  che  all'audizione del 20 settembre 2001 ha partecipato anche
il  Capo dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

                             Considerato

    1.  che,  a partire dalla fine di ottobre 2000, la Commissione ha
ripetutamente  sollecitato  le  parti a procedere alla definizione di
regole  negoziate  conformi  a quanto disposto dalla nuova disciplina
legale;
    2.  che  le  audizioni  delle parti sociali hanno consentito alla
Commissione  di  verificare  che  non  sussiste,  anche a causa della
complessita'  e  articolazione del settore, una concreta possibilita'
di raggiungere in tempi brevi un accordo sulla regolamentazione delle
prestazioni  indispensabili  e  sulle altre misure di cui all'art. 2,
comma  2,  della  legge  n.  146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000 (v. le audizioni svolte in data 8 marzo e 27 giugno 2001);
    3.  che,  ad  oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n.
83/2000, l'adeguamento della disciplina dell'esercizio del diritto di
sciopero  nel  settore del soccorso e della sicurezza stradale sinora
vigente  e'  divenuta  ormai  improrogabile,  anche in considerazione
delle trasformazioni intervenute nel settore in conseguenza del venir
meno del regime di monopolio della societa' ACI 116 (ora ACI GLOBAL);
    4.  che,  a  norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla legge n. 83/2000, la suddetta disciplina deve
predisporre  un  insieme  di  regole che tutelino, nel loro contenuto
essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente garantiti;
    5.  che  dall'analisi  delle  osservazioni  scritte  inviate alla
Commissione e delle argomentazioni espresse da tutte le parti sociali
durante le audizioni di cui in premessa sono state tratte indicazioni
utili  che  consentono  una  revisione  della  proposta,  cosi'  come
formulata nella delibera n. 01/1997 del 26 luglio 2001;
    6.  che,  in  particolare,  meritano  di  essere  riformulate  le
clausole della proposta relative:
      A) alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, essendo
meritevole  di  considerazione l'esigenza avanzata dai rappresentanti
delle   aziende  in  ordine  all'introduzione  di  una  seconda  fase
obbligatoria  delle procedure stesse e in ragione della necessita' di
conformarsi  alle  regole  procedurali gia' presenti in altri settori
dei servizi pubblici essenziali, in virtu' di disciplina contrattuale
o di regolamentazione provvisoria;
      B)  alla  durata  massima  degli  scioperi, sembrando opportuno
mantenere  una  diversita'  di regole tra gli addetti al servizio del
soccorso  meccanico  e  gli  addetti  alle  attivita' connesse con la
sicurezza, in ragione delle precedenti discipline collettive;
      C)  alle  prestazioni  indispensabili, a fronte delle posizioni
espresse dalle parti sociali in ordine all'attivita' di coordinamento
e  informazione,  al  soccorso  sanitario e al presidio dei varchi di
accesso e di uscita dall'autostrada;
      D)   al  personale  addetto  all'erogazione  delle  prestazioni
indispensabili,   tenuto   conto   della   richiesta  avanzata  dalle
organizzazioni   sindacali   di   stabilire   criteri   adeguati  per
l'individuazione  del personale comandato, da riferire all'insieme di
addetti alle sole attivita' connesse con la sicurezza degli utenti;
      E)   all'informazione   all'utenza,  alla  luce  delle  diverse
posizioni  espresse  dalle parti e della richiesta avanzata da alcune
organizzazioni  degli  utenti di apprestare maggiori garanzie per gli
utenti.

Formula

ai  sensi  dell'art.  13,  lettera  a), della legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente:

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre  misure  di  cui  all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla  legge n. 83/2000, nel settore del soccorso e
              della sicurezza sulla rete autostradale.

