IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   regolamento   recante   la  disciplina  del
procedimento  relativo  agli  interventi  a favore dell'imprenditoria
femminile;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  314/2000,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  delle
attivita'  produttive, previo parere del comitato per l'imprenditoria
femminile,  provvede  annualmente  alla  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  disponibili  tra gli interventi di cui alle lettere a) e
b)  dello stesso articolo, rispettivamente destinati alla concessione
di  agevolazioni  per attivita' imprenditoriali e alla concessione di
agevolazioni  per  programmi di iniziativa regionale finalizzati alla
diffusione della cultura d'impresa;
  Visto  che  le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, disponibili
per  gli  interventi  di  cui  all'art.  2  del  citato  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    n.    314/2000    ammontano    a
L. 167.700.000.000,  al  netto  dell'accantonamento  per  le spese di
funzionamento;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  destinare  le  predette risorse agli
interventi  agevolativi  a  favore  delle  imprese di cui all'art. 2,
comma   1,  lettera  a)  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   314/2000,  in  considerazione  del  fatto  che  gli
interventi  per  le  agevolazioni  dei  programmi  regionali  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera b) del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  non  necessitano  al momento di ulteriori fondi in
quanto l'attuazione dei programmi regionali finanziati con le risorse
dell'anno 2000 e' ancora in corso;
  Acquisito  il parere del comitato per l'imprenditoria femminile, di
cui  all'art.  10  della  citata  legge  n.  215/1992, espresso nella
riunione del 9 novembre 2001;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28  luglio  2000,  n.  314,  ai  sensi  del  quale  il Ministro delle
attivita'  produttive  determina  annualmente  la quota delle risorse
finanziarie  statali  disponibili  da  destinare a ciascuna regione e
provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art.
2,  comma  1,  lettera  a)  del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica  sulla base della quota di popolazione femminile residente
ponderata,  in  misura  direttamente  proporzionale,  con l'indice di
disoccupazione  femminile,  secondo  l'ultima  rilevazione  ufficiale
disponibile;
  Vista  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre 2000, con il quale a valere sulle
risorse  finanziarie disponibili per l'anno 2000 sono state assegnate
L.  285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle
attivita' imprenditoriali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre  2000,  con  il  quale sono state
ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 2 febbraio 2001 che ha fissato dal 2 marzo al 31
maggio  2001  i  termini di presentazione delle domande per l'accesso
alle  agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il bando
2001;
  Considerato che il ragguardevole numero di domande presentate dalle
imprese  a  valere  sul bando 2001 fa ragionevolmente ritenere che le
risorse   finanziarie   rese   disponibili   con  il  citato  decreto
ministeriale  20 dicembre  2000  risultino largamente insufficienti a
soddisfare  il  fabbisogno  dei contributi concedibili e che pertanto
appare  opportuno  provvedere  all'implementazione  delle risorse per
consentire  un piu' ampio grado di copertura del fabbisogno medesimo,
allo  scopo  di  non  deludere  le  aspettative che l'avvio del nuovo
sistema di interventi per l'imprenditoria femminile ha ingenerato nel
mondo imprenditoriale;
  Tenuto  conto  dell'avviso  favorevole  espresso  dalle  regioni in
merito all'opportunita' di utilizzare i fondi statali del 2001 per il
finanziamento  delle  domande di agevolazione presentate a valere sul
predetto bando 2001;
  Considerato che sulla questione si e' espresso favorevolmente anche
il  comitato  per  l'imprenditoria  femminile  nella  riunione  del 9
novembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  finanziarie  del  2001, disponibili per gli interventi
agevolativi   a   favore   dell'imprenditoria   femminile,   pari   a
L. 167.700.000.000 (Euro 86.582.449,76) sono destinate all'intervento
di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.