Alle Imprese interessate
                              Alle Banche concessionarie
                              Agli Istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              All'ASS.I.RE.ME.
                              Alla CONFINDUSTRIA
                              Alla CONFAPI
                              Alla CONFCOMMERCIO
                              Alla CONFESERCENTI
                              All'ANCE
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
   PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE
   Il    Programma    Operativo    Nazionale    (P.O.N.)    "Sviluppo
imprenditoriale  locale",  approvato dalla Commissione della U.E. con
decisione  C(2000)2342  dell'8.8.2000,  con  la  misura 2, "Pacchetto
integrato  di  agevolazioni"  -  PIA,  ha  previsto  un nuovo sistema
agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto
dei  relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica
le  procedure  di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal
modo,  le  imprese che intendono realizzare un'iniziativa pluriennale
di   sviluppo,   completa   ed   articolata   in   diversi  programmi
singolarmente   suscettibili   di   essere  oggetto  di  agevolazioni
finanziarie,  possono  richiedere,  con  un'unica  domanda,  tutte le
diverse agevolazioni concedibili, unificando le procedure di accesso,
di istruttoria e di concessione.
   Il  Comitato  di Sorveglianza del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale
locale",   nella   seduta   del  10  luglio  2001,  ha  approvato  il
"Complemento   di   Programmazione"  relativo  alla  prima  modalita'
operativa  della  suddetta  misura,  denominata "PIA innovazione", la
quale  e'  finalizzata  alla  concessione di agevolazioni finanziarie
alle imprese che intendono promuovere iniziative organiche e complete
riferite   ad   un  programma  di  "sviluppo  precompetitivo"  ed  al
conseguente programma di investimenti per la "industrializzazione dei
risultati"  nell'ambito  di  proprie  unita'  produttive  ubicate nei
territori  ammessi  agli  interventi  dei  fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo  1  (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna).  Nell'ambito  delle  suddette  iniziative  possono  essere
concesse  agevolazioni  anche per spese di formazione del personale e
puo'  essere,  inoltre, richiesta, dalle sole piccole e medie imprese
(PMI) e con l'esclusione di quelle artigiane, l'attivazione del Fondo
Centrale di Garanzia di cui all'art. 15 della legge 266/97.
   In  considerazione  della  specificita'  di  questo  nuovo sistema
agevolativo  finalizzato a sostenere iniziative integrate di sviluppo
precompetitivo  e di successiva industrializzazione dei risultati, si
ritiene  opportuno  richiamare l'attenzione delle imprese interessate
sulla  necessita' di valutare in termini molto realistici l'effettiva
realizzabilita'  dei  due  suddetti  programmi,  oltre  le  eventuali
attivita'  formative  e  l'attivazione  del  Fondo  di  Garanzia, nel
rispetto   dei  tempi  e  delle  modalita'  previsti  dalla  presente
circolare.
   1. CRITERI DI CARATTERE GENERALE
   1.1 Ai sensi della presente circolare si intende per
   a) legge 46/82: l'articolo 14 della legge 46/82 e tutti i relativi
provvedimenti  attuativi vigenti alla data di apertura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione".
Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono
la   Direttiva   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato  16  gennaio  2001, e la circolare 11 maggio 2001 n.
1034240;
   b)  legge 488/92: l'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992,
n.  415,  convertito  dalla  legge  19 dicembre 1992 n. 488 e tutti i
relativi  provvedimenti  attuativi  per il "settore industria" di cui
alla  lettera a) del punto 2.2 del Testo Unico delle Direttive per la
concessione  e  l'erogazione delle agevolazioni approvato con Decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 3
luglio   2000,   vigenti   alla  data  di  apertura  dei  termini  di
presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione".
Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono
il  citato  Decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  3  luglio 2000 (Direttive), il Decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.
527  (Regolamento),  e  successive  modificazioni  e integrazioni, la
circolare  14  luglio 2000, n. 900315 come modificata dalla circolare
n. 900119 del 23.02.2001;
   c)  incentivi  alla  formazione:  la  misura  3  del PON "Sviluppo
imprenditoriale  locale",  attivata nel rispetto del Regolamento (CE)
N.68/2001 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 13.01.2001;
   d) Fondo Centrale di Garanzia: l'art.15 della legge 266/97 e tutti
i  relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di apertura dei
termini  di  presentazione  delle domande di agevolazioni per il "PIA
innovazione".   Per   comodita'   si   ricorda  che  i  provvedimenti
attualmente  vigenti sono il Decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.248, e il D.M. 3
dicembre 1999 concernente le condizioni di ammissibilita';
   Il  "PIA  innovazione",  pertanto,  permette alle imprese di poter
accedere,  attraverso  un'unica procedura, alle agevolazioni previste
dalle normative di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
   Con  la  presente circolare si forniscono le necessarie istruzioni
sulle   modalita'  di  richiesta,  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni  previste dal predetto regime per il quale si applicano,
per  quanto  non  diversamente  disposto dalla presente circolare, le
modalita'  ed  i  criteri  vigenti per la concessione e la erogazione
delle  suddette  misure  di aiuto. Per l'accesso al "PIA Innovazione"
risulta,  pertanto, necessario che l'impresa ed i programmi in cui si
articola  l'iniziativa  corrispondano,  contemporaneamente, a tutti i
requisiti  previsti dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92. Mentre la
legge  46/82  non pone, ad esempio, alcuna condizione circa il regime
di  contabilita'  delle imprese beneficiarie, la legge 488/92 impone,
pena  la  inammissibilita' della domanda, che le imprese beneficiarie
si  trovino  in  regime  di contabilita' ordinaria a partire, almeno,
dall'anno  2001;  risulta  evidente  che,  in  questo  caso,  dovendo
garantire  il  contemporaneo  soddisfacimento dei requisiti richiesti
sia  dalla  legge  46/82  che  dalla  legge  488/92,  l'impresa  puo'
presentare  una domanda di agevolazione sul "PIA innovazione" solo se
si trova in regime di contabilita' ordinaria.
   Al  fine  di  dare  una  completa, anche se schematica, panoramica
delle  predette  normative,  in  Appendice  vengono riportate singole
schede  sintetiche  per  ciascuna  di  esse  ad  eccezione  di quella
relativa  alle "attivita' formative", interamente regolamentata dalla
presente circolare.
   1.2  Il  sistema  agevolativo  e' applicato attraverso bandi. Esso
consente,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  la
concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure di aiuto
alle  imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei
termini  fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
a   fronte   di  iniziative  concernenti  un  programma  di  sviluppo
precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione dei
risultati   oltre   ad   eventuali   attivita'  di  formazione  e  di
qualificazione del personale; e' anche possibile, per le sole PMI, ad
eccezione  delle  imprese artigiane, ottenere la "prenotazione" delle
risorse del Fondo Centrale di Garanzia.
   1.3  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per ciascun bando sono
stabilite  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive  con  apposito
decreto.  La  concessione delle agevolazioni avviene sulla base della
posizione  assunta dalle iniziative in un'unica graduatoria di merito
relativa  alle  6 regioni interessate, seguendo l'ordine decrescente,
dalla  prima  fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando
di riferimento. Ai fini della concessione delle agevolazioni si tiene
conto  della  riserva,  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese,
stabilita  dal  predetto  decreto, il cui importo, comunque, non puo'
essere  inferiore  al  50%  dei  fondi disponibili. Per l'istruttoria
delle  iniziative,  il  Ministero  si  avvale  delle  banche  o delle
societa'   di  servizi  controllate  da  banche,  cosiddette  "banche
concessionarie",  convenzionate con lo stesso Ministero. La posizione
assunta  in  graduatoria  da  ciascuna  iniziativa e' determinata dal
punteggio,   attribuito   all'iniziativa  stessa,  ottenuto  sommando
algebricamente  i  valori  normalizzati  dei  seguenti indicatori: 1)
grado    di    "innovativita'    dell'iniziativa;    2)    "qualita'"
dell'incremento  occupazionale;  3)  indicatore  di  attenzione  alle
"tematiche  ambientali".  Il valore di ciascuno degli indicatori puo'
essere   maggiorato  al  verificarsi  delle  condizioni  previste  al
successivo punto 7.1.
