IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  ed, in
particolare,  le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione
dei medici specialisti;
  Visto  l'art.  35  dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999
che  prevede  che con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  con  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome, e'
determinato,  con  cadenza  triennale,  il  numero globale dei medici
specialisti   da  formare  annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di
specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento
alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuto  di  dover determinare il numero dei medici specialisti da
formare negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003;
  Preso  atto  dei fabbisogni di medici specialisti individuati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  tenendo  conto  delle relative
esigenze   sanitarie  e  sulla  base  dell'analisi  della  situazione
occupazionale;
  Considerato che il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno
la  laurea  in medicina e chirurgia nel 2000 e' di 5.691; nel 2001 e'
di 4.962 e nel 2002 e' di 5.232;
  Considerato  che  il  numero  di borse di studio da assegnare per i
corsi di formazione specifica in medicina generale sara' da un minimo
di  1.400  borse ad un massimo di 1.800 borse per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003;
  Tenuto  anche  conto  del rilevante numero dei medici gia' laureati
che  non  hanno  una formazione specialistica o specifica in medicina
generale;
  Visto  il  comma  2 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  come  modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
21 dicembre  1999, n. 517, che prevede che, fino alla data di entrata
in  vigore  del  provvedimento  legislativo  che  autorizza ulteriori
risorse   finanziarie  per  la  formazione  dei  medici  specialisti,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'art. 8 del
decreto   legislativo   8 agosto   1991,   n.  257,  che  prevede  la
corresponsione  ai medici in formazione specialistica di una borsa di
studio;
  Considerato  che  il  disegno di legge concernente l'autorizzazione
delle  ulteriori risorse e' all'esame del Parlamento e che, pertanto,
ne' per l'anno accademico 2000/2001 ne' per i due successivi e', allo
stato,  possibile  determinare il numero dei medici da ammettere alle
scuole   di   specializzazione   con   gli   specifici  contratti  di
formazione-lavoro  previsti  dall'art.  37 del decreto legislativo n.
368  del  1999  ne' e' possibile determinare il trattamento economico
annuo  onnicomprensivo  dovuto  ai  medici  in  formazione  ai  sensi
dell'art. 39 dello stesso decreto legislativo;
  Ritenuto  di  rinviare