IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le altre, della denominazione di origine protetta "Prosciutto di
San  Daniele"  nel  quadro  della  procedura  di  cui all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  13  ottobre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, con
il  quale  l'organismo  di  controllo  "Istituto  nord est qualita' -
I.N.E.Q.",  con  sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine),
via  Nazionale,  33/35, e stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 12 novembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma 1,  della  legge  24  aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutte  le carni trasformate, e tra queste i
prosciutti, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza
di  fissare  modalita'  uniformi  per  l'esercizio  dell'attivita' di
controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  13  ottobre  1998  per  la  denominazione di origine
protetta  "Prosciutto di San Daniele" venga adeguato allo schema tipo
di controllo sopra indicato;
  Considerato che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele con nota
del 24 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della
designazione  dell'Istituto  nord  est  qualita'  -  I.N.E.Q.  di San
Daniele  del  Friuli  (Udine)  quale  organismo  di  controllo  e  di
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
"Prosciutto  di  San  Daniele"  anche nella fase intercorrente tra la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Istituto nord est qualita' - I.N.E.Q.", con sede in Villanova di San
Daniele  del  Friuli  (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 13
ottobre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 265 del 12 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla
denominazione   di  origine  protetta  "Prosciutto  di  San  Daniele"
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del
12  giugno  1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 12
novembre 2001.