   1.4  La  graduatoria  viene  formata  entro il sessantesimo giorno
successivo   al  termine  finale  di  trasmissione  delle  risultanze
istruttorie  da  parte  delle  banche  concessionarie  al  Ministero.
Contestualmente  il  Ministero  stesso  provvede  alla  emissione dei
decreti  di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui
fabbisogno  puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per la
graduatoria medesima.
   1.5  Le  agevolazioni concesse vengono rese disponibili secondo le
modalita'  previste  da  ciascuna  singola  misura  di  aiuto  per la
relativa attivita'.
   1.6  A  conclusione dei singoli programmi compresi nell'iniziativa
agevolata,  l'impresa  e,  nei  casi previsti, la societa' di leasing
devono  produrre  le  relative  documentazioni finali di spesa. Oltre
alle  relazioni  finali  previste  dalla  legge  46/82  e dalla legge
488/92,    a    conclusione    dell'intera   iniziativa,   la   banca
concessionaria,  sulla  base  delle  documentazioni  di spesa e degli
accertamenti condotti, redige il rapporto conclusivo sull'iniziativa.
Sulla  scorta  di  detto rapporto conclusivo e delle risultanze degli
accertamenti,  di  cui  al  successivo  punto 8.6 sulla realizzazione
dell'iniziativa,   il  Ministero  emana  il  decreto  di  concessione
definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa e, nei casi
previsti,  della  societa' di leasing, di quanto eventualmente ancora
dovuto.
   2. SOGGETTI BENEFICIARI
   2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste
dal "PIA innovazione" sono le imprese che, alla data di presentazione
del Modulo di domanda, risultino iscritte al registro delle imprese e
che  siano  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei propri diritti, non
essendo  sottoposte  a  procedure  concorsuali ne' ad amministrazione
straordinaria.   Poiche'   il   "PIA   innovazione"   utilizza  fondi
cofinanziati  sia da parte del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) che del
F.E.S.R.  (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), non possono accedere
alle  agevolazioni  le  imprese  operanti nei settori agroindustriali
individuati  dai  seguenti codici di attivita' della "Classificazione
ISTAT  91":  15.10  - 15.20 - 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 -
15.83  -  15.89.3  -  15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e
16.00.
   2.2  Le  imprese  vengono  classificate di piccola, media o grande
dimensione  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dai  decreti  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18
settembre   1997  e  del  27  ottobre  1997  e  dei  criteri  di  cui
all'allegato  n.1  della presente circolare e successive modifiche ed
integrazioni.
   3. INIZIATIVE AMMISSIBILI
   3.1  L'iniziativa agevolabile deve riguardare, necessariamente, un
programma   di  "sviluppo  precompetitivo"  e  quello  relativo  alla
successiva "industrializzazione dei risultati" del suddetto programma
di  sviluppo  e  deve  essere  riferita  ad  attivita'  estrattive  e
manifatturiere,   a   quelle   di   costruzioni,   di   produzione  e
distribuzione  di  energia  elettrica,  di  vapore e acqua calda ed a
quelle  di  servizi,  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle condizioni
specifiche  vigenti,  contemporaneamente,  sia per la legge 46/82 che
per  la  legge 488/92. Sono, inoltre, agevolabili, nei limiti ed alle
condizioni indicate al successivo punto 4.3, anche le spese sostenute
per   attivita'  formative  e  di  qualificazione  professionale  del
personale   dipendente   dell'impresa   agevolata   ammissibili  agli
incentivi  alla formazione e puo' essere "prenotata", per le sole PMI
che  ne facciano richiesta, con l'esclusione delle imprese artigiane,
la  garanzia  del  Fondo  Centrale  di Garanzia a fronte di eventuali
finanziamenti  bancari  necessari  per  la  copertura  del fabbisogno
derivante dalla realizzazione dell'iniziativa agevolata. Va precisato
che  per  ciascuna  domanda  di  agevolazioni restano fermi i vincoli
previsti dalla legge 488/92 circa la unicita' della unita' produttiva
oggetto   degli   investimenti   di  industrializzazione,  mentre  il
programma  di  sviluppo  precompetitivo  e le attivita' di formazione
possono   riguardare   anche   piu'  unita'  produttive  dell'impresa
beneficiaria.   Si  precisa  che,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
successivo  punto  3.2  per  lo svolgimento del programma di sviluppo
precompetitivo, l'intera iniziativa deve riguardare unita' produttive
dell'impresa   beneficiaria   ubicate   nei  territori  ammessi  agli
interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1.
   La  durata complessiva dell'iniziativa agevolata non puo' superare
i 48 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria
delle  agevolazioni.  Il  Ministero  puo',  eventualmente  ed in casi
eccezionali,  concedere  una  sola  proroga  di  non oltre 6 mesi, su
richiesta   debitamente  motivata  dall'impresa  inviata  alla  banca
concessionaria   e  da  quest'ultima  confermata.  Sono  fatti  salvi
eventuali   termini   di   ultimazione   piu'   restrittivi   imposti
dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea.
   Nel  caso  di  iniziative  per  le  quali  le  caratteristiche del
programma     di    sviluppo    precompetitivo    e/o    quello    di
industrializzazione  dei  risultati, come definiti ai punti seguenti,
comportino  l'obbligo  della notifica alla Commissione della U.E., la
concessione  delle  agevolazioni  e'  subordinata all'approvazione da
parte  di  quest'ultima.  In questi casi il Ministero delle attivita'
produttive, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad
emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti, eventualmente
rideterminando  l'ammontare delle agevolazioni provvisorie nei limiti
di   quello  notificato  e  sulla  base  dei  tempi  delle  effettive
disponibilita'  previste  dalla normativa vigente cui si riferisce il
programma,  ed  a  trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della
successiva fase di erogazione delle agevolazioni.
   3.2 "Sviluppo precompetitivo"
   Per  sviluppo  precompetitivo si intende il programma diretto alla
progettazione,  sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di
nuovi  prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a
prodotti,  linee  di produzione e processi produttivi, che comportino
sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si
concretizzeranno   nella   realizzazione   di   progetti   pilota   e
dimostrativi  nonche'  di  prototipi  non  commercializzabili  e  non
comprendono  modifiche  di routine o modifiche periodiche apportate a
prodotti,  linee  di  produzione,  processi di fabbricazione, servizi
esistenti    anche    se   tali   modifiche   possono   rappresentare
miglioramenti.   Il   programma   di   sviluppo  precompetitivo  puo'
comprendere  anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale
e    attivita'    dirette    alla   realizzazione,   all'ampliamento,
ammodernamento,   ristrutturazione,   riconversione,   riattivazione,
acquisizione  o  delocalizzazione di centri di ricerca. A tal fine si
precisa che:
   a)  per  attivita'  di  ricerca  industriale  si  intendono quelle
dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a
punto  di  nuovi  prodotti,  processi  produttivi o servizi ovvero al
notevole  miglioramento  dei  prodotti, processi produttivi o servizi
esistenti.  L'attivita'  di  ricerca  si  considera non preponderante
quando  il  costo  ad  essa  riferito  e'  inferiore, nell'ambito del
medesimo  programma  oggetto  di  domanda  di  agevolazione, a quello
previsto per le attivita' di sviluppo precompetitivo;
   b)  le  attivita'  relative  alla realizzazione di nuovi centri di
ricerca   ovvero   all'ampliamento,   alla   ristrutturazione,   alla
riconversione,    alla   riattivazione,   all'acquisizione   o   alla
delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili
all'agevolazione   solo  se  oggetto  di  richiesta  di  agevolazione
nell'ambito  di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo
ovvero  di  ricerca  e  sviluppo  e  qualora sussista un collegamento
funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri
di  ricerca  non possono superare il 30% del totale degli altri costi
agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo.
