IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le altre, della denominazione di origine protetta "Prosciutto di
Parma"  nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto 1'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  13  ottobre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, con
il quale l'organismo di controllo "Istituto Parma qualita' - Istituto
consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di
prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione
protetta",  con  sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C, e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta "Prosciutto di Parma";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  12  novembre  1998,  giorno  successivo alla data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di autorizzazione in precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma 1,  della  legge  24  aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutte  le carni trasformate, e tra queste i
prosciutti, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza
di  fissare  modalita'  uniformi  per  l'esercizio  dell'attivita' di
controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  13  ottobre  1998  per  la  denominazione di origine
protetta  "Prosciutto  di  Parma"  venga adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato che il consorzio del prosciutto di Parma, pur essendone
richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
"Prosciutto  di Parma" anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Istituto  Parma qualita' - Istituto consortile per il controllo e la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione e designazione protetta", con sede in Langhirano (Parma),
via  Roma,  82/C,  con  decreto  13  ottobre  1998,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre
1998,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  "Prosciutto  di  Parma" registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1107/96  del  12  giugno 1996, e' prorogata di
centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001.