Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche comunitarie ed internazionali
                              -   Divisione   VI   -  IX  -  FEOGA  -
                              Ispettorato centrale repressione frodi
                              Agli assessorati dell'agricoltura delle
                              regioni
                              All'Istituto regionale della vite e del
                              vino
                              Al   Ministero  delle  finanze  -  D.G.
                              Dogane  e  I.  I.  -  Comando  generale
                              G.d.F. - Ufficio operativo
                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio  di
                              controllo presso l'AGEA
                              Al Collegio dei revisori dei conti
                              All'Ufficio 14 esecuzioni pagamenti
                              Al Comando carabinieri per la sanita'
                              Al Comando carabinieri T.N.C.A.
                              Alla rappresentanza permanente italiana
                              presso le Comunita' europee
                              Alla    Commissione    U.E.    -   D.G.
                              Agricoltura - Div. vino
                              Alle organizzazioni di categoria
  Con  Regolamento  CE  n.  1623/2000  del  25  luglio  2000 e' stata
disposta  la  concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e
mosti  di  cui  all'art.  24  del  Regolamento  (CE) del Consiglio n.
1493/99  per la campagna 2001/2002, autorizzandosi la conclusione dei
relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2001 al
15 febbraio 2002.
  In  proposito  con  la presente circolare si forniscono i necessari
chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura.
  L'importo dell'aiuto e' stato fissato per giorno e per ettolitro:
    euro 0,01544 pari a L. 29,896 per vini da tavola;
    euro 0,01837 pari a L. 35,569 per i mosti;
    euro 0,06152 pari a L. 119,119 per i mosti di uve concentrati;
    euro  0,06152  pari  a  L. 119,119 per i mosti di uve concentrati
rettificati.
  1.  I  produttori,  singoli  o  associati, che intendono concludere
contratti   di   magazzinaggio   a   lunga   durata  per  determinati
quantitativi  dei  suddetti  prodotti  vinicoli  di  loro proprieta',
devono presentare al competente organo di controllo specifica domanda
in  quattro  esemplari,  redatta sul modello informatizzato (mod. B1)
fornito  dall'AGEA  gratuitamente presso la propria sede di Roma, via
Palestro  n.  81  e,  presso  le  sedi  degli uffici periferici degli
Ispettorati   provinciali  dell'agricoltura  e  delle  organizzazioni
professionali di categoria.
  Per  produttore  s'intende  ogni  persona fisica o giuridica ovvero
ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:
    uve fresche in mosto di uve;
    mosto  di  uve  in  mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di uve
concentrato rettificato;
    uve  fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato
in vino da tavola.
  Pertanto  i  contratti  di  magazzinaggio  possono  essere conclusi
esclusivamente  da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti
dai  medesimi  ottenuti  nella  Comunita'  mediante trasformazione di
materia   prima  di  produzione  propria  o  acquistata,  proveniente
esclusivamente  da  viti  classificate  come varieta' di uve da vino,
conformemente  all'art.  19  del  Regolamento  (CE)  del Consiglio n.
1493/99.
  2.  I  quantitativi  minimi  che  possono  formare  oggetto  di  un
contratto sono:
    50 ettolitri per i vini da tavola;
    30 ettolitri per i mosti di uve;
    10  ettolitri  per  i  mosti  di  uve  concentrati  e concentrati
rettificati.
  Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:
    due contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
    due  contratti  di vino da tavola rosso e/o rosato che si trovano
nella stessa cantina;
    due contratti di mosto;
    due contratti di mosto concentrato;
    due contratti di mosto concentrato rettificato.
  Il  quantitativo  globale  di  prodotti  per il quale un produttore
conclude  contratti  di  magazzinaggio,  non  deve essere superiore a
quello  indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di
produzione  presentata in conformita' con l'art. 18, paragrafo 1, del
Regolamento  (CEE)  n.  1493/99,  maggiorato  dei quantitativi che il
produttore   stesso   ha   ottenuto   posteriormente   alla  data  di
presentazione  della  suddetta  dichiarazione  e  che  risultano  dai
registri  di  cui  all'art.  70 del Regolamento (CE) del Consiglio n.
1493/99 del 17 maggio 1999.
  I  produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato
dopo  la  data  del 30 novembre e che tale prodotto non risulta nella
dichiarazione   di   produzione,   devono  trasmettere,  allegato  al
contratto  di  magazzinaggio,  un elenco da cui risultino i fornitori
del   mosto  o  del  mosto  parzialmente  fermentato  acquistato  con
l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e denominazione.
  3.  La  domanda  per  la  conclusione  del  contratto  deve  essere
corredata,  per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto
e' condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato
in  data  non anteriore ai trenta giorni che precedono la conclusione
del  contratto,  da  un istituto o laboratorio di analisi autorizzato
dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, e dal relativo
verbale  di  prelevamento  campione  redatto da un pubblico ufficiale
(funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc.).
  Nel  certificato  o  bollettino  di  analisi devono figurare i dati
relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e
quantita'  del  prodotto,  il  recipiente  al  quale  il  campione si
riferisce,    nonche'    le    caratteristiche    chimico-fisiche   e
organolettiche nei limiti appresso indicati:
  Per il vino:
    colore;
    titolo alcolometrico volumico totale;
    titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
    tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o
in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
    tenore  di  acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico
per   litro   o   in   milliequivalenti   per   litro   -  massimo  9
millequivalenti,  per  i  bianchi  e massimo 11 millequivalenti per i
rossi;
    tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
    stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;
    assenza di cattivo sapore;
    tenore  in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per
i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
    alcol metilico;
    assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati);
    i  vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini
rossi  salvo  che  per  l'anidride solforosa il cui tenore massimo e'
quello fissato per i vini bianchi.
  Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
    massa volumica a 20oC 1,055 minima, densita' a 20oC 1,056 minima,
titolo  alcometrico  volumico  effettivo  massimo  1%  vol., zuccheri
riduttori  g/l  senza  limite,  grado  rifrattometrico a 20oC (per il
mosto  concentrato)  colore,  assenza  di  ibridi per i mosti rossi e
rosati.
  Per i mosti di uva concentrati rettificati:
    ph non superiore a 5, per un valore di 25o Brix densita' ottica a
425  nm  sotto  spessore  di  1  cm  non superiore a 0,100, tenore di
saccarosio  non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6
per  un  valore  di  25o  Brix,  acidita'  totale  non superiore a 15
milliequivalenti/Kg  di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa
non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali
non   superiore   a   8   milliequivalenti/Kg   di  zuccheri  totali,
conduttivita'  non  superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20oC e 25o
Brix,   presenza   di   mesoinositolo,   massa   volumica,   e  grado
rifrattometrico     non     inferiore     a    61,7%,    tenore    di
idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali.
  Ottenuto  da  mosti  di  uve  avente almeno il titolo alcolometrico
volumico  naturale  minimo fissato per la zona viticola in cui le uve
sono state raccolte;
    per  il  mosto  di  uve,  per  il  mosto  di  uve  concentrato  e
concentrato  rettificato  e'  ammesso un titolo alcometrico effettivo
pari o inferiore a 1% vol.;
    la  concessione  dell'aiuto e' subordinata alla conclusione di un
contratto  di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre
al 15 febbraio successivo;
    il  primo  giorno  del  periodo  di  magazzinaggio  e'  il giorno
successivo a quello della stipulazione del contratto;
    tuttavia  un  contratto  puo'  essere  concluso per un periodo di
magazzinaggio  che  abbia  inizio il giorno successivo a quello della
stipulazione;
    tale  inizio  comunque non puo' essere posteriore al 16 febbraio,
ed  e'  subordinato alla condizione che il produttore con una propria
dichiarazione  indichi  il  giorno  di effettivo inizio del contratto
medesimo;
    i  contratti di magazzinaggio di lunga durata sono tutti conclusi
per  un  periodo  con  scadenza  al  30 novembre successivo alla loro
conclusione.  Il  produttore  puo'  dopo la conclusione del contratto
fissare:
      a  partire  dal  1  agosto  fino  al  30 novembre il termine di
scadenza  per  quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di
mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
      a  partire  dal  1  settembre fino al 30 novembre il termine di
scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.
  Ai  fini della determinazione della data di scadenza, il produttore
trasmette  all'AGEA  e  agli  organi  periferici  di  controllo,  una
dichiarazione  nella  quale  precisa l'ultimo giorno di validita' del
contratto.
  Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA e agli organismi di
controllo  almeno  quindici  giorni  prima della data in cui si vuole
porre termine al contratto.
  In  caso  di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la
data di scadenza del contratto e' fissata al 30 novembre.
  Ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n. 1623/2000 del 25 luglio 2000,
qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura
rilevante  la  media  volumica  delle  ultime tre campagne, esso puo'
essere  ridotto  di  una  percentuale  da  determinare da parte della
Commissione,  secondo la procedura di cui all'art. 75 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999.
  Tale  riduzione  non  puo'  portare i quantitativi immagazzinati al
disotto dei livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2.
  In  caso  di  applicazione  di  detta riduzione, l'aiuto e' versato
integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.
  Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
    a) copia  della  dichiarazione  di  produzione  per  la  campagna
2001/2002;
    b) copia  delle  pagine  del  registro di carico e scarico da cui
risultino  l'acquisto,  la  trasformazione  o  la  concentrazione  di
prodotti  avvenuti  successivamente  alla data di presentazione della
denuncia  di  produzione,  dai  quali  e'  stato ottenuto il prodotto
oggetto della domanda di magazzinaggio;
    c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;
    d) dichiarazione  con  la  quale il produttore certifichi di aver
adempiuto  gli  obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento
(CE) 1493/1999.
  4.  L'organismo  di  controllo,  che  ha  ricevuto l'istanza di cui
sopra, provvede tempestivamente a verificare la corretta tenuta delle
scritture  contabili  e  la corrispondenza di tutti i dati dichiarati
nell'istanza   in  particolare  le  generalita'  e  la  qualita'  del
dichiarante,  l'ubicazione  del  magazzino  di deposito, la quantita'
(espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto
immagazzinato,  la  capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in
cui  il  prodotto  e'  conservato,  il  relativo  numero  distintivo,
nonche',  per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il
primo  travaso  e  non  sia  un  prodotto  a denominazione di origine
controllata.
  In   caso  di  esito  favorevole  della  verifica,  l'organismo  di
controllo  redige  in  calce  all'istanza l'apposita dichiarazione di
approvazione  che  ha  eseguito  il  controllo,  la  data e il timbro
dell'ufficio.
  Due  copie  dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte
dell'organismo  di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro
il termine di quindici giorni dalla data di approvazione.
  Delle  altre due copie una sara' consegnata al produttore e l'altra
sara' trattenuta dall'organismo di controllo.
  5.  All'atto  della conclusione del contratto, il produttore dovra'
annotare  sul  registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto
sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinai cui il
prodotto medesimo e' conservato.
  Analoga  annotazione  dovra' essere effettuata in caso di travaso o
trasferimento  in  altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato
della data in cui vengono eseguite le relative operazioni.
  In  ogni  caso  l'inizio  di tali operazioni deve essere comunicato
all'AGEA  e  all'organismo  di  controllo  almeno  tre  giorni prima,
mediante telegramma o fax.
  Fermo  restando  l'obbligo  della  preventiva  comunicazione di cui
sopra,  il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del
contratto in un magazzino situato in un'altra localita' o in un altro
deposito,  deve  ottenere  specifica autorizzazione dall'AGEA pena la
sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.
  6. Per i produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a
lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e'
prevista  la  possibilita',  durante  il  periodo  di validita' dello
stesso,  di  trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto
di uve concentrato o in mosto di uve rettificato.
  In  ogni  caso,  i produttori che intendono procedere alle predette
trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata
a.r.  all'AGEA,  all'Ispettorato  centrale  repressione frodi ed agli
Ispettorati  dell'agricoltura  competenti  per  territorio,  la  data
d'inizio  delle  predette  operazioni, lo stabilimento in cui saranno
effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.
  Tale  comunicazione  deve  pervenire  agli  uffici sopra menzionati
almeno  quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni
di trasformazione.
  Nel  mese  successivo  alla  fine di dette operazioni, i produttori
trasmettono   all'AGEA,  tramite  il  competente  ufficio  periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i seguenti documenti:
    1)  certificato  d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il
relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la
massa  volumica  i dati richiesti all'art. 22 del Regolamento (CE) n.
1623/2000;
    2)  attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione
frodi,  comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative
quantita'  di  mosti  concentrati  o di mosti concentrati rettificati
ottenute  e  le  date d'inizio e di completamento delle operazioni di
trasformazione.
  E' concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti e i
mosti  concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione
di  succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a
condizione  che  il  produttore  titolare  del  contratto  non  abbia
presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.
  In  tal  caso  la  destinazione del prodotto alla trasformazione in
succo  o  all'esportazione  deve  essere comprovata da un certificato
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
  I  produttori  che  intendono  avvalersi  di  tale  facolta' devono
comunicare  al  predetto  ufficio, all'Ispettorato dell'agricoltura e
all'AGEA  mediante  lettera  raccomandata  a.r.,  con almeno quindici
giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.
  7.  Gli  organismi  di  controllo, per accertare e attestate che il
prodotto  oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti
commercializzato  fino  alla  scadenza  del periodo di magazzinaggio,
devono effettuare i prescritti controlli fisici in data non anteriore
al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.
  Per  verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, possono
prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con il produttore, da una
delle  vasche  contenente  il  prodotto  oggetto  di  stoccaggio,  un
campione  che  dovra'  essere sigillato e trasmesso al laboratorio di
analisi prescelto, a spese del produttore.
  Di  tali  operazioni  dovra'  essere  redatto un verbale, che sara'
sottoscritto anche dal produttore.
  Le  risultanze  del  controllo  finale  devono  essere verbalizzate
utilizzando  l'apposito  modello  informatizzato,  che verra' fornito
direttamente da questa Agenzia.
  Il verbale di controllo dovra' essere trasmesso all'AGEA al massimo
entro   quindici   giorni  dalla  scadenza  del  magazzinaggio,  onde
consentire  all'Agenzia  di  effettuare  i  pagamenti  dell'aiuto  ai
produttori  nei  termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi
dalla scadenza del contratto).
  8.  I  produttori  sono  obbligati  a  consentire agli organismi di
controllo,  in  qualsiasi  momento,  di  verificare il rispetto delle
disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento,
in  particolare  l'identita'  e  il volume del prodotto oggetto dello
stoccaggio.
  La  violazione  del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.
34  del Regolamento (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del
diritto al pagamento dell'aiuto.
  Analoga  sanzione  e'  prevista  per  la  violazione degli obblighi
stabiliti  per  la  trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati,
stabiliti all'art. 34 del predetto Regolamento (CE).
  In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma
del  citato  regolamento  e  del  contratto,  diversi da quelli sopra
indicati,  l'aiuto  spettante e' diminuito di un importo compreso tra
il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa.
  9. Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono
trasmettere  all'AGEA  nel periodo compreso tra il terzo e il secondo
mese  antecedente  a  quello  di  scadenza del contratto, la seguente
documentazione:
    a) attestato  assolvimento  obblighi di cui agli articoli 27 e 28
del Regolamento (CE) n. 1493/99 per la campagna 2000/2001;
    b) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2001/2002;
    c) certificato di iscrizione al registro delle imprese;
    d) copia   della   richiesta   della   certificazione   antimafia
presentata  alla prefettura ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  3 giugno 1998, n. 252, per le domande di aiuto di importo
superiore ai 300 milioni di lire.
  Ai   sensi   dell'art.  4  del  decreto  del  26  luglio  2000,  la
presentazione  della  dichiarazione  delle superfici vitate di cui al
comma  1,  costituisce  il  presupposto  per l'accesso alle misure di
mercato  e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai
regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/99.
  Si  richiama  l'attenzione  dei  produttori  sull'esigenza  che  il
predetto  termine  venga  scrupolosamente  rispettato,  atteso che il
ritardo   nella   trasmissione   dei   documenti  richiesti  potrebbe
determinare  la  perdita  del  diritto all'aiuto, qualora a causa del
ritardo  medesimo  questa  Agenzia  non  sia in grado di procedere al
pagamento    entro    il    termine    perentorio   stabilito   dalla
regolamentazione   comunitaria,   la  cui  osservanza  e'  condizione
essenziale  perche'  l'aiuto  venga  assunto  a  carico  del bilancio
comunitario.
  Ai  sensi  dell'art.  38  del  regolamento  (CE)  n.  1623/2000,  i
produttori  possono  chiedere  il  pagamento  anticipato  dell'aiuto,
previa costituzione di una fideiussione conforme al modello allegato,
in triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.
  Il  pagamento  verra' effettuato entro tre mesi dalla presentazione
della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera c) e,
se del caso, alla lettera d).
  La  fideiussione sara' svincolata successivamente alla scadenza del
periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli
obblighi da parte del produttore.
  Si  invitano  gli  enti  e le organizzazioni in indirizzo a dare la
massima  divulgazione  alla  presente  circolare,  in  modo  che  gli
organismi  e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e
correttamente  della misura in questione sin dal 16 dicembre prossimo
venturo.
    Roma, 6 dicembre 2001

                                    Il direttore dell'area
                                      organismo pagatore
                                          Migliorini