   Il  programma  di  "sviluppo precompetitivo" deve avere una durata
minima  di  18  mesi  e deve concludersi entro 30 mesi dalla data del
decreto di concessione provvisoria. Su richiesta debitamente motivata
dall'impresa  inviata  alla  banca  concessionaria  e da quest'ultima
confermata, il Ministero puo' concedere una eventuale proroga, per un
massimo  di  6  mesi, intendendosi cosi' in egual misura prorogata la
durata massima complessiva dell'iniziativa entro il limite, comunque,
stabilito al precedente punto 3.1.
   Per    il   "PIA   innovazione",   il   programma   di   "sviluppo
precompetitivo"  e'  ammissibile a condizione che, rispetto al totale
dei relativi costi agevolabili, detratti quelli relativi all'acquisto
di  beni o servizi di consulenza e simili, almeno il 75% sia relativo
a  costi  sostenuti  nell'ambito  di  unita'  produttive dell'impresa
beneficiaria  ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi
strutturali a titolo dell'obiettivo 1.
   Per  il  "PIA  innovazione" non sono ammesse le domande presentate
congiuntamente da piu' soggetti.
   Si  precisa  che  i programmi, che prevedono costi superiori ai 25
milioni  di  euro  e che beneficiano di un aiuto lordo superiore ai 5
milioni   di   euro,   sono   notificati,  per  l'approvazione,  alla
Commissione europea, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina
comunitaria  per  gli  aiuti  di  Stato alla Ricerca e Sviluppo. Sono
altresi' notificati quei programmi che superano le soglie previste da
specifici regimi settoriali.
   3.3 "Industrializzazione dei risultati"
   Per  industrializzazione  dei  risultati  si  intende il programma
volto  alla  realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle
agevolazioni della legge 488/92, che sono strettamente collegati allo
sfruttamento  industriale  dei  risultati  derivanti  dal  precedente
programma  di  sviluppo  precompetitivo.  A  tal  fine si precisa che
eventuali  spese,  ancorche'  ammissibili  dalla  legge  488/92,  non
riconducibili,   anche   indirettamente,   agli  esiti  del  suddetto
programma  di  sviluppo  precompetitivo  non  sono  ammissibili  alle
agevolazioni del PIA innovazione.
   Si  ricorda  che  ai  fini  dell'ammissibilita' dell'iniziativa, i
programmi  di  industrializzazione  relativi  ai  cosiddetti "settori
sensibili", ovvero siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche
e industria automobilistica, devono rispettare le condizioni previste
dalla  vigente  normativa comunitaria e, qualora prevista la notifica
alla   Commissione   U.E.,   la  concessione  delle  agevolazioni  e'
subordinata  all'approvazione da parte di quest'ultima. E', altresi',
subordinata   all'esito  della  notifica  alla  Commissione  U.E.  la
concessione  delle  agevolazioni  alle iniziative il cui programma di
industrializzazione    risulti    assoggettabile    alla   disciplina
multisettoriale   degli   aiuti  ai  grandi  progetti  d'investimento
(G.U.C.E.  C107  del  7  aprile  1998);  si  tratta dei programmi che
prevedono  un  contributo  pari  o  superiore  a  50.000.000 di euro,
ovvero,  congiuntamente  (nel senso che devono sussistere tutte e tre
le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari
o  superiore  a 50.000.000 di euro, un contributo pari o superiore al
50%  della  misura  massima  prevista,  nell'area interessata, per le
grandi  imprese  ed un contributo per occupato attivato dal programma
pari  o  superiore  a  40.000  euro.  I detti importi di investimento
complessivo  ammissibile  e di contributo per occupato attivato sono,
per  le industrie tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della
Classificazione    delle    attivita'    economiche    ISTAT    '91),
rispettivamente pari a 15.000.000 di euro e a 30.000 euro.
   3.4 "Attivita' formative"
   Per  "attivita'  formative"  si intende un programma, collegato al
programma  di  sviluppo precompetitivo ed al conseguente programma di
industrializzazione  dell'innovazione,  per  la  formazione dei nuovi
assunti  e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione
del  personale  gia'  dipendente  dell'impresa  beneficiaria occupato
presso  le  unita'  produttive coinvolte dall'iniziativa agevolata, e
riferito alle seguenti aree tematiche:
   a)   tecnologie   dell'informazione   e  delle  comunicazioni,  in
particolare nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche;
   b) ricerca e sviluppo;
   c) internazionalizzazione dell'impresa;
   d) cooperazione filiera aziendale;
   e) introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi;
   f) miglioramento di prodotti e/o processi gia' esistenti;
   g) innovazione tecnologica;
   h) logiche di processo e certificazione per la qualita';
   i) tutela e valorizzazione dell'ambiente.
   Sono,  inoltre,  considerati ammissibili, in quanto propedeutici o
complementari alle attivita' formative:
   k)   gli   interventi  diretti  all'introduzione  di  strumenti  e
dispositivi  finalizzati  allo  sviluppo  di un sistema di formazione
continua  e  permanente all'interno dell'azienda e quelli di supporto
tecnico per lo svolgimento delle attivita' formative;
   l)  gli  studi  di  fattibilita'  e la progettazione del programma
formativo  finalizzati  all'analisi  dei  fabbisogni,  al bilancio di
competenze,   alla  definizione  delle  figure  professionali  e  dei
percorsi di formazione.
   Le suddette attivita' possono essere realizzate direttamente dalle
imprese   beneficiarie,   da   organismi  che  svolgono  abitualmente
attivita'  formative,  ovvero  da  persone  fisiche  o giuridiche con
particolari  competenze  professionali nell'area d'intervento. A solo
titolo esemplificativo le attivita' possono essere svolte attraverso:
   - moduli tradizionali svolti in aula;
   - moduli di tipo seminariale;
   - stages, attivita' pratiche di simulazione;
   -   percorsi,  individualizzati  o  non,  erogati  attraverso  gli
strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
   - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
   -  percorsi  misti  basati sulla combinazione di piu' tipologie di
intervento.
   Le  imprese beneficiarie dovranno assicurare la disponibilita', ai
fini  delle  verifiche, della documentazione attestante l'idoneita' e
le  particolari  e  comprovate  competenze professionali nell'area di
intervento  degli  organismi  e/o delle persone cui viene affidato il
progetto  di  formazione  (es.  certificazione  di qualita' ISO 9000,
curricula, etc.).
   Ciascun   dipendente   dell'impresa   beneficiaria,   destinatario
dell'attivita'  formativa,  deve  risultare,  pena  la  revoca  delle
relative   agevolazioni   concesse,   iscritto  nel  libro  matricola
dell'impresa  beneficiaria ed occupato in una delle unita' produttive
interessate  dall'iniziativa  agevolata  fin dall'avvio della fase di
formazione o di qualificazione che lo riguarda ed almeno per l'intero
esercizio sociale successivo a quello nel quale si e' conclusa, salvi
i casi di dimissioni volontarie del dipendente.
   Le  attivita'  formative devono essere avviate entro 12 mesi dalla
data  del  decreto  di  concessione pena la revoca delle agevolazioni
concesse e devono, comunque, concludersi entro la data di ultimazione
dell'iniziativa  agevolata. Entro 30 giorni dalla data di avvio delle
attivita'  formative,  intendendo per tale quella del primo titolo di
spesa, se il programma si e' avviato con prestazioni di terzi, ovvero
quella    dichiarata    dal    legale   rappresentante   dell'impresa
beneficiaria,  se  il  programma  si  e'  avviato  con costi interni,
l'impresa   beneficiaria   deve   darne   comunicazione   alla  banca
concessionaria secondo lo schema di cui all'Allegato n.6.
   3.5 "Garanzia"
   Per  le  sole  piccole e medie imprese, con l'esclusione di quelle
artigiane,  per  le  quali  il  piano  finanziario  di  copertura dei
fabbisogni  derivanti  dalla  realizzazione dell'iniziativa agevolata
evidenzi  la  necessita'  di far ricorso all'indebitamento bancario a
medio  e  lungo  termine  e  che  ne facciano esplicita richiesta nel
Modulo  di  domanda e' concessa la "prenotazione", nei limiti ed alle
condizioni vigenti previste dal Fondo Centrale di Garanzia.
   4. SPESE AMMISSIBILI
   4.1 Sviluppo precompetitivo
   Per  l'ammissibilita' delle spese e dei relativi costi agevolabili
del  programma  di  sviluppo  precompetitivo  si  applicano i criteri
vigenti  per  la  concessione delle agevolazioni ai sensi della legge
46/82  (vedasi Appendice a) punto 5). Si ricorda che sulla base della
condizione  di  ammissibilita'  del  programma indicata al precedente
punto 3.2, eventuali costi sostenuti nell'ambito di unita' produttive
dell'impresa   beneficiaria   ubicate   in   territori  al  di  fuori
dell'obiettivo 1 non sono agevolabili.
   4.2 Industrializzazione dei risultati
   Per   l'ammissibilita'   delle  spese  relative  al  programma  di
industrializzazione si applicano i criteri vigenti per la concessione
delle  agevolazioni  ai sensi della legge 488/92 (vedasi Appendice b)
punto  6).  Nel  rispetto  di  tali  criteri,  nell'ambito  del  "PIA
innovazione",  le  spese  per  l'acquisizione  di  eventuali beni che
dovessero  essere  utilizzati,  oltre  che  per  lo svolgimento delle
attivita'  previste  dal  programma di sviluppo precompetitivo, anche
per  il programma di industrializzazione sono considerate ammissibili
e imputate per intero a quest'ultimo.
   4.3 Attivita' formative
   Per  lo  svolgimento delle attivita' formative sono ammissibili le
spese riferite alle seguenti voci:
   a) costi dei docenti;
   b)  spese  di  trasferta  del personale interno, dei docenti e dei
destinatari della formazione;
   c)  spese  correnti,  come  materiali,  forniture, ecc., fino a un
massimo  del  10% del totale delle spese ammissibili per le attivita'
formative;
   d)  noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per
la  quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  le  attivita'
formative;
   e)  costi  dei servizi di consulenza specialistica complementari o
propedeutici  al  progetto  di formazione, di cui al precedente punto
3.4  lettere  k)  ed  l),  fino a un massimo del 20% del totale delle
spese ammissibili per le attivita' formative;
   f)  costi  interni,  nella misura massima del 50% del totale delle
spese  ammissibili  per  le  attivita'  formative;  tali costi devono
essere   riferiti   esclusivamente  al  personale  partecipante  alle
attivita'    formative,   limitatamente   alle   ore   di   effettiva
partecipazione   alla   formazione,  detratte  le  ore  produttive  o
equivalenti.  Le  ore  di partecipazione alla formazione, per ciascun
dipendente,  dovranno  essere riportate in appositi registri. I costi
saranno  valutati  sulla  base  delle  retribuzioni lorde dirette del
personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a
carico  del  datore  di  lavoro), con l'esclusione di qualunque onere
variabile e indiretto.
   I parametri ed i criteri di determinazione dei costi relativi alle
voci di spesa suindicate sono riportati nell'Allegato n.7.
   Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di
presentazione del Modulo di domanda.
   Il  costo massimo agevolabile per addetto, calcolato come rapporto
tra  il totale dei costi ammissibili per le attivita' formative ed il
numero  dei  dipendenti  destinatari  della formazione, e' fissato in
10.000  euro.  Tale  limite e' incrementato a 12.000 euro nel caso di
programmi  di formazione i cui destinatari siano in maggioranza donne
e di programmi aventi ad oggetto esclusivamente tematiche ambientali.
   4.4 Garanzia
   L'importo  per  il  quale  viene  concessa  la  "prenotazione"  di
disponibilita'  del  Fondo Centrale di Garanzia e' quello determinato
dall'esito  dell'istruttoria  bancaria  e  riferito a finanziamenti a
medio  e  lungo  termine,  ovvero a prestiti partecipativi, necessari
alla   copertura   dei   fabbisogni   derivanti  dalla  realizzazione
dell'intera  iniziativa  agevolata non coperti da altre fonti (vedasi
Appendice c) punto 3).
   5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (forme ed intensita)
   Le   agevolazioni,   relative  alle  spese  ammissibili  sostenute
dall'impresa   beneficiaria   per  la  realizzazione  dell'iniziativa
agevolata,  sono  concedibili con le intensita' e le forme di seguito
stabilite per ciascuna attivita'.
   5.1 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo
   L'agevolazione,  commisurata  al  costo  ammesso per il programma,
consiste in un finanziamento agevolato ed in un contributo alla spesa
concessi  con  i  criteri, le modalita' e nei limiti massimi previsti
dalla  vigente normativa che regola la concessione delle agevolazioni
ai sensi della legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 4).
   5.2 Per l'attivita' di industrializzazione
   L'agevolazione   consiste  in  un  contributo  in  conto  impianti
concesso con i criteri, le modalita' e nei limiti massimi, in ragione
della   dimensione   dell'impresa  beneficiaria  e  della  ubicazione
dell'unita' produttiva nella quale si realizza l'industrializzazione,
previsti  dalla  vigente  normativa  di attuazione della legge 488/92
(vedasi Appendice b) punto 5). Ai fini del calcolo delle agevolazioni
spettanti da indicare nel decreto di concessione provvisoria, la data
di  disponibilita'  della  prima quota coincide con quella di avvio a
realizzazione  del  programma  di industrializzazione, intendendo per
tale quella relativa al primo titolo di spesa ammissibile riferito al
programma  medesimo  anche  ai sensi di quanto previsto al precedente
punto   4.2,   indicata  nella  Scheda  Tecnica,  come  eventualmente
rettificata    dalla   banca   concessionaria,   ed   il   tasso   di
attualizzazione  applicato e' quello vigente alla data del decreto di
concessione provvisoria. L'erogazione delle agevolazioni avviene in 2
quote se la durata prevista del programma non e' superiore a 24 mesi,
in   3  quote  negli  altri  casi.  Per  le  PMI  che  richiedono  la
"prenotazione"  della  garanzia  su  finanziamenti  bancari di cui al
successivo   punto   5.4,  l'intensita'  massima  delle  agevolazioni
concedibili in ESL e' ridotta di 2 punti percentuali.
   5.3 Per le attivita' formative
   L'agevolazione  consiste  in un contributo alla spesa pari al 45%,
per  le  PMI,  o  al  35%  per le grandi imprese, dei costi sostenuti
dall'impresa beneficiaria e riconosciuti agevolabili con i criteri ed
i  limiti di cui al precedente punto 4.3. ed il cui importo non puo',
comunque, superare 250.000 euro.
   5.4 Per la Garanzia
   L'agevolazione   consiste  nella  "prenotazione"  a  valere  sulle
disponibilita'  del Fondo di cui all'art.15 della legge 266/97 per la
garanzia   del   finanziamento  nell'importo  determinato  a  seguito
dell'istruttoria bancaria come indicato al precedente punto 4.4 ed al
successivo  punto  6.5.  L'ammontare  dell'agevolazione relativa alla
"prenotazione" della garanzia del Fondo, la cui effettiva concessione
resta  comunque  subordinata alla istruttoria che verra' condotta dal
Mediocredito  Centrale SpA all'epoca della effettiva richiesta, viene
convenzionalmente  stimato  pari  al  2%  in ESL delle spese ritenute
ammissibili relative alla attivita' di industrializzazione. Pertanto,
al  fine  di  non superare i limiti delle intensita' di aiuto fissati
dalla  Commissione  della  U.E.,  le  agevolazioni  concesse  per gli
investimenti  relativi  alla  attivita'  di  industrializzazione sono
ridotte del predetto 2 % in ESL.
   Il Ministero delle attivita' produttive, all'atto della formazione
della  graduatoria  di  cui  al  punto  7.1, trasmette a Mediocredito
Centrale  SpA,  gestore  del  Fondo,  la  lista  delle  prenotazioni,
riferite  alle  iniziative  agevolate, completa degli importi stimati
dei  finanziamenti.  Quest'ultimo, sulla base della lista trasmessa e
dei   relativi   importi   dei  finanziamenti  stimati,  provvede  ad
accantonare  le  somme necessarie alla concessione delle garanzie. La
"prenotazione"   effettuata   decade  qualora  non  venga  inviata  a
Mediocredito  Centrale,  entro  24  mesi  dalla data di pubblicazione
sulla G.U.R.I. della suddetta graduatoria, la richiesta di ammissione
al Fondo da parte del soggetto finanziatore con le modalita' previste
dal vigente regolamento del Fondo.
   6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE BANCARIE
   6.1  La  domanda  di  agevolazioni deve essere presentata, entro i
termini  fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
ad  una  delle  banche  concessionarie convenzionate con il Ministero
ovvero   ad   uno   degli  istituti  collaboratori,  qualora  per  la
realizzazione  del  programma  di  industrializzazione  sia prevista,
anche  solo  in  parte,  l'acquisizione  di  beni  tramite  locazione
finanziaria.  Con  apposita  circolare il Ministero pubblica l'elenco
delle  banche concessionarie. La domanda di agevolazione, firmata dal
legale  rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale,
deve   essere   presentata   utilizzando   il   Modulo  appositamente
predisposto  il  cui  facsimile,  con  le  relative istruzioni per la
compilazione, e' riportato nell'Allegato n.2. La banca concessionaria
o,  se  del  caso,  l'istituto  collaboratore  rilascia fotocopia del
frontespizio  del  Modulo di domanda, con l'indicazione della data di
ricevimento, considerata quale data di presentazione della domanda, e
del numero attribuito al progetto nel caso la consegna avvenga a mano
o  a mezzo corriere, mentre nel caso di invio a mezzo posta, celere o
con  raccomandata  A/R, la data di presentazione e' quella del timbro
postale  di  spedizione  e  la  banca  concessionaria,  o  l'istituto
collaboratore, inviera' all'impresa la fotocopia del frontespizio con
l'indicazione  della  data  di ricevimento e del numero attribuito al
progetto.
   6.2  Il  Modulo  deve  essere  corredato, pena l'invalidita' della
domanda,   di   tutta   la   documentazione   di   cui   all'Allegato
n.3,necessaria  per il completamento dell'attivita' istruttoria. Tale
documentazione  puo'  essere trasmessa anche separatamente dal Modulo
e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle
domande  di  agevolazioni,  preferibilmente in un'unica soluzione; in
tal  caso,  ciascun  documento  deve  recare  il  numero  di progetto
attribuito,  dalla  banca  concessionaria,  al  Modulo  al  quale  si
riferisce.  Si  precisa  che tra la documentazione da allegare non e'
prevista la dimostrazione della piena disponibilita' e della conforme
destinazione  d'uso  dell'immobile ove verra' realizzato il programma
di "industrializzazione dei risultati".
   6.3  Tra  la  documentazione  a  corredo  del  Modulo  di domanda,
particolare rilievo assumono la Scheda Tecnica, il cui facsimile, con
le   relative   istruzioni   per   la   compilazione,   e'  riportato
nell'allegato   n.6,   ed   il  "piano  descrittivo"  dell'impresa  e
dell'iniziativa   proposta,  per  la  compilazione  del  quale  viene
riportato,  in  Allegato n.5, un indice ragionato degli argomenti che
devono   essere  trattati,  da  adattare  alle  circostanze  ed  alle
caratteristiche  specifiche  di ciascuno dei programmi che compongono
l'iniziativa che si intende realizzare. Il Modulo e la Scheda Tecnica
devono  essere  compilati  a  macchina,  o  a  mano  con  caratteri a
stampatello.  Gli  schemi  del  Modulo  e  della  Scheda  Tecnica  da
compilare,  che non sono in distribuzione, devono essere stampati, su
carta  comune  in  formato  A4, copiando su di un personal computer i
relativi  "files"  dal  sito  del Ministero (www.minindustria.it). Le
pagine   del  Modulo,  della  Scheda  Tecnica  e  quelle  del  "piano
descrittivo"  devono,  per  ciascun  singolo  documento, essere poste
nella  corretta  sequenza  e  rese  solidali  apponendo, a cavallo di
ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente;
anche   sull'ultima   pagina   della  Scheda  Tecnica  e  del  "piano
descrittivo"  deve  essere apposta la firma del legale rappresentante
della  societa'  o  di  un  suo  procuratore speciale con le medesime
modalita' previste per il Modulo di domanda. L'impresa richiedente e'
tenuta  a  comunicare  tutte le variazioni riguardanti i dati esposti
nella  Scheda  Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla
sua  presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti
ai  fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura
dei  termini  di presentazione delle domande e la pubblicazione delle
graduatorie,  la relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in
considerazione  della  particolare procedura (di tipo concorsuale) ed
al  fine  di  evitare  alterazioni  del  principio  della  parita' di
condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
   6.4  Entro  la data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande  di  agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia
del   Modulo   e   della   relativa   Scheda   Tecnica  alle  regioni
dell'obiettivo    1    nelle    quali    insistono,   interamente   o
prevalentemente,  le  unita'  produttive interessate dall'iniziativa.
Gli Uffici regionali interessati sono riportati in Allegato n.8.
   6.5  Accertata  la  regolarita'  e  la  completezza  del Modulo di
domanda  e  della  documentazione  prevista,  la banca concessionaria
procede   all'istruttoria   secondo  quanto  previsto  dalle  singole
normative  vigenti  e  redige  una  relazione attenendosi allo schema
predisposto  dal  Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere,
nel  corso  dell'istruttoria,  esclusivamente  la  rettifica dei soli
errori  e  irregolarita'  formali, nonche' precisazioni e chiarimenti
ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori
con formale nota inviata con raccomandata A.R.. In tal caso l'impresa
e'  tenuta  a corrispondere alla richiesta della banca concessionaria
entro  15  giorni  dalla data di ricevimento, pena la decadenza della
domanda.
   L'accertamento  istruttorio,  che  va  condotto secondo le vigenti
normative delle singole misure, riguarda inoltre:
   -  la  sussistenza  di  tutte  le condizioni per l'ammissione alle
agevolazioni;
   -  la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con
particolare riferimento alla connessione tra il programma di sviluppo
precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione;
   -   la   coerenza   del   programma  di  formazione  nel  contesto
dell'iniziativa proposta;
   -  nel  caso sia stata richiesta la prenotazione della Garanzia di
cui  al  precedente punto 3.4, la sussistenza, al momento, sulla base
della  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  dell'impresa,  delle
condizioni  di  concessione  della stessa secondo quanto previsto dal
Fondo Centrale di Garanzia;
   -  i  dati  che  determinano il valore degli indicatori, e le loro
eventuali maggiorazioni, di cui al successivo punto 7.1.
   La   banca   concessionaria   puo'   rettificare,  in  esito  agli
accertamenti  istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori
ma,  comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli
indicatori   medesimi   che   non   siano  conseguenza  di  riduzioni
dell'investimento  o  dei  costi  ammissibili  o che non dipendano da
rettifiche  di  chiari  errori  o irregolarita' formali comprovati da
riscontri oggettivi.
   Le  risultanze  istruttorie  delle  banche  concessionarie  devono
concludersi  con  un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita'
dell'iniziativa.  In  caso  di  giudizio  negativo  la  banca ne deve
fornire  circostanziate motivazioni affinche' il Ministero provveda a
comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il
Ministero  si  riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle
domande   proposte,   in   qualsiasi   fase   dell'iter  procedurale.
Contestualmente  all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero,
le  banche  concessionarie  inviano  alle imprese interessate ed alle
regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo
degli  indicatori  (secondo lo schema di cui all'Allegato n.9), cosi'
come   eventualmente   rettificati  in  sede  istruttoria;  la  banca
concessionaria  comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e
le relative spese eventualmente ritenuti non ammissibili (a titolo di
pertinenza e/o di congruita).
   L'invio  delle risultanze istruttorie avviene entro il novantesimo
giorno  successivo  alla  chiusura  dei  termini per la presentazione
delle domande, salvo modifiche apportate dal Ministero.
   7. GRADUATORIA E CONCESSIONI PROVVISORIE
   7.1  La  concessione  delle  agevolazioni avviene sulla base della
posizione assunta da ciascuna iniziativa nella graduatoria di merito,
seguendo  l'ordine  decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei
fondi disponibili tenendo conto della riserva per le PMI. Nel caso in
cui   per   l'ultima  iniziativa  agevolata,  sulla  base  dei  fondi
disponibili,  l'importo delle agevolazioni risulti inferiore a quello
spettante,  l'impresa  beneficiaria  deve formalmente comunicare alla
banca  concessionaria,  entro trenta giorni dalla pubblicazione della
graduatoria  sulla  G.U.R.I.,  l'accettazione  degli importi concessi
ritenendo,  cosi',  agevolata  l'intera  iniziativa  ammessa.  Per le
iniziative   non   agevolate   a  causa  dell'esaurimento  dei  fondi
disponibili,  limitatamente  al programma di sviluppo precompetitivo,
le  imprese  possono riformulare il programma medesimo per richiedere
le  agevolazioni  previste  dalla  legge  46/82  rimanendo  ferma  la
decorrenza  di  ammissibilita'  delle  spese  relativa  alla  domanda
presentata   per   il   PIA   Innovazione.  Il  Ministero,  entro  il
sessantesimo  giorno  successivo  al  termine  finale  di invio delle
risultanze  istruttorie  da  parte delle banche concessionarie, sulla
base di dette risultanze e previo parere del Comitato Tecnico, di cui
alla  legge 46/82, sul programma di sviluppo precompetitivo, forma la
graduatoria  e  la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Nella suddetta graduatoria vengono inserite le iniziative i
cui  esiti  istruttori  delle  banche  concessionarie siano positivi,
indicando,  in  relazione ai fabbisogni finanziari per la concessione
delle  agevolazioni  a  ciascuna  iniziativa  e  delle disponibilita'
attribuite alla graduatoria medesima, quelle agevolabili per le quali
si  potra'  provvedere  alla  emanazione  dei  decreti di concessione
provvisoria,  dalla  prima  in  graduatoria  in  poi, e quelle che ne
restano  escluse  per  insufficienza  delle  disponibilita' medesime.
Eventuali  somme  che  dovessero  rendersi  disponibili  a seguito di
successive  esclusioni  dalla  graduatoria,  di  rinunce o di revoche
delle   agevolazioni   concesse,   affluiscono  nelle  disponibilita'
dell'anno  o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese
titolari  delle  domande  per  le  quali l'istruttoria ha avuto esito
negativo  le  motivazioni  dell'esclusione, dandone informazione, ove
del  caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte,
in  quanto  incomplete  o  difformi,  le  relative  motivazioni  sono
comunicate dalla banca concessionaria.
   Il   punteggio  che  l'iniziativa  consegue  e  che  determina  la
posizione   della  stessa  nella  graduatoria  e'  ottenuto  sommando
algebricamente i valori normalizzati assunti dai seguenti indicatori:
   1) grado di "innovativita'" dell'iniziativa;
   2) "qualita'" dell'incremento occupazionale;
   3) indicatore di attenzione alle "tematiche ambientali".
   Sono,  inoltre,  previste le seguenti due maggiorazioni del valore
di ciascuno degli indicatori:
   I  pari  al  5% nel caso l'impresa beneficiaria si trovi in almeno
una delle seguenti condizioni:
   a)  preveda  di realizzare il programma di sviluppo precompetitivo
anche attraverso l'affidamento di commesse di ricerca a Enti pubblici
di  ricerca  o  Universita'  per  un importo non inferiore al 30% dei
costi ritenuti agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo;
   b)  si  impegni  a  sottoscrivere  accordi  con Universita' per lo
svolgimento  di  stage della durata minima di almeno 3 mesi, presso i
propri   stabilimenti   ubicati   nelle   regioni  dell'obiettivo  1,
finalizzati all'inserimento di laureati e diplomati universitari;
   c)  sia  stata  oggetto  di  valutazione  positiva  a  seguito  di
intervento previsto della misura 1.2 Azione a) del PON Ricerca.
   II  pari  al  10% nel caso il programma di sviluppo precompetitivo
sia finalizzato a realizzare una "innovazione di prodotto".
   Le suddette maggiorazioni, qualora attribuibili, sono cumulabili.
   Ai fini della determinazione di ciascuno dei suddetti indicatori e
delle  eventuali  maggiorazioni  degli  stessi,  si  considera quanto
indicato nei punti seguenti:
   7.2  L'indicatore  n.  1  e'  il  rapporto tra i costi agevolabili
relativi al programma di sviluppo precompetitivo e la somma di questi
e    delle    spese    agevolabili    relative    al   programma   di
industrializzazione, come risultanti dall'istruttoria bancaria.
   7.3  L'indicatore  n.  2  e'  il  rapporto  tra il numero di nuovi
occupati    "qualificati",   assunti   dall'impresa   successivamente
all'avvio a realizzazione dell'iniziativa agevolata, e l'investimento
complessivo  dell'iniziativa  medesima.  Il valore di quest'ultimo e'
quello utilizzato per il denominatore dell'indicatore n. 1. Il numero
di  nuovi  occupati  "qualificati"  e' rilevato, con riferimento alle
unita'  produttive ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1 interessate
dall'iniziativa  agevolata,  quale  numero  medio  mensile,  relativo
all'esercizio  "a  regime"  (per  la  definizione  dell'esercizio  "a
regime"  si veda il successivo punto 9.5), dei dipendenti in possesso
di  idonea  specializzazione  nei  campi  oggetto  del  programma  di
sviluppo  precompetitivo, specializzazione attestata da esperienze di
ricerca  effettuate presso Universita' o centri di ricerca pubblici o
privati, di durata non inferiore ad un anno.
   7.4  L'indicatore n. 3 esprime il grado di attenzione dell'impresa
alle  tematiche ambientali ed assume il valore pari ad 1 a condizione
che  l'impresa  beneficiaria,  con  riferimento all'unita' produttiva
nella  quale viene realizzato il programma di industrializzazione, si
impegni a dimostrare di aver aderito, a conclusione dell'esercizio "a
regime",  al  sistema  di gestione ambientale conforme al regolamento
EMAS  (1836/93)  e  successive  modificazioni  ovvero  al  sistema di
gestione  ambientale  conforme  alla  norma UNI EN ISO 14001. In caso
contrario il valore dell'indicatore e' pari a 0.
   7.5  Per  quanto  concerne  la  possibile maggiorazione del valore
degli indicatori si precisa:
   1)  le  commesse, di cui alla lettera a) del precedente punto 7.1,
devono  risultare  da  contratto, incarico e fatture e deve, inoltre,
essere  prodotta idonea documentazione che attesti che gli incaricati
della commessa siano Enti pubblici di ricerca o Universita';
   2)  gli accordi con universita' per lo svolgimento di stage devono
essere  in  forma  scritta e devono essere stipulati entro la data di
ultimazione del programma di sviluppo precompetitivo;
   3) la finalizzazione del programma di sviluppo precompetitivo alla
innovazione  di  prodotto deve risultare dalla relazione dell'esperto
nominato  dalla  banca  in  fase  istruttoria  e  confermata  con  la
relazione finale.
   La   documentazione   comprovante   la  conferma  della  eventuale
maggiorazione  degli  indicatori  deve  essere  trasmessa  alla banca
concessionaria  unitamente alla documentazione finale di spesa di cui
al successivo punto 9.2.
   Per  quanto  concerne  la  valutazione  positiva  sulla misura 1.2
Azione a) del PON Ricerca, l'impresa beneficiaria deve allegare, alla
documentazione  a  corredo  del  Modulo  di  domanda di agevolazione,
idonea attestazione comprovante la suddetta valutazione positiva.
   8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
   8.1  Le  agevolazioni concesse per ciascuno dei programmi previsti
dall'iniziativa  agevolata  vengono  rese disponibili dal Ministero e
devono   essere   richieste   dall'impresa  beneficiaria  alla  banca
concessionaria,  e da quest'ultima erogate, con le modalita' indicate
nei punti seguenti.
   8.2 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo:
   secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 46/82
(vedasi  Appendice  a) punto 7) ad eccezione del numero di erogazioni
massime  che  sono pari a 3, e non a 4, oltre l'erogazione a saldo, e
ad  eccezione  della durata del periodo di preammortamento che, fermo
rimanendo  il  suo  termine con l'ultimazione del programma, comunque
non puo' superare i 3 anni dalla data del decreto di concessione.
   8.3 Per l'attivita' di industrializzazione:
   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  per la legge
488/92  (vedasi  Appendice  b)  punto  8)  e  tenendo conto di quanto
indicato al precedente punto 5.2.
   8.4 Per l'attivita' formativa:
   Le  agevolazioni  sono erogate in tre quote, la prima e la seconda
pari al 40% e la terza pari al 20% del contributo totale concesso. Le
erogazioni   avvengono   a   stato  d'avanzamento  sulla  base  della
documentazione,  indicata  nell'allegato n.10 , prodotta dall'impresa
beneficiaria  e  sono  disposte dalla banca concessionaria, a seguito
della  verifica  della  suddetta  documentazione, entro 30 giorni dal
ricevimento  della  richiesta,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato  n.11,  firmata dal legale rappresentante dell'impresa o
suo procuratore speciale.
   La   prima   quota   puo'  essere  richiesta  anche  a  titolo  di
anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima
richiesta,  di  importo  pari  alla  somma  da  erogare  e  di durata
adeguata.   La   richiesta   dovra'   essere  presentata  alla  banca
concessionaria a seguito della dichiarazione di avvio delle attivita'
di formazione.
   Anche   la  seconda  quota  puo'  essere  richiesta  a  titolo  di
anticipazione  a  condizione  che  l'impresa beneficiaria presenti la
documentazione attestante lo stato d'avanzamento delle spese relative
alla  prima  quota  e dietro presentazione di fideiussione bancaria o
polizza  assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed escutibile a
prima  richiesta,  di  importo pari alla somma da erogare e di durata
adeguata.
   La   terza  quota  viene  erogata  a  conclusione  della  verifica
amministrativo-contabile   eseguita   dalla  banca  concessionaria  a
seguito  della  presentazione della documentazione finale di spesa di
cui al successivo punto 9.4.
   8.5 Per la prenotazione della garanzia:
   con  la  concessione  delle  agevolazioni  il Ministero provvede a
comunicare  a  Mediocredito Centrale SpA l'elenco delle imprese con i
relativi  importi  stimati,  a seguito dell'istruttoria bancaria, dei
finanziamenti  sui quali concedere l'eventuale garanzia. Mediocredito
Centrale,  sulla base della comunicazione del Ministero, accantona, a
valere  sulle risorse del Fondo, le risorse necessarie a garantire la
concessione  delle  garanzie  stimate.  I soggetti finanziatori delle
imprese  beneficiarie,  a  partire  dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria sulla GURI, possono avanzare, secondo
quanto  previsto  dal  vigente  regolamento  del  Fondo,  la  formale
richiesta  di  ammissione al Fondo che, qualora non intervenga nei 24
mesi  successivi  alla  pubblicazione  della graduatoria, comporta la
decadenza  della prenotazione. Si ricorda, comunque, che la effettiva
concessione della garanzia e' deliberata dal Comitato di Gestione del
Fondo  solo  a  seguito  della  richiesta del soggetto finanziatore e
sulla  base  dell'istruttoria che Mediocredito Centrale SpA svolgera'
secondo  i  criteri  e le modalita' stabiliti dal vigente regolamento
del  Fondo. Il Mediocredito Centrale dara' formale comunicazione alla
banca concessionaria dell'avvenuta concessione della garanzia, ovvero
del mancato utilizzo.
   8.6  Le  erogazioni  a  saldo  relative  ai  programmi di sviluppo
precompetitivo  e  di  industrializzazione, sono disposte dalla banca
concessionaria  entro  i  termini  previsti dalla legge 46/82 e dalla
legge  488/92  ed  a  seguito di specifici provvedimenti adottati dal
Ministero  sulla  base  delle rispettive relazioni finali della banca
concessionaria   e   degli  esiti  degli  accertamenti  disposti  dal
Ministero come previsti dalle rispettive normative vigenti.
   9. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA
   9.1   Dopo   l'ultimazione  di  ciascuno  dei  programmi  previsti
dall'iniziativa  agevolata,  l'impresa  beneficiaria  trasmette  alla
banca  concessionaria  la  relativa  documentazione  finale  di spesa
secondo le modalita' indicate nei punti seguenti.
   9.2 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo:
   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  per la legge
46/82,  tenendo conto, per la durata massima del programma, di quanto
indicato al punto 3.2.
   9.3 Per l'attivita' di industrializzazione:
   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  per la legge
488/92.
   9.4 Per l'attivita' formativa:
   entro  60  giorni  dalla  data di ultimazione del programma e dopo
aver   effettuato   il  pagamento  delle  relative  spese,  l'impresa
beneficiaria  trasmette alla banca la documentazione finale di spesa.
Per  data  di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo
titolo  di  spesa,  se il programma si e' concluso con prestazioni di
terzi,   ovvero   quella   dichiarata   dal   legale   rappresentante
dell'impresa  beneficiaria  se  il programma si e' concluso con costi
interni.  La documentazione finale di spesa consiste in una relazione
sul  programma di formazione realizzato, redatta secondo lo schema di
cui   all'allegato   n.12,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  e,  ove  esistente,  controfirmata  dal  Presidente del
Collegio  Sindacale  e  in  un elenco dei titoli di spesa organizzato
cronologicamente  secondo le voci di spesa di cui al precedente punto
4.3.