1) Ambito soggettivo di applicazione.
    Le   disposizioni   di  cui  alla  presente  regolamentazione  si
applicano  nei  confronti  di tutti i soggetti che a qualunque titolo
sono  coinvolti  nell'erogazione del servizio di soccorso meccanico e
delle  prestazioni  connesse con la sicurezza degli utenti sulla rete
autostradale.
2) Ambito oggettivo di applicazione.
    La presente regolamentazione si applica:
      a) per  quanto concerne il servizio di soccorso meccanico, alle
ipotesi  di  veicolo fermo, per avaria, incidente, o altra situazione
di  pericolo,  sulle  carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle
corsie di emergenza, nonche' nelle aree di servizio o di parcheggio;
      b) per   quanto   concerne   le  prestazioni  connesse  con  la
sicurezza,   alle   ipotesi   di  soccorso  sanitario,  nonche'  agli
interventi tesi alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di
sicurezza della viabilita'.
3) Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
    Le  procedure  di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto
nazionale  e  del  contratto  aziendale  sono  regolate dai contratti
collettivi  nazionali  di  categoria  vigenti, ove applicabili, fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2,  della  legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
    L'organizzazione  sindacale  che promuove uno stato di agitazione
deve avanzare richiesta motivata di incontro all'azienda, che entro 5
giorni lavorativi dalla richiesta procede alla formale convocazione.
    Decorsi  5  giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non
sia  stato  raggiunto  un  accordo,  la prima fase della procedura si
intende esaurita con esito negativo.
    Se  l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente,
decorsi  cinque  giorni  lavorativi  dalla  richiesta di incontro, la
prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
    L'attivazione  della  procedura sopra regolata, non produce alcun
effetto  ai  fini  della  titolarita'  negoziale  dell'organizzazione
sindacale partecipante alla procedura stessa.
    A  seguito  dell'esaurimento  con esito negativo della prima fase
della procedura, questa prosegue con un tentativo di conciliazione da
esperirsi   in  sede  negoziale  di  livello  superiore  nei  termini
convenuti dalle parti. In caso di mancato accordo su questi ultimi si
applicano  le  medesime  regole  previste  per  la  prima  fase della
procedura.
    Resta ferma la facolta' di esperire il tentativo di conciliazione
nella sede amministrativa.
    Durante  le  procedure  di  cui  sopra,  le parti si astengono da
iniziative unilaterali.
4) Preavviso e requisiti della proclamazione.
    La proclamazione deve avere ad oggetto una singola astensione dal
lavoro  e deve essere comunicata ai soggetti di cui all'art. 2, comma
1,  della  legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000,
almeno  dieci  giorni  prima  dell'effettuazione  dello sciopero, con
l'indicazione   della   data,   della  durata,  delle  motivazioni  e
dell'ambito  aziendale  o territoriale dello stesso. La proclamazione
deve,  altresi',  precisare  se  si  tratta  del  primo sciopero o di
astensione successiva alla prima nell'ambito della stessa vertenza.
    In  caso  di  proclamazioni  di  sciopero  per  turni deve essere
indicato  l'orario  di  inizio  e l'orario finale dell'astensione per
ciascun turno di servizio.
5) Durata.
    Per  il  personale  addetto al servizio di soccorso meccanico, il
primo  sciopero  di  ogni  vertenza  non  puo' superare le 24 ore. Le
astensioni  dal  lavoro  successiva alla prima e relative alla stessa
vertenza non possono superare le 48 ore.
    Per  il  personale  autostradale addetto alla sicurezza, il primo
sciopero  di  ogni  vertenza  non  puo' superare le 4 ore per ciascun
turno  di  lavoro.  Le  astensioni dal lavoro successive alla prima e
relative  alla stessa vertenza non possono superare l'intera giornata
lavorativa.
    Le  astensioni dal lavoro devono svolgersi in un unico periodo di
durata continuativa.
6) Intervallo tra azioni di sciopero.
    Tra  l'effettuazione  di  uno  sciopero  e  la  proclamazione del
successivo  -  anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate
da  soggetti  sindacali  diversi,  le  quali  incidano  sullo  stesso
servizio  finale  e sullo stesso bacino di utenza - deve intercorrere
un intervallo di almeno tre giorni.
7) Franchigie ed esclusioni.
    I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati
scioperi, sono i seguenti:
      dal 18 dicembre al 7 gennaio;
      dal giovedi' precedente la Pasqua fino al giovedi' successivo;
      dal 24 aprile al 2 maggio;
      dal 27 giugno al 4 luglio;
      dal 27 luglio al 3 settembre;
      dal 30 ottobre al 5 novembre;
      dal  terzo  giorno  precedente  al  terzo  giorno successivo le
consultazioni  elettorali  politiche nazionali, europee, referendarie
nazionali,   nonche'   le   consultazioni   elettorali   regionali  e
amministrative  che  riguardino  un  insieme  di regioni, provincie e
comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione
nazionale;
      dal   giorno   precedente  al  giorno  successivo  le  elezioni
politiche  suppletive,  o  le  elezioni  regionali  ed amministrative
parziali;
    Il  giorno  iniziale  e quello finale dei periodi suindicati sono
compresi nella franchigia.
8) Sospensione o revoca.
    La  revoca,  la  sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero
proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data
prevista  per  lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge
n.  146/1990,  come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento
di  tale  limite  e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo
tra  le  parti,  ovvero  quando la revoca, la sospensione o il rinvio
dello  sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione
di  garanzia  o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi
dell'art. 8 della stessa legge.
