IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto 1'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Egidio Galbani, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto direttoriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 1 ottobre 1997, il suddetto trattamento; Visto il decreto ministeriale datato 1oottobre 2001 con il quale e' stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 7 giugno 2001; Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1 ottobre 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, sede in Milano, unita' di Milano - Logistica, per un massimo di 97 unita' lavorative per il periodo dal 1 ottobre 1999 al 31 marzo 2000. Istanza azindale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 1 ottobre 1999.