IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 1107/96 del 12
giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Parmigiano  Reggiano"  nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  13  ottobre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, con
il  quale  l'organismo  di controllo "Dipartimento controllo qualita'
Parmigiano  Reggiano  -  Societa'  cooperativa  a  r.l.", con sede in
Reggio-Emilia,  via  Fratelli  Cervi,  39,  e'  stato  autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
"Parmigiano Reggiano";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 12 novembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo  di  tutti  i formaggi a denominazione protetta, al fine di
soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita' uniformi per l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  13  ottobre  1998  per  la  denominazione di origine
protetta  "Parmigiano  Reggiano"  venga  adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato che il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, con
nota  del  2 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo
della  designazione del Dipartimento di controllo qualita' Parmigiano
Reggiano  -  Societa'  cooperativa  a  r.l.  di  Reggio-Emilia, quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
"Parmigiano  Reggiano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della   predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  per
consentire  all'organismo di controllo per l'adeguamento del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Dipartimento  controllo  qualita'  Parmigiano  Reggiano  -  Societa'
cooperativa  a  r.l.", con sede in Reggio-Emilia, via Fratelli Cervi,
39,  con decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, ad effettuare
i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta "Parmigiano
Reggiano"  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 12 novembre 2001.