    Della  sospensione  o  revoca  di ciascuna astensione deve essere
data  comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6,
della  legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per
le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.
    Gli  scioperi  proclamati,  o  in corso di effettuazione, saranno
immediatamente   sospesi   in  caso  di  avvenimenti  di  particolare
gravita',  di  calamita'  naturali e di stati di emergenza dichiarati
tali dalla protezione civile.
9) Prestazioni indispensabili.
    Si considerano prestazioni indispensabili, da garantire 24 ore su
24  (o  per  il  minor tempo corrispondente alla normale durata delle
prestazioni  erogate)  per  tutte  le  giornate  dell'anno in caso di
sciopero quelle relative:
      a) soccorso meccanico:
        a.1)  al  funzionamento  delle centrali operative, al fine di
assicurare  in  modo continuativo la ricezione e lo smistamento delle
chiamate di soccorso;
        a.2) al funzionamento dei centri di soccorso autostradale, in
modo da garantire nel minore tempo possibile la rimozione del veicolo
ogni  qual  volta  sia  da  soccorrere un veicolo fermo, per avaria o
incidente,  sulla  carreggiata,  sulle  rampe,  sugli svincoli, sulla
corsia di emergenza, nonche' in aree di servizio o di parcheggio;
      b) sicurezza:
        b.1)  alla  viabilita', in modo da garantire le condizioni di
sicurezza del traffico, assicurando altresi' gli opportuni interventi
in caso di incidente o di altro evento;
        b.2)  al  centro  radio  informativo,  in  modo  da garantire
continuativamente  la  ricezione  e  lo  smistamento  delle chiamate,
nonche'  il  collegamento tra tutti i soggetti interessati, affinche'
siano  assicurati gli interventi necessari alla sicurezza dell'utenza
e al soccorso sanitario;
        b.3)  al  funzionamento degli impianti, al fine di assicurare
l'effettuazione   degli  interventi  e  delle  attivita'  di  cui  ai
precedenti punti b.1) e b.2);
        b.4)   alle   attivita'   di   informazione  sulla  sicurezza
relativamente all'intera rete autostradale.
10) Personale tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili.
    a) Per  quanto  concerne  il  soccorso  meccanico, le prestazioni
indispensabili saranno assicurate attraverso l'impiego di contingenti
minimi  di  personale e di una dotazione minima di carri di soccorso,
idoneamente   dislocati   in   numero   congruo   per   garantire  la
tempestivita' del soccorso, tenuto conto dei volumi di traffico delle
tratte autostradali interessate, delle caratteristiche del tracciato,
delle  distanze  dagli accessi, delle condizioni atmosferiche tipiche
della  zona,  delle  statistiche  degli  interventi e degli incidenti
verificatisi negli anni precedenti e di altre particolari situazioni.
    Gli   enti  concedenti  le  autorizzazioni  all'espletamento  del
servizio  di  soccorso  stradale  dovranno  stabilire  negli  atti di
concessione,  conformemente  alle  eventuali  direttive impartite dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'obbligo delle
organizzazioni  autorizzate  di  specificare  i contingenti minimi al
fine di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente
punto  9), nonche' i tempi massimi nei quali dovra' essere effettuato
l'intervento di soccorso. Copia degli atti di concessione deve essere
inviata alla Commissione.
    b) Per    quanto    concerne   la   sicurezza,   le   prestazioni
indispensabili  saranno  assicurate  attraverso la predisposizione di
appositi  presidi, a tal fine costituiti con l'impiego di contingenti
minimi  di  personale  comandato  -  la  cui  consistenza deve essere
comunque  idonea  a  garantire  la  tempestivita'  dell'intervento  -
ovvero,  e  sempre  che  le  prestazioni da erogare lo consentano, di
personale reperibile.
    I  contingenti  minimi di personale da impiegare per l'erogazione
delle   prestazioni  indispensabili  sono  determinati  in  un  piano
predisposto   dalle   singole   aziende,  sentite  le  organizzazioni
sindacali.
    In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione
in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'azienda
dovra'  provvedere  all'individuazione  dei contingenti almeno cinque
giorni prima dell'inizio dell'astensione. In tal caso, la consistenza
dei  contingenti  deve  essere  commisurata  agli  standard  medi del
personale  ordinariamente  impiegato  per  lo  svolgimento delle sole
attivita'  connesse  con  la  sicurezza  degli  utenti nelle giornate
omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione.
11)  Astensioni  dal  lavoro  straordinario  e  altre forme di azione
sindacale.
    La  presente  disciplina  si  applica  ad  ogni  forma  di azione
sindacale,   comunque   denominata,  comportante  una  riduzione  del
servizio  tale  da  determinare  un  pregiudizio  per i diritti degli
utenti.
12) Informazione all'utenza.
    Le  aziende  devono comunicare agli utenti, nelle forme di legge,
almeno  cinque  giorni  prima  dell'inizio dello sciopero, il momento
iniziale  e  finale  dell'astensione  ed i servizi minimi che saranno
garantiti.
    Le  aziende  dovranno altresi' informare l'utenza dell'astensione
attraverso  i  canali  radiotelevisivi che quotidianamente forniscono
informazioni  sulla  circolazione  autostradale,  nonche'  attraverso
l'utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti.

                               Dispone

la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministro  delle
infrastrutture  e dei trasporti, alla FISE, alla Federreti, all'ANAS,
all'AISCAT,   all'ACI   GLOBAL,   a   Europ   Assistance   VAI,  alle
organizzazioni    sindacali    FILT-CGIL,   FIT-CISL,   UILTRASPORTI,
FISAST-CISAS, Federazione intercategoriale sindacati autonomi settore
trasporti, UGL Trasporti, SLA-CISAL, FAST-CONFSAL.

                           Dispone inoltre

la  pubblicazione  della regolamentazione provvisoria e degli estremi
della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.