IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che
prevede  l'emanazione  di  uno  o  piu'  decreti legislativi intesi a
riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per
particolari  categorie  di  lavoratori  soci  di  societa'  e di enti
cooperativi  prevista  dal decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602;
  Sentite le parti sociali interessate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2001;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci
degli  organismi  associativi individuati dall'articolo 1 del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive
modificazioni,  che  svolgono le attivita' di cui all'elenco allegato
al  decreto  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale in
data  3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
20  dicembre  1999,  la  contribuzione previdenziale ed assistenziale
dovuta  agli  enti previdenziali interessati per le seguenti forme di
previdenza e di assistenza sociale:
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
    b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
    c) assicurazione  per  le  prestazioni  economiche  di malattia e
maternita';
    d) assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il  comma 3 dell'art. 4 della legge 3 aprile 2001, n.
          142  (Revisione  della  legislazione  cooperativistica, con
          particolare    riferimento   alla   posizione   del   socio
          lavoratore) e' il seguente:
              "3.  Il  Governo, sentite le parti sociali interessate,
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  intesi  a  riformare  la disciplina recata dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
          602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri
          e principi direttivi:
                a) equiparazione  della contribuzione previdenziale e
          assistenziale  dei  soci lavoratori di cooperativa a quella
          dei lavoratori dipendenti da impresa;
                b) gradualita', da attuarsi anche tenendo conto delle
          differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di
          cui  alla  lettera  a) in un periodo non superiore a cinque
          anni;
                c) assenza  di oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello Stato".

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Per  il  testo del comma 3 dell'art. 4 della legge n.
          142 del 2001, si veda in nota al titolo.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1970,  n.  602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di
          particolari  categorie  di lavoratori soci di societa' e di
          enti  cooperativi,  anche  di  fatto,  che prestino la loro
          attivita'  per  conto  delle  societa' ed enti medesimi) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.

          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  1  del  gia' citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 602 del 1970 con l'elenco
          delle  attivita' lavorative richiamato all'ultimo comma, e'
          il seguente:
              "Art.  1.  - Ai lavoratori soci di societa' cooperative
          di  lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del
          codice   civile   e   dal   decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali
          svolgono  le  attivita' indicate nell'allegato elenco ed ai
          lavoratori   soci  di  organismi  di  fatto,  esercenti  le
          medesime  attivita',  costituiti per il conseguimento degli
          scopi  mutualistici  propri  delle societa' cooperative, le
          seguenti  forme  di  previdenza  ed  assistenza  sociale si
          applicano  secondo  le norme, entro i limiti e le modalita'
          stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette
          forme,  nonche'  secondo  quanto  disposto  nei  successivi
          articoli:
                assicurazione  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i
          superstiti,  assicurazione  contro  la tubercolosi, assegni
          familiari, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza
          sociale;
                assicurazione  contro  le  malattie  e  per la tutela
          delle  lavoratrici  madri,  gestita dall'Istituto nazionale
          per l'assicurazione contro le malattie;
                assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
          malattie  professionali,  gestita  dall'Istituto  nazionale
          contro gli infortuni sul lavoro;
                assistenza   dell'Ente  nazionale  assistenza  orfani
          lavoratori italiani;
                provvidenze della gestione case per lavoratori.
              L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere
          modificato  con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la
          previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni sindacali
          interessate.
              Elenco  delle  attivita'  lavorative  esercitate  anche
          promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano
          le disposizioni del presente decreto:
                1) facchinaggio  svolto  anche con l'ausilio di mezzi
          meccanici  o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei
          mercati  generali  cui  si  applicano  o  meno disposizioni
          speciali   di   legge,  facchini  degli  scali  ferroviari,
          facchini  doganali,  facchini  generici,  accompagnatori di
          bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie
          e  gruppi  portuali  riconosciuti  come tali dall'autorita'
          marittima ai sensi del codice della navigazione;
                2)   trasporto,   il  cui  esercizio  sia  effettuato
          personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:
                  a) di    persone    (tassisti,    autonoleggiatori,
          vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);
                  b) di  merci  per  conto  terzi [autotrasportatori,
          autosollevatori,   carellisti,  gruisti,  trattoristi  (non
          agricoli),  escavatoristi  e simili, trasportatori mediante
          animali   e   veicoli   a  trazione  animale  trasportatori
          fluviali, lacuali, lagunari e simili];
                3) attivita' preliminari e complementari:
                  a) del  facchinaggio:  insacco, pesatura, legatura,
          accatastamento     e     disaccatastamento,     pressatura,
          imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e
          bagagli,  presa  e  consegna, recapiti in loco, selezione e
          cernita,   con   o   senza  incestamento,  insaccamento  od
          imballaggio,  di  prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
          piume   e   materiali   vari,   mattazione   e  scuoiatura,
          abbattimento  di  piante  destinate  alla trasformazione in
          cellulosa o carta e simili;
                  b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da
          trasportare, guardianaggio e simili;
                4) attivita' accessorie alle precedenti:
                  addetti   al   posteggio   dei  veicoli,  pesatori,
          misuratori e simili.
                5) attivita' varie:
                  servizi  di  guardia a terra, o a mare o campestre;
          polizia  ed  investigazioni  private  e simili; barbieri ed
          affini;  guide  turistiche  e simili; pulitori, netturbini,
          spazzacamini e simili".
              - Il   decreto   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  in  data  3  dicembre 1999, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, reca:
          "Revisione  triennale  degli  imponibili  giornalieri e dei
          periodi   di   occupazione   media   mensile,   nonche'  di
          inserimento  nuove  attivita'  lavorative, per i lavoratori
          soci  di  societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui
          si  applicano  le  disposizioni  del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 602/1970".