Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI All'ANCE Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8.8.2000, con la misura 2, "Pacchetto integrato di agevolazioni" - PIA, ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal modo, le imprese che intendono realizzare un'iniziativa pluriennale di sviluppo, completa ed articolata in diversi programmi singolarmente suscettibili di essere oggetto di agevolazioni finanziarie, possono richiedere, con un'unica domanda, tutte le diverse agevolazioni concedibili, unificando le procedure di accesso, di istruttoria e di concessione. Il Comitato di Sorveglianza del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale locale", nella seduta del 10 luglio 2001, ha approvato il "Complemento di Programmazione" relativo alla prima modalita' operativa della suddetta misura, denominata "PIA innovazione", la quale e' finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono promuovere iniziative organiche e complete riferite ad un programma di "sviluppo precompetitivo" ed al conseguente programma di investimenti per la "industrializzazione dei risultati" nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Nell'ambito delle suddette iniziative possono essere concesse agevolazioni anche per spese di formazione del personale e puo' essere, inoltre, richiesta, dalle sole piccole e medie imprese (PMI) e con l'esclusione di quelle artigiane, l'attivazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 15 della legge 266/97. In considerazione della specificita' di questo nuovo sistema agevolativo finalizzato a sostenere iniziative integrate di sviluppo precompetitivo e di successiva industrializzazione dei risultati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle imprese interessate sulla necessita' di valutare in termini molto realistici l'effettiva realizzabilita' dei due suddetti programmi, oltre le eventuali attivita' formative e l'attivazione del Fondo di Garanzia, nel rispetto dei tempi e delle modalita' previsti dalla presente circolare. 1. CRITERI DI CARATTERE GENERALE 1.1 Ai sensi della presente circolare si intende per a) legge 46/82: l'articolo 14 della legge 46/82 e tutti i relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono la Direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, e la circolare 11 maggio 2001 n. 1034240; b) legge 488/92: l'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 e tutti i relativi provvedimenti attuativi per il "settore industria" di cui alla lettera a) del punto 2.2 del Testo Unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni approvato con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono il citato Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Direttive), il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 (Regolamento), e successive modificazioni e integrazioni, la circolare 14 luglio 2000, n. 900315 come modificata dalla circolare n. 900119 del 23.02.2001; c) incentivi alla formazione: la misura 3 del PON "Sviluppo imprenditoriale locale", attivata nel rispetto del Regolamento (CE) N.68/2001 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 13.01.2001; d) Fondo Centrale di Garanzia: l'art.15 della legge 266/97 e tutti i relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n.248, e il D.M. 3 dicembre 1999 concernente le condizioni di ammissibilita'; Il "PIA innovazione", pertanto, permette alle imprese di poter accedere, attraverso un'unica procedura, alle agevolazioni previste dalle normative di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Con la presente circolare si forniscono le necessarie istruzioni sulle modalita' di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal predetto regime per il quale si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, le modalita' ed i criteri vigenti per la concessione e la erogazione delle suddette misure di aiuto. Per l'accesso al "PIA Innovazione" risulta, pertanto, necessario che l'impresa ed i programmi in cui si articola l'iniziativa corrispondano, contemporaneamente, a tutti i requisiti previsti dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92. Mentre la legge 46/82 non pone, ad esempio, alcuna condizione circa il regime di contabilita' delle imprese beneficiarie, la legge 488/92 impone, pena la inammissibilita' della domanda, che le imprese beneficiarie si trovino in regime di contabilita' ordinaria a partire, almeno, dall'anno 2001; risulta evidente che, in questo caso, dovendo garantire il contemporaneo soddisfacimento dei requisiti richiesti sia dalla legge 46/82 che dalla legge 488/92, l'impresa puo' presentare una domanda di agevolazione sul "PIA innovazione" solo se si trova in regime di contabilita' ordinaria. Al fine di dare una completa, anche se schematica, panoramica delle predette normative, in Appendice vengono riportate singole schede sintetiche per ciascuna di esse ad eccezione di quella relativa alle "attivita' formative", interamente regolamentata dalla presente circolare. 1.2 Il sistema agevolativo e' applicato attraverso bandi. Esso consente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure di aiuto alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione dei risultati oltre ad eventuali attivita' di formazione e di qualificazione del personale; e' anche possibile, per le sole PMI, ad eccezione delle imprese artigiane, ottenere la "prenotazione" delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia. 1.3 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono stabilite dal Ministro delle attivita' produttive con apposito decreto. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in un'unica graduatoria di merito relativa alle 6 regioni interessate, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento. Ai fini della concessione delle agevolazioni si tiene conto della riserva, a favore delle piccole e medie imprese, stabilita dal predetto decreto, il cui importo, comunque, non puo' essere inferiore al 50% dei fondi disponibili. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale delle banche o delle societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", convenzionate con lo stesso Ministero. La posizione assunta in graduatoria da ciascuna iniziativa e' determinata dal punteggio, attribuito all'iniziativa stessa, ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati dei seguenti indicatori: 1) grado di "innovativita' dell'iniziativa; 2) "qualita'" dell'incremento occupazionale; 3) indicatore di attenzione alle "tematiche ambientali". Il valore di ciascuno degli indicatori puo' essere maggiorato al verificarsi delle condizioni previste al successivo punto 7.1. 1.4 La graduatoria viene formata entro il sessantesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per la graduatoria medesima. 1.5 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili secondo le modalita' previste da ciascuna singola misura di aiuto per la relativa attivita'. 1.6 A conclusione dei singoli programmi compresi nell'iniziativa agevolata, l'impresa e, nei casi previsti, la societa' di leasing devono produrre le relative documentazioni finali di spesa. Oltre alle relazioni finali previste dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92, a conclusione dell'intera iniziativa, la banca concessionaria, sulla base delle documentazioni di spesa e degli accertamenti condotti, redige il rapporto conclusivo sull'iniziativa. Sulla scorta di detto rapporto conclusivo e delle risultanze degli accertamenti, di cui al successivo punto 8.6 sulla realizzazione dell'iniziativa, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa e, nei casi previsti, della societa' di leasing, di quanto eventualmente ancora dovuto. 2. SOGGETTI BENEFICIARI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal "PIA innovazione" sono le imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino iscritte al registro delle imprese e che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria. Poiche' il "PIA innovazione" utilizza fondi cofinanziati sia da parte del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) che del F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), non possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti codici di attivita' della "Classificazione ISTAT 91": 15.10 - 15.20 - 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00. 2.2 Le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei parametri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 e dei criteri di cui all'allegato n.1 della presente circolare e successive modifiche ed integrazioni. 3. INIZIATIVE AMMISSIBILI 3.1 L'iniziativa agevolabile deve riguardare, necessariamente, un programma di "sviluppo precompetitivo" e quello relativo alla successiva "industrializzazione dei risultati" del suddetto programma di sviluppo e deve essere riferita ad attivita' estrattive e manifatturiere, a quelle di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle di servizi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni specifiche vigenti, contemporaneamente, sia per la legge 46/82 che per la legge 488/92. Sono, inoltre, agevolabili, nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo punto 4.3, anche le spese sostenute per attivita' formative e di qualificazione professionale del personale dipendente dell'impresa agevolata ammissibili agli incentivi alla formazione e puo' essere "prenotata", per le sole PMI che ne facciano richiesta, con l'esclusione delle imprese artigiane, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia a fronte di eventuali finanziamenti bancari necessari per la copertura del fabbisogno derivante dalla realizzazione dell'iniziativa agevolata. Va precisato che per ciascuna domanda di agevolazioni restano fermi i vincoli previsti dalla legge 488/92 circa la unicita' della unita' produttiva oggetto degli investimenti di industrializzazione, mentre il programma di sviluppo precompetitivo e le attivita' di formazione possono riguardare anche piu' unita' produttive dell'impresa beneficiaria. Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.2 per lo svolgimento del programma di sviluppo precompetitivo, l'intera iniziativa deve riguardare unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1. La durata complessiva dell'iniziativa agevolata non puo' superare i 48 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Il Ministero puo', eventualmente ed in casi eccezionali, concedere una sola proroga di non oltre 6 mesi, su richiesta debitamente motivata dall'impresa inviata alla banca concessionaria e da quest'ultima confermata. Sono fatti salvi eventuali termini di ultimazione piu' restrittivi imposti dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea. Nel caso di iniziative per le quali le caratteristiche del programma di sviluppo precompetitivo e/o quello di industrializzazione dei risultati, come definiti ai punti seguenti, comportino l'obbligo della notifica alla Commissione della U.E., la concessione delle agevolazioni e' subordinata all'approvazione da parte di quest'ultima. In questi casi il Ministero delle attivita' produttive, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti, eventualmente rideterminando l'ammontare delle agevolazioni provvisorie nei limiti di quello notificato e sulla base dei tempi delle effettive disponibilita' previste dalla normativa vigente cui si riferisce il programma, ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni. 3.2 "Sviluppo precompetitivo" Per sviluppo precompetitivo si intende il programma diretto alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonche' di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Il programma di sviluppo precompetitivo puo' comprendere anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e attivita' dirette alla realizzazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca. A tal fine si precisa che: a) per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. L'attivita' di ricerca si considera non preponderante quando il costo ad essa riferito e' inferiore, nell'ambito del medesimo programma oggetto di domanda di agevolazione, a quello previsto per le attivita' di sviluppo