IL DIRETTORE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse
                 umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con la quale la sig.ra Irimiciuc Cretu Maria ha
   chiesto   il   riconoscimento   del  titolo  di  asistent  medical
   conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della
   professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
   unico     delle    disposizioni    concernenti    la    disciplina
   dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
   394,  che  stabilisce  le  modalita',  le  condizioni  e  i limiti
   temporali  per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte
   dei   cittadini   non   comunitari,   delle   professioni   ed  il
   riconoscimento dei relativi titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
   394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei titoli
   professionali   abilitanti   all'esercizio   di   una  professione
   sanitaria,  conseguiti  in  un  Paese non comunitario da parte dei
   cittadini non comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
   un  titolo  identico  ad  altri  per i quali si e' gia' provveduto
   nelle  precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella
   fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del
   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e  nel  comma 9
   dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
   modificazioni;
Decreta:    1.  Il  titolo  di  asistent medical conseguito nell'anno
   1974,   presso   la  Scuola  post-liceale  sanitaria  di  Botosani
   (Romania)  dalla  sig.ra Irimiciuc  Cretu  Maria,  nata a Ipotesti
   (Romania)  il  giorno  30 marzo  1953,  e'  riconosciuto  ai  fini
   dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2.  La sig.ra Irimiciuc Cretu Maria e' autorizzata ad esercitare in
   Italia,  come lavoratore dipendente, la professione di infermiere,
   previa   iscrizione  al  collegio  professionale  territorialmente
   competente  ed  accertamento  da  parte  del collegio stesso della
   conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
   regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
   presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle
   quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto del
   Presidente  della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286, e per il
   periodo  di  validita'  ed alle condizioni previste dal permesso o
   carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola