IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Piemonte degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    grandinate dal 16 giugno 2001 al 27 giugno 2001 nelle province di
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Alessandria:  grandinate  del  17  giugno 2001 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), nel territorio dei comuni di
Altavilla  Monferrato,  Camagna  Monferrato,  Casalnoceto,  Castellar
Guidobono,   Conzano,   Fubine,  Lu,  Mirabello  Monferrato,  Vignale
Monferrato, Viguzzolo, Volpedo, Volpeglino.
  Asti:  grandinate  del 17 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma  2,  lettere  b),  c), d), f), nel territorio dei comuni di
Portacomaro, Viarigi.
  Cuneo:  grandinate del 16 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma  2,  lettere  c),  d),  f),  nel  territorio  del comune di
Feisoglio.
  Novara: grandinate del 16 giugno 2001 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma  2,  lettere c), d), nel territorio dei comuni di Landiona,
Momo;
  Torino:  grandinate  del  16  giugno  2001,  del  27  giugno 2001 -
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), g), nel
territorio  dei  comuni  di Chivasso, Cumiana, Montanaro, Rondissone,
San Raffaele Cimena, Verolengo, Villareggia.
  Vercelli:
    grandinate  del  16  giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  c),  d),  nel  territorio dei comuni di Cigliano,
Livorno Ferraris, Saluggia;
    grandinate  del  16  giugno 2001 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera e), nel territorio dei comuni di Livorno Ferraris,
Saluggia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 novembre 2001
                                                Il Ministro: Alemanno