Il  comune  di  Castello  d'Argile  (Bologna)  ha  adottato il 28
dicembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2001:
    (Omissis);
      1)  di  stabilire  per  l'anno 2001 la misura delle aliquote da
applicare  per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili
come segue:
      al  4  per  mille:  fabbricati  realizzati per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
      al 5 per mille:
        a) abitazione principale;
        b) abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che
la utilizza come abitazione principale;
        c)  abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso gratuito a
parenti  fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione
principale;
        d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in un altro comune, per ragioni di servizio e/o di lavoro,
qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione
principale, dai familiari del possessore;
        e) immobili posseduti dalle associazioni religiose;
      al 5,8 per mille: terreni agricoli;
      al 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni o posseduti
in   aggiunta   all'abitazione   principale   (fabbricati:  categorie
catastali A - B - C - D) e residenze secondarie;
      al 7 per mille:
        aree fabbricabili;
        alloggio non locato;
      2)  di  fissare  la detrazione per l'abilitazione principale in
L. 200.000;
      3)  di  riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del
9 maggio 1997 la detrazione di L. 220.000 ai pensionati possessori di
prima  casa,  compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e
solo  di  quella  proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2001
(con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che
rientrato nelle seguenti fattispecie:
        a)   pensionato   unico   componente   nucleo  familiare  con
trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2000 L. 9.380.800);
        b)   pensionati   comproprietari   unici   componenti  nucleo
familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;
        c)   pensionati   comproprietari   unici   componenti  nucleo
familiare  dei  quali:  uno  con  trattamento di pensione al minimo e
l'altro  con  trattamento  superiore  al  minimo;  in  questo caso la
detrazione  piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al
minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta';
        d)  nucleo  familiare  composto  da pensionati o pensionato e
soggetto  che,  a  causa  di difetto fisico o mentale o infermita' si
trova  nell'assoluta  e  permanente impossibilita' di dedicarsi ad un
proficuo lavoro;
      4) di dare atto che:
        il   gettito  dell'imposta  previsto  nel  bilancio  2001  e'
superiore quanto realizzato per l'anno 2000;
        che i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per
le  abitazioni  di  cui  al sopracitato punto 1), lettere b), c), d),
dovranno presentare dichiarazione sostituiva entro i termini previsti
per  il  versamento  della  prima  rata  di acconto o della quota del
saldo,  nel  caso  in  cui  il  diritto  sorga  nel  secondo semestre
dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
        che   i   contribuenti   interessati   all'elevazione   della
detrazione  nell'abitazione  principale  rientranti nelle fattispecie
prevista  al  punto 3) di cui sopra dovranno presentare dichiarazione
sostitutiva  entro  i  termini previsti per il versamento della prima
rata  di  acconto o della quota del saldo in cui il diritto sorga nel
secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
        che l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato;
        che,  nel  caso di dichiarazione infedele, verranno applicate
le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).