IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
  Visto l'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  Atteso  che,  secondo  quanto  stabilito  dal  citato  comma  2-ter
dell'art.  96-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
le disposizioni del comma 1 dell'art. 96-bis possono essere applicate
anche  per  le  partecipazioni  in  societa',  residenti in Stati non
appartenenti  all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione
non   privilegiato   in  ragione  dell'esistenza  di  un  livello  di
tassazione  analogo  a  quello  applicato  in  Italia  nonche'  di un
adeguato scambio di informazioni;
  Considerato  che  l'art.  127-bis,  comma 4, del citato testo unico
delle  imposte  sui redditi, stabilisce che devono essere considerati
privilegiati  i  regimi  fiscali  di Stati o territori in ragione del
livello  di  tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia,  della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero
di altri criteri equivalenti;
  Considerato  che  un  adeguato  scambio di informazioni puo' essere
assicurato  da  talune  convenzioni  contro  le doppie imposizioni in
vigore tra l'Italia e gli altri Paesi esteri;
  Considerato, infine, che la lista degli Stati e territori aventi un
regime  fiscale  non  privilegiato  ai  fini  dell'art. 96-bis, comma
2-ter,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  e' comunque
suscettibile  di  modifiche e integrazioni sulla base della eventuale
acquisizione  di  ulteriori  elementi  conoscitivi sulla legislazione
fiscale  degli Stati esteri, ovvero sulla base dell'entrata in vigore
di  Convenzioni  contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia,
che consentano un effettivo ed adeguato scambio di informazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai seguenti
Stati e territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi
un regime fiscale non privilegiato:
    1) Albania;
    2) Algeria;
    3) Argentina;
    4) Australia;
    5) Bangladesh;
    6) Bielorussia;
    7) Brasile;
    8) Bulgaria;
    9) Canada;
    10) Cina;
    11) Costa d'Avorio;
    12) Croazia;
    13) Egitto;
    14) Estonia;
    15) Giappone;
    16) India;
    17) Indonesia;
    18) Israele;
    19) Iugoslavia;
    20) Kazakistan;
    21) Lituania;
    22) Macedonia;
    23) Marocco;
    24) Messico;
    25) Norvegia;
    26) Nuova Zelanda;
    27) Pakistan;
    28) Polonia;
    29) Repubblica Ceca;
    30) Slovacchia;
    31) Romania;
    32) Russia;
    33) Slovenia;
    34) Sri Lanka;
    35) Stati Uniti;
    36) Sudafrica;
    37) Tanzania;
    38) Thailandia;
    39) Trinidad e Tobago;
    40) Tunisia;
    41) Turchia;
    42) Ucraina;
    43) Ungheria;
    44) Venezuela;
    45) Vietnam;
    46) Zambia.