L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni   modificative   ed   integrative;   in  particolare  le
previsioni dell'art. 17, comma 3 della legge citata;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della  legge  n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative  ed  integrative; in particolare l'art. 75, comma 1, che
prevede  l'approvazione delle deliberazioni e condizioni regolanti il
trasferimento di portafoglio;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio
dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
trasferimenti  di  portafogli  tra  imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione    dell'autorizzazione    all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   gia'   rilasciata  alla  societa'
Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n.
3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  15  giugno  1995  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  tutti  i  rami  danni,  rilasciata alla Nuova MAA
Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25;
  Vista l'istanza in data 14 novembre 2001 con la quale la Mediolanum
Assicurazioni  S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e
condizioni  regolanti  il  trasferimento  parziale di portafoglio dei
rami  3. Corpi di veicoli terrestri, 10. R.C. autoveicoli terrestri e
12.  R.C.  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali  da  Mediolanum
Assicurazioni  S.p.a.  a  Nuova  MAA Assicurazioni S.p.a., nonche' la
relativa   documentazione   allegata   ed   i  documenti  integrativi
successivamente forniti;
  Viste  le  delibere  assunte  in data 24 ottobre 2001 ed 8 novembre
2001  rispettivamente  dai  Consigli di amministrazione di Mediolanum
Assicurazioni  S.p.a.  e  Nuova  MAA  Assicurazioni S.p.a., che hanno
approvato  l'operazione  in  esame,  con  le  relative  modalita'  di
attuazione;
  Accertato  che  la societa' cessionaria e' regolarmente autorizzata
all'esercizio  delle  attivita'  ad essa trasferite e dispone, tenuto
conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario;
  Rilevato  che  l'operazione di trasferimento in esame e le relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio dell'Istituto
nella seduta del 30 novembre 2001;
Dispone:  Art.  1.    Sono approvate le deliberazioni e le condizioni
riguardanti  il  trasferimento  parziale  di  portafoglio dei rami 3.
Corpi di veicoli terrestri, 10. R.C. autoveicoli terrestri e 12. R.C.
veicoli  marittimi,  lacustri  e fluviali da Mediolanum Assicurazioni
S.p.a. a Nuova MAA Assicurazioni S.p.a.