IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25 maggio  1970,  n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta'   nazionale   e  le  modifiche  introdotte  dalla  legge
15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del
Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  l'art.  17, comma 4, lettera f), della legge 25 maggio 1970,
n.  364,  nel  testo  sostituito  dall'art.  10,  comma 6 della legge
14 febbraio   1992,   n.   185,   che   prevede  la  presenza  di  un
rappresentante  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali,
nella  composizione del collegio sindacale degli enti associativi che
gestiscono  iniziative  di  difesa  attiva e passiva delle produzioni
agricole;
  Visto  l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra
l'altro,   introdotto   modifiche   e   integrazioni  alla  normativa
sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  in  particolare  il  comma 8,  dell'art. 127, della medesima
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  nel  modificare l'art. 17,
comma 4,  lettera  f),  della legge 25 maggio 1970, n. 364, nel testo
sostituito  dall'art.  10,  comma 6  della legge 14 febbraio 1992, n.
185,  stabilisce  che  le  modalita' di nomina del collegio sindacale
degli  enti  che  gestiscono  iniziative  di  difesa delle produzioni
agricole,  devono  essere  stabilite  con  decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra lo Stato e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 27 settembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  nomina  del collegio sindacale e' disposta in conformita' a
quanto  previsto  dagli  articoli 2398,  2399,  2400,  2401, 2460 del
codice civile.
  2.  Il  collegio  sindacale dei consorzi di difesa delle produzioni
agricole,  gia'  costituiti  ai  sensi  dell'art. 14 e seguenti della
legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni,
delle  cooperative  agricole  e dei consorzi di cooperative agricole,
autorizzati dalle regioni a gestire azioni di difesa attiva e passiva
delle  produzioni  agricole,  si  compone  di  tre  o  cinque  membri
effettivi,  di  cui  un  rappresentante del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  e un rappresentante della regione o provincia
autonoma in cui ha sede l'ente, e da due membri supplenti.