   9.5   Unitamente   all'ultima   documentazione  finale  di  spesa,
l'impresa   trasmette   una   relazione   riepilogativa   sull'intera
iniziativa   realizzata  evidenziando  i  risultati  complessivamente
raggiunti nonche', per ciascuno dei programmi in cui si e' articolata
l'iniziativa stessa, le attivita' svolte e le relative realizzazioni,
i  costi  e le spese sostenute; alleghera', inoltre, la dichiarazione
di   ultimazione   dell'iniziativa,   secondo   lo  schema  riportato
nell'allegato  n.13 con la quale dichiarera' anche la data di entrata
a  regime.  Ai  fini  della  verifica  degli  scostamenti,  di cui al
successivo  punto 10.1, dei valori degli indicatori e delle eventuali
maggiorazioni,  di  cui  al  precedente  punto  7.1, per "esercizio a
regime"   si   intende   il  primo  esercizio  intero  immediatamente
successivo alla data di entrata a regime.
   9.6 La banca concessionaria, entro 60 giorni dal ricevimento della
relazione  riepilogativa di cui al precedente punto 9.5, trasmette al
Ministero  la  relazione  finale  relativa  all'ultima documentazione
finale  di  spesa  pervenuta  unitamente  ad  un  rapporto conclusivo
sull'iniziativa   agevolata,   dando   conto  anche  delle  eventuali
attivita'  formative  svolte  e  dell'eventuale  utilizzo  del  Fondo
Centrale   di  Garanzia,  attenendosi  allo  schema  predisposto  dal
Ministero stesso.
   9.7  Ai fini della verifica dell'avvenuta e completa realizzazione
delle  iniziative agevolate e degli esiti delle stesse, il Ministero,
sulla  base  del  rapporto conclusivo di cui al precedente punto 9.6,
provvede,  eventualmente,  ad  estendere  gli  accertamenti di cui al
precedente   punto   8.6.   Una   relazione  monografica  complessiva
dell'intera  iniziativa  realizzata  dara'  conto  degli  esiti degli
accertamenti svolti sui singoli programmi realizzati, ivi compresi le
eventuali attivita' formative e l'accesso al Fondo di garanzia.
   9.8   Sulla   base   della   relazione   monografica   complessiva
sull'iniziativa  agevolata,  di  cui  al  precedente  punto  9.7,  il
Ministero emana il decreto di concessione definitiva.
   10. REVOCHE
   10.1  Il  Ministero  procede  alla  revoca parziale o totale delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca  concessionaria,  previo eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze  da  parte  dell'impresa.  Il  decreto di revoca dispone
l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
   Il   Ministero  procede  alla  revoca  totale  delle  agevolazioni
concesse all'iniziativa qualora:
   I.  calcolati  gli  scostamenti in diminuzione degli indicatori di
cui  al  punto  7.1,  anche solo uno degli scostamenti stessi di tali
indicatori   rispetto   ai   corrispondenti  valori  assunti  per  la
formazione  della  graduatoria  o la media degli scostamenti medesimi
superi,  rispettivamente,  i 30 o i 20 punti percentuali; nel caso in
cui  per  la  formazione  della  graduatoria siano state applicate le
maggiorazioni,  di  cui  al precedente punto 7.1, al fine di valutare
detto scostamento relativo a ciascuno dei tre indicatori, sia il loro
valore  posto  a  base per la formazione della graduatoria stessa che
quello verificato a consuntivo, devono essere incrementati o meno del
5%, del 10% o del 15%;
   II.  si  verifichino le condizioni che comportano la revoca totale
delle   agevolazioni   concesse   per   il   programma   di  sviluppo
precompetitivo  previste  alle successive lettere a), b), c), d), e),
f) ed h).
   Per il programma di sviluppo precompetitivo si procede alla revoca
nel caso di:
   a)   verifica   dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti  di
ammissibilita',  ovvero di documentazione incompleta o irregolare per
fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
   b)  mancato  rispetto  dei  termini massimi previsti al precedente
punto 3.2 per la realizzazione del programma;
   c)  mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno
dalle  date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento
dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
   d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro
i termini fissati al precedente punto 9.2;
   e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;
   f)  mancato  raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma
di  sviluppo,  fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o
altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
   g)   mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli
interessi  di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di finanziamento
concesso.
   h)  ottenimento,  a fronte del medesimo programma, di agevolazioni
di  qualsiasi  natura  previste  da  altre norme statali, regionali o
comunitarie  o  comunque  concesse da enti o istituzioni pubbliche ed
alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato.
   Per il programma di industrializzazione si procede alla revoca:
   i)  qualora  per  i  beni  del  medesimo  programma  oggetto della
concessione  siano  state  assegnate agevolazioni di qualsiasi natura
previste  da  altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse   da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  fatto  salvo  quanto
eventualmente  previsto  dalle direttive del Ministro delle Attivita'
Produttive relative alla legge 488/92;
   j)  qualora  vengano  distolte, in qualsiasi forma, anche mediante
cessione  di  attivita'  ad  altro imprenditore, dall'uso previsto le
immobilizzazioni  materiali  o  immateriali,  la cui realizzazione od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
   k)  qualora  non  vengano  osservati  nei confronti dei lavoratori
dipendenti le norme sul lavoro;
   l)   qualora   l'impresa  non  abbia  maturato,  alla  data  della
disponibilita'  dell'ultima  quota di cui al punto 5.2, le condizioni
previste  per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a
tal  fine,  per  i  programmi  i  cui  beni  sono in parte acquistati
direttamente  dall'impresa  ed  in  parte acquisiti tramite locazione
finanziaria,  si  fa  riferimento  allo stato d'avanzamento raggiunto
dall'intero programma;
   m)  qualora  il  programma  non  venga  ultimato  entro il termine
massimo di ultimazione dell'iniziativa agevolata di cui al precedente
punto 3.1;
   n)  qualora  siano  gravemente violate specifiche norme settoriali
anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
   o)   qualora,   nel   corso  di  realizzazione  del  programma  di
investimenti,  venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto,
con  il  conseguimento  di  produzioni  finali  inquadrabili  in  una
"divisione"  della  "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT
'91"   diversa  da  quella  relativa  alle  produzioni  indicate  nel
programma originario gia' approvato;
   p)  salvi  gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine
di  cui  al  punto  9.3, l'impresa o la societa' di leasing non abbia
ancora  provveduto  ad  inviare la documentazione finale di spesa, la
banca  concessionaria propone al Ministero delle Attivita' Produttive
la  revoca  dell'agevolazione  e  ne  da'  contestuale  comunicazione
motivata anche all'impresa interessata.
   Il  Ministero  qualora si verifichi uno dei casi suddetti, sia per
il   programma   di   sviluppo   precompetitivo  sia  per  quello  di
industrializzazione, procede alla revoca totale o parziale sulla base
della  vigente  normativa che regola rispettivamente la legge 46/82 e
la legge 488/92.
   Per il programma riferito alle attivita' formative si procede alla
revoca  totale  delle agevolazioni concesse nel caso di mancato avvio
delle  attivita'  di  formazione entro i termini di cui al precedente
punto 3.4 e qualora a seguito di controlli o ispezioni si riscontrino
irregolarita'  amministrative;  si procede alla revoca parziale negli
altri casi previsti al precedente punto 3.4.
   11. DISPOSIZIONI FINALI
   Gli   oneri   derivanti   dalle   attivita'  svolte  dalle  banche
concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui
al  precedente punto 8.6, sono posti a carico delle risorse nazionali
della  legge 46/82 e della legge 488/92, in proporzione all'ammontare
dei  costi e delle spese agevolabili ammessi, rispettivamente, per il
programma    di    sviluppo    precompetitivo   e   per   quello   di
industrializzazione.
   Roma, 28 novembre 2001
                                                 IL MINISTRO: Marzano