IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della  denominazione  di  origine protetta "Pecorino
Toscano"   nel   quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  10 novembre  1998,  con il quale l'organismo di
controllo  "C.S.Q.A.  S.r.l.",  con  sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 19 novembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio  di  tutela  del formaggio Pecorino
Toscano,   pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo  di  tutti  i formaggi a denominazione protetta, al fine di
soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita' uniformi per l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
    Ritenuto  opportuno  che  il  piano di controllo approvato con il
citato  decreto  10  novembre  1998  per  la denominazione di origine
protetta  "Pecorino  Toscano"  venga  adeguato  allo  schema  tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta "Pecorino
Toscano"  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  S.r.l.",  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  10  novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine protetta "Pecorino Toscano" registrata con
il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996,
e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2001.