IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 1107/96 del 12
giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Provolone  Valpadana"  nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  10  novembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1998, con
il  quale  l'organismo  di  controllo "C.S.Q.A.- S.r.l.", con sede in
Thiene (Vicenza), via Gaetano, 74, e' stato autorizzato ad effettuare
i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  "Provolone
Valpadana";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 18 novembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo  di  tutti  i formaggi a denominazione protetta, al fine di
soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita' uniformi per l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  10  novembre  1998  per  la denominazione di origine
protetta  "Provolone  Valpadana"  venga  adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il  Consorzio  per  la  tutela del provolone, pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta "Provolone
Valpadana"  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74,
con   decreto  10 ottobre  1998,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine  protetta "Provolone Valpadana" registrata
con  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  e'  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 18 novembre
2001.