precompetitivo; b) le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili all'agevolazione solo se oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un collegamento funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del totale degli altri costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo. Il programma di "sviluppo precompetitivo" deve avere una durata minima di 18 mesi e deve concludersi entro 30 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria. Su richiesta debitamente motivata dall'impresa inviata alla banca concessionaria e da quest'ultima confermata, il Ministero puo' concedere una eventuale proroga, per un massimo di 6 mesi, intendendosi cosi' in egual misura prorogata la durata massima complessiva dell'iniziativa entro il limite, comunque, stabilito al precedente punto 3.1. Per il "PIA innovazione", il programma di "sviluppo precompetitivo" e' ammissibile a condizione che, rispetto al totale dei relativi costi agevolabili, detratti quelli relativi all'acquisto di beni o servizi di consulenza e simili, almeno il 75% sia relativo a costi sostenuti nell'ambito di unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1. Per il "PIA innovazione" non sono ammesse le domande presentate congiuntamente da piu' soggetti. Si precisa che i programmi, che prevedono costi superiori ai 25 milioni di euro e che beneficiano di un aiuto lordo superiore ai 5 milioni di euro, sono notificati, per l'approvazione, alla Commissione europea, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo. Sono altresi' notificati quei programmi che superano le soglie previste da specifici regimi settoriali. 3.3 "Industrializzazione dei risultati" Per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92, che sono strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma di sviluppo precompetitivo. A tal fine si precisa che eventuali spese, ancorche' ammissibili dalla legge 488/92, non riconducibili, anche indirettamente, agli esiti del suddetto programma di sviluppo precompetitivo non sono ammissibili alle agevolazioni del PIA innovazione. Si ricorda che ai fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa, i programmi di industrializzazione relativi ai cosiddetti "settori sensibili", ovvero siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche e industria automobilistica, devono rispettare le condizioni previste dalla vigente normativa comunitaria e, qualora prevista la notifica alla Commissione U.E., la concessione delle agevolazioni e' subordinata all'approvazione da parte di quest'ultima. E', altresi', subordinata all'esito della notifica alla Commissione U.E. la concessione delle agevolazioni alle iniziative il cui programma di industrializzazione risulti assoggettabile alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998); si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore a 50.000.000 di euro, ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 50.000.000 di euro, un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 40.000 euro. I detti importi di investimento complessivo ammissibile e di contributo per occupato attivato sono, per le industrie tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91), rispettivamente pari a 15.000.000 di euro e a 30.000 euro. 3.4 "Attivita' formative" Per "attivita' formative" si intende un programma, collegato al programma di sviluppo precompetitivo ed al conseguente programma di industrializzazione dell'innovazione, per la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale gia' dipendente dell'impresa beneficiaria occupato presso le unita' produttive coinvolte dall'iniziativa agevolata, e riferito alle seguenti aree tematiche: a) tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche; b) ricerca e sviluppo; c) internazionalizzazione dell'impresa; d) cooperazione filiera aziendale; e) introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi; f) miglioramento di prodotti e/o processi gia' esistenti; g) innovazione tecnologica; h) logiche di processo e certificazione per la qualita'; i) tutela e valorizzazione dell'ambiente. Sono, inoltre, considerati ammissibili, in quanto propedeutici o complementari alle attivita' formative: k) gli interventi diretti all'introduzione di strumenti e dispositivi finalizzati allo sviluppo di un sistema di formazione continua e permanente all'interno dell'azienda e quelli di supporto tecnico per lo svolgimento delle attivita' formative; l) gli studi di fattibilita' e la progettazione del programma formativo finalizzati all'analisi dei fabbisogni, al bilancio di competenze, alla definizione delle figure professionali e dei percorsi di formazione. Le suddette attivita' possono essere realizzate direttamente dalle imprese beneficiarie, da organismi che svolgono abitualmente attivita' formative, ovvero da persone fisiche o giuridiche con particolari competenze professionali nell'area d'intervento. A solo titolo esemplificativo le attivita' possono essere svolte attraverso: - moduli tradizionali svolti in aula; - moduli di tipo seminariale; - stages, attivita' pratiche di simulazione; - percorsi, individualizzati o non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza; - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro; - percorsi misti basati sulla combinazione di piu' tipologie di intervento. Le imprese beneficiarie dovranno assicurare la disponibilita', ai fini delle verifiche, della documentazione attestante l'idoneita' e le particolari e comprovate competenze professionali nell'area di intervento degli organismi e/o delle persone cui viene affidato il progetto di formazione (es. certificazione di qualita' ISO 9000, curricula, etc.). Ciascun dipendente dell'impresa beneficiaria, destinatario dell'attivita' formativa, deve risultare, pena la revoca delle relative agevolazioni concesse, iscritto nel libro matricola dell'impresa beneficiaria ed occupato in una delle unita' produttive interessate dall'iniziativa agevolata fin dall'avvio della fase di formazione o di qualificazione che lo riguarda ed almeno per l'intero esercizio sociale successivo a quello nel quale si e' conclusa, salvi i casi di dimissioni volontarie del dipendente. Le attivita' formative devono essere avviate entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione pena la revoca delle agevolazioni concesse e devono, comunque, concludersi entro la data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. Entro 30 giorni dalla data di avvio delle attivita' formative, intendendo per tale quella del primo titolo di spesa, se il programma si e' avviato con prestazioni di terzi, ovvero quella dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, se il programma si e' avviato con costi interni, l'impresa beneficiaria deve darne comunicazione alla banca concessionaria secondo lo schema di cui all'Allegato n.6. 3.5 "Garanzia" Per le sole piccole e medie imprese, con l'esclusione di quelle artigiane, per le quali il piano finanziario di copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa agevolata evidenzi la necessita' di far ricorso all'indebitamento bancario a medio e lungo termine e che ne facciano esplicita richiesta nel Modulo di domanda e' concessa la "prenotazione", nei limiti ed alle condizioni vigenti previste dal Fondo Centrale di Garanzia. 4. SPESE AMMISSIBILI 4.1 Sviluppo precompetitivo Per l'ammissibilita' delle spese e dei relativi costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 5). Si ricorda che sulla base della condizione di ammissibilita' del programma indicata al precedente punto 3.2, eventuali costi sostenuti nell'ambito di unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate in territori al di fuori dell'obiettivo 1 non sono agevolabili. 4.2 Industrializzazione dei risultati Per l'ammissibilita' delle spese relative al programma di industrializzazione si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 488/92 (vedasi Appendice b) punto 6). Nel rispetto di tali criteri, nell'ambito del "PIA innovazione", le spese per l'acquisizione di eventuali beni che dovessero essere utilizzati, oltre che per lo svolgimento delle attivita' previste dal programma di sviluppo precompetitivo, anche per il programma di industrializzazione sono considerate ammissibili e imputate per intero a quest'ultimo. 4.3 Attivita' formative Per lo svolgimento delle attivita' formative sono ammissibili le spese riferite alle seguenti voci: a) costi dei docenti; b) spese di trasferta del personale interno, dei docenti e dei destinatari della formazione; c) spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; d) noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per le attivita' formative; e) costi dei servizi di consulenza specialistica complementari o propedeutici al progetto di formazione, di cui al precedente punto 3.4 lettere k) ed l), fino a un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; f) costi interni, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; tali costi devono essere riferiti esclusivamente al personale partecipante alle attivita' formative, limitatamente alle ore di effettiva partecipazione alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti. Le ore di partecipazione alla formazione, per ciascun dipendente, dovranno essere riportate in appositi registri. I costi saranno valutati sulla base delle retribuzioni lorde dirette del personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro), con l'esclusione di qualunque onere variabile e indiretto. I parametri ed i criteri di determinazione dei costi relativi alle voci di spesa suindicate sono riportati nell'Allegato n.7. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del Modulo di domanda. Il costo massimo agevolabile per addetto, calcolato come rapporto tra il totale dei costi ammissibili per le attivita' formative ed il numero dei dipendenti destinatari della formazione, e' fissato in 10.000 euro. Tale limite e' incrementato a 12.000 euro nel caso di programmi di formazione i cui destinatari siano in maggioranza donne e di programmi aventi ad oggetto esclusivamente tematiche ambientali. 4.4 Garanzia L'importo per il quale viene concessa la "prenotazione" di disponibilita' del Fondo Centrale di Garanzia e' quello determinato dall'esito dell'istruttoria bancaria e riferito a finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero a prestiti partecipativi, necessari alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'intera iniziativa agevolata non coperti da altre fonti (vedasi Appendice c) punto 3). 5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (forme ed intensita) Le agevolazioni, relative alle spese ammissibili sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione dell'iniziativa agevolata, sono concedibili con le intensita' e le forme di seguito stabilite per ciascuna attivita'. 5.1 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo L'agevolazione, commisurata al costo ammesso per il programma, consiste in un finanziamento agevolato ed in un contributo alla spesa concessi con i criteri, le modalita' e nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa che regola la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 4). 5.2 Per l'attivita' di industrializzazione L'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti concesso con i criteri, le modalita' e nei limiti massimi, in ragione della dimensione dell'impresa beneficiaria e della ubicazione dell'unita' produttiva nella quale si realizza l'industrializzazione, previsti dalla vigente normativa di attuazione della legge 488/92 (vedasi Appendice b) punto 5). Ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti da indicare nel decreto di concessione provvisoria, la data di disponibilita' della prima quota coincide con quella di avvio a realizzazione del programma di industrializzazione, intendendo per tale quella relativa al primo titolo di spesa ammissibile riferito al programma medesimo anche ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.2, indicata nella Scheda Tecnica, come eventualmente rettificata dalla banca concessionaria, ed il tasso di attualizzazione applicato e' quello vigente alla data del decreto di concessione provvisoria. L'erogazione delle agevolazioni avviene in 2 quote se la durata prevista del programma non e' superiore a 24 mesi, in 3 quote negli altri casi. Per le PMI che richiedono la "prenotazione" della garanzia su finanziamenti bancari di cui al successivo punto 5.4, l'intensita' massima delle agevolazioni concedibili in ESL e' ridotta di 2 punti percentuali. 5.3 Per le attivita' formative L'agevolazione consiste in un contributo alla spesa pari al 45%, per le PMI, o al 35% per le grandi imprese, dei costi sostenuti dall'impresa beneficiaria e riconosciuti agevolabili con i criteri ed i limiti di cui al precedente punto 4.3. ed il cui importo non puo', comunque, superare 250.000 euro. 5.4 Per la Garanzia L'agevolazione consiste nella "prenotazione" a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art.15 della legge 266/97 per la garanzia del finanziamento nell'importo determinato a seguito dell'istruttoria bancaria come indicato al precedente punto 4.4 ed al successivo punto 6.5. L'ammontare dell'agevolazione relativa alla "prenotazione" della garanzia del Fondo, la cui effettiva concessione resta comunque subordinata alla istruttoria che verra' condotta dal Mediocredito Centrale SpA all'epoca della effettiva richiesta, viene convenzionalmente stimato pari al 2% in ESL delle spese ritenute ammissibili relative alla attivita' di industrializzazione. Pertanto, al fine di non superare i limiti delle intensita' di aiuto fissati dalla Commissione della U.E., le agevolazioni concesse per gli investimenti relativi alla attivita' di industrializzazione sono ridotte del predetto 2 % in ESL. Il Ministero delle attivita' produttive, all'atto della formazione della graduatoria di cui al punto 7.1, trasmette a Mediocredito Centrale SpA, gestore del Fondo, la lista delle prenotazioni, riferite alle iniziative agevolate, completa degli importi stimati dei finanziamenti. Quest'ultimo, sulla base della lista trasmessa e dei relativi importi dei finanziamenti stimati, provvede ad accantonare le somme necessarie alla concessione delle garanzie. La "prenotazione" effettuata decade qualora non venga inviata a Mediocredito Centrale, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. della suddetta graduatoria, la richiesta di ammissione al Fondo da parte del soggetto finanziatore con le modalita' previste dal vigente regolamento del Fondo. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE BANCARIE 6.1 La domanda di agevolazioni deve essere presentata, entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero ovvero ad uno degli istituti collaboratori, qualora per la realizzazione del programma di industrializzazione sia prevista, anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria. Con apposita circolare il Ministero pubblica l'elenco delle banche concessionarie. La domanda di agevolazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, deve essere presentata utilizzando il Modulo appositamente predisposto il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n.2. La banca concessionaria o, se del caso, l'istituto collaboratore rilascia fotocopia del frontespizio del Modulo di domanda, con l'indicazione della data di ricevimento, considerata quale data di presentazione della domanda, e del numero attribuito al progetto nel caso la consegna avvenga a mano o a mezzo corriere, mentre nel caso di invio a mezzo posta, celere o con raccomandata A/R, la data di presentazione e' quella del timbro postale di spedizione e la banca concessionaria, o l'istituto collaboratore, inviera' all'impresa la fotocopia del frontespizio con l'indicazione della data di ricevimento e del numero attribuito al progetto. 6.2 Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n.3,necessaria per il completamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto attribuito, dalla banca concessionaria, al Modulo al quale si riferisce. Si precisa che tra la documentazione da allegare non e' prevista la dimostrazione della piena disponibilita' e della conforme destinazione d'uso dell'immobile ove verra' realizzato il programma di "industrializzazione dei risultati". 6.3 Tra la documentazione a corredo del Modulo di domanda, particolare rilievo assumono la Scheda Tecnica, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'allegato n.6, ed il "piano descrittivo" dell'impresa e dell'iniziativa proposta, per la compilazione del quale viene riportato, in Allegato n.5, un indice ragionato degli argomenti che devono essere trattati, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuno dei programmi che compongono l'iniziativa che si intende realizzare. Il Modulo e la Scheda Tecnica devono essere compilati a macchina, o a mano con caratteri a stampatello. Gli schemi del Modulo e della Scheda Tecnica da compilare, che non sono in distribuzione, devono essere stampati, su carta comune in formato A4, copiando su di un personal computer i relativi "files" dal sito del Ministero (www.minindustria.it). Le pagine del Modulo, della Scheda Tecnica e quelle del "piano descrittivo" devono, per ciascun singolo documento, essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; anche sull'ultima pagina della Scheda Tecnica e del "piano descrittivo" deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando. 6.4 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alle regioni dell'obiettivo 1 nelle quali insistono, interamente o prevalentemente, le unita' produttive interessate dall'iniziativa. Gli Uffici regionali interessati sono riportati in Allegato n.8. 6.5 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede all'istruttoria secondo quanto previsto dalle singole normative vigenti e redige una relazione attenendosi allo schema predisposto dal Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori con formale nota inviata con raccomandata A.R.. In tal caso l'impresa e' tenuta a corrispondere alla richiesta della banca concessionaria entro 15 giorni dalla data di ricevimento, pena la decadenza della domanda. L'accertamento istruttorio, che va condotto secondo le vigenti normative delle singole misure, riguarda inoltre: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento alla connessione tra il programma di sviluppo precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione; - la coerenza del programma di formazione nel contesto dell'iniziativa proposta; - nel caso sia stata richiesta la prenotazione della Garanzia di cui al precedente punto 3.4, la sussistenza, al momento, sulla base della situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, delle condizioni di concessione della stessa secondo quanto previsto dal Fondo Centrale di Garanzia; - i dati che determinano il valore degli indicatori, e le loro eventuali maggiorazioni, di cui al successivo punto 7.1. La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento o dei costi ammissibili o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi. Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' dell'iniziativa. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinche' il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n.9), cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenuti non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruita). L'invio delle risultanze istruttorie avviene entro il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, salvo modifiche apportate dal Ministero. 7. GRADUATORIA E CONCESSIONI PROVVISORIE 7.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta da ciascuna iniziativa nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili tenendo conto della riserva per le PMI. Nel caso in cui per l'ultima iniziativa agevolata, sulla base dei fondi disponibili, l'importo delle agevolazioni risulti inferiore a quello spettante, l'impresa beneficiaria deve formalmente comunicare alla banca concessionaria, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla G.U.R.I., l'accettazione degli importi concessi ritenendo, cosi', agevolata l'intera iniziativa ammessa. Per le iniziative non agevolate a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili, limitatamente al programma di sviluppo precompetitivo, le imprese possono riformulare il programma medesimo per richiedere le agevolazioni previste dalla legge 46/82 rimanendo ferma la decorrenza di ammissibilita' delle spese relativa alla domanda presentata per il PIA Innovazione. Il Ministero, entro il sessantesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie, sulla base di dette risultanze e previo parere del Comitato Tecnico, di cui alla legge 46/82, sul programma di sviluppo precompetitivo, forma la graduatoria e la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nella suddetta graduatoria vengono inserite le iniziative i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni a ciascuna iniziativa e delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelle agevolabili per le quali si potra' provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilita' medesime. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria. Il punteggio che l'iniziativa consegue e che determina la posizione della stessa nella graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati assunti dai seguenti indicatori: 1) grado di "innovativita'" dell'iniziativa; 2) "qualita'" dell'incremento occupazionale; 3) indicatore di attenzione alle "tematiche ambientali". Sono, inoltre, previste le seguenti due maggiorazioni del valore di ciascuno degli indicatori: I pari al 5% nel caso l'impresa beneficiaria si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: a) preveda di realizzare il programma di sviluppo precompetitivo anche attraverso l'affidamento di commesse di ricerca a Enti pubblici di ricerca o Universita' per un importo non inferiore al 30% dei costi ritenuti agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo; b) si impegni a sottoscrivere accordi con Universita' per lo svolgimento di stage della durata minima di almeno 3 mesi, presso i propri stabilimenti ubicati nelle regioni dell'obiettivo 1, finalizzati all'inserimento di laureati e diplomati universitari; c) sia stata oggetto di valutazione positiva a seguito di intervento previsto della misura 1.2 Azione a) del PON Ricerca. II pari al 10% nel caso il programma di sviluppo precompetitivo sia finalizzato a realizzare una "innovazione di prodotto". Le suddette maggiorazioni, qualora attribuibili, sono cumulabili. Ai fini della determinazione di ciascuno dei suddetti indicatori e delle eventuali maggiorazioni degli stessi, si considera quanto indicato nei punti seguenti: 7.2 L'indicatore n. 1 e' il rapporto tra i costi agevolabili relativi al programma di sviluppo precompetitivo e la somma di questi e delle spese agevolabili relative al programma di industrializzazione, come risultanti dall'istruttoria bancaria. 7.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di nuovi occupati "qualificati", assunti dall'impresa successivamente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa agevolata, e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima. Il valore di quest'ultimo e' quello utilizzato per il denominatore dell'indicatore n. 1. Il numero di nuovi occupati "qualificati" e' rilevato, con riferimento alle unita' produttive ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1 interessate dall'iniziativa agevolata, quale numero medio mensile, relativo all'esercizio "a regime" (per la definizione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 9.5), dei dipendenti in possesso di idonea specializzazione nei campi oggetto del programma di sviluppo precompetitivo, specializzazione attestata da esperienze di ricerca effettuate presso Universita' o centri di ricerca pubblici o privati, di durata non inferiore ad un anno. 7.4 L'indicatore n. 3 esprime il grado di attenzione dell'impresa alle tematiche ambientali ed assume il valore pari ad 1 a condizione che l'impresa beneficiaria, con riferimento all'unita' produttiva nella quale viene realizzato il programma di industrializzazione, si impegni a dimostrare di aver aderito, a conclusione dell'esercizio "a regime", al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni ovvero al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001. In caso contrario il valore dell'indicatore e' pari a 0. 7.5 Per quanto concerne la possibile maggiorazione del valore degli indicatori si precisa: 1) le commesse, di cui alla lettera a) del precedente punto 7.1, devono risultare da contratto, incarico e fatture e deve, inoltre, essere prodotta idonea documentazione che attesti che gli incaricati della commessa siano Enti pubblici di ricerca o Universita'; 2) gli accordi con universita' per lo svolgimento di stage devono essere in forma scritta e devono essere stipulati entro la data di ultimazione del programma di sviluppo precompetitivo; 3) la finalizzazione del programma di sviluppo precompetitivo alla innovazione di prodotto deve risultare dalla relazione dell'esperto nominato dalla banca in fase istruttoria e confermata con la relazione finale. La documentazione comprovante la conferma della eventuale maggiorazione degli indicatori deve essere trasmessa alla banca concessionaria unitamente alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 9.2. Per quanto concerne la valutazione positiva sulla misura 1.2 Azione a) del PON Ricerca, l'impresa beneficiaria deve allegare, alla documentazione a corredo del Modulo di domanda di agevolazione, idonea attestazione comprovante la suddetta valutazione positiva. 8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 8.1 Le agevolazioni concesse per ciascuno dei programmi previsti dall'iniziativa agevolata vengono rese disponibili dal Ministero e devono essere richieste dall'impresa beneficiaria alla banca concessionaria, e da quest'ultima erogate, con le modalita' indicate nei punti seguenti. 8.2 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 7) ad eccezione del numero di erogazioni massime che sono pari a 3, e non a 4, oltre l'erogazione a saldo, e ad eccezione della durata del periodo di preammortamento che, fermo rimanendo il suo termine con l'ultimazione del programma, comunque non puo' superare i 3 anni dalla data del decreto di concessione. 8.3 Per l'attivita' di industrializzazione: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 488/92 (vedasi Appendice b) punto 8) e tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 5.2. 8.4 Per l'attivita' formativa: Le agevolazioni sono erogate in tre quote, la prima e la seconda pari al 40% e la terza pari al 20% del contributo totale concesso. Le erogazioni avvengono a stato d'avanzamento sulla base della documentazione, indicata nell'allegato n.10 , prodotta dall'impresa beneficiaria e sono disposte dalla banca concessionaria, a seguito della verifica della suddetta documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.11, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale. La prima quota puo' essere richiesta anche a titolo di anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. La richiesta dovra' essere presentata alla banca concessionaria a seguito della dichiarazione di avvio delle attivita' di formazione. Anche la seconda quota puo' essere richiesta a titolo di anticipazione a condizione che l'impresa beneficiaria presenti la documentazione attestante lo stato d'avanzamento delle spese relative alla prima quota e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. La terza quota viene erogata a conclusione della verifica amministrativo-contabile eseguita dalla banca concessionaria a seguito della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 9.4. 8.5 Per la prenotazione della garanzia: con la concessione delle agevolazioni il Ministero provvede a comunicare a Mediocredito Centrale SpA l'elenco delle imprese con i relativi importi stimati, a seguito dell'istruttoria bancaria, dei finanziamenti sui quali concedere l'eventuale garanzia. Mediocredito Centrale, sulla base della comunicazione del Ministero, accantona, a valere sulle risorse del Fondo, le risorse necessarie a garantire la concessione delle garanzie stimate. I soggetti finanziatori delle imprese beneficiarie, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria sulla GURI, possono avanzare, secondo quanto previsto dal vigente regolamento del Fondo, la formale richiesta di ammissione al Fondo che, qualora non intervenga nei 24 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza della prenotazione. Si ricorda, comunque, che la effettiva concessione della garanzia e' deliberata dal Comitato di Gestione del Fondo solo a seguito della richiesta del soggetto finanziatore e sulla base dell'istruttoria che Mediocredito Centrale SpA svolgera' secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal vigente regolamento del Fondo. Il Mediocredito Centrale dara' formale comunicazione alla banca concessionaria dell'avvenuta concessione della garanzia, ovvero del mancato utilizzo. 8.6 Le erogazioni a saldo relative ai programmi di sviluppo precompetitivo e di industrializzazione, sono disposte dalla banca concessionaria entro i termini previsti dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92 ed a seguito di specifici provvedimenti adottati dal Ministero sulla base delle rispettive relazioni finali della banca concessionaria e degli esiti degli accertamenti disposti dal Ministero come previsti dalle rispettive normative vigenti. 9. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA 9.1 Dopo l'ultimazione di ciascuno dei programmi previsti dall'iniziativa agevolata, l'impresa beneficiaria trasmette alla banca concessionaria la relativa documentazione finale di spesa secondo le modalita' indicate nei punti seguenti. 9.2 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 46/82, tenendo conto, per la durata massima del programma, di quanto indicato al punto 3.2. 9.3 Per l'attivita' di industrializzazione: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 488/92. 9.4 Per l'attivita' formativa: entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria trasmette alla banca la documentazione finale di spesa. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si e' concluso con prestazioni di terzi, ovvero quella dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se il programma si e' concluso con costi interni. La documentazione finale di spesa consiste in una relazione sul programma di formazione realizzato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.12, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, ove esistente, controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale e in un elenco dei titoli di spesa organizzato cronologicamente secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3. 9.5 Unitamente all'ultima documentazione finale di spesa, l'impresa trasmette una relazione riepilogativa sull'intera iniziativa realizzata evidenziando i risultati complessivamente raggiunti nonche', per ciascuno dei programmi in cui si e' articolata l'iniziativa stessa, le attivita' svolte e le relative realizzazioni, i costi e le spese sostenute; alleghera', inoltre, la dichiarazione di ultimazione dell'iniziativa, secondo lo schema riportato nell'allegato n.13 con la quale dichiarera' anche la data di entrata a regime. Ai fini della verifica degli scostamenti, di cui al successivo punto 10.1, dei valori degli indicatori e delle eventuali maggiorazioni, di cui al precedente punto 7.1, per "esercizio a regime" si intende il primo esercizio intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime. 9.6 La banca concessionaria, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione riepilogativa di cui al precedente punto 9.5, trasmette al Ministero la relazione finale relativa all'ultima documentazione finale di spesa pervenuta unitamente ad un rapporto conclusivo sull'iniziativa agevolata, dando conto anche delle eventuali attivita' formative svolte e dell'eventuale utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia, attenendosi allo schema predisposto dal Ministero stesso. 9.7 Ai fini della verifica dell'avvenuta e completa realizzazione delle iniziative agevolate e degli esiti delle stesse, il Ministero, sulla base del rapporto conclusivo di cui al precedente punto 9.6, provvede, eventualmente, ad estendere gli accertamenti di cui al precedente punto 8.6. Una relazione monografica complessiva dell'intera iniziativa realizzata dara' conto degli esiti degli accertamenti svolti sui singoli programmi realizzati, ivi compresi le eventuali attivita' formative e l'accesso al Fondo di garanzia. 9.8 Sulla base della relazione monografica complessiva sull'iniziativa agevolata, di cui al precedente punto 9.7, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva. 10. REVOCHE 10.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. Il Ministero procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse all'iniziativa qualora: I. calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui al punto 7.1, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; nel caso in cui per la formazione della graduatoria siano state applicate le maggiorazioni, di cui al precedente punto 7.1, al fine di valutare detto scostamento relativo a ciascuno dei tre indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della graduatoria stessa che quello verificato a consuntivo, devono essere incrementati o meno del 5%, del 10% o del 15%; II. si verifichino le condizioni che comportano la revoca totale delle agevolazioni concesse per il programma di sviluppo precompetitivo previste alle successive lettere a), b), c), d), e), f) ed h). Per il programma di sviluppo precompetitivo si procede alla revoca nel caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili; b) mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 3.2 per la realizzazione del programma; c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento; d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini fissati al precedente punto 9.2; e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso. h) ottenimento, a fronte del medesimo programma, di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ed alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato. Per il programma di industrializzazione si procede alla revoca: i) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive del Ministro delle Attivita' Produttive relative alla legge 488/92; j) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; k) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro; l) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' dell'ultima quota di cui al punto 5.2, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma; m) qualora il programma non venga ultimato entro il termine massimo di ultimazione dell'iniziativa agevolata di cui al precedente punto 3.1; n) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; o) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato; p) salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al punto 9.3, l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero delle Attivita' Produttive la revoca dell'agevolazione e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. Il Ministero qualora si verifichi uno dei casi suddetti, sia per il programma di sviluppo precompetitivo sia per quello di industrializzazione, procede alla revoca totale o parziale sulla base della vigente normativa che regola rispettivamente la legge 46/82 e la legge 488/92. Per il programma riferito alle attivita' formative si procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse nel caso di mancato avvio delle attivita' di formazione entro i termini di cui al precedente punto 3.4 e qualora a seguito di controlli o ispezioni si riscontrino irregolarita' amministrative; si procede alla revoca parziale negli altri casi previsti al precedente punto 3.4. 11. DISPOSIZIONI FINALI Gli oneri derivanti dalle attivita' svolte dalle banche concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui al precedente punto 8.6, sono posti a carico delle risorse nazionali della legge 46/82 e della legge 488/92, in proporzione all'ammontare dei costi e delle spese agevolabili ammessi, rispettivamente, per il programma di sviluppo precompetitivo e per quello di industrializzazione. Roma, 28 novembre 2001 IL MINISTRO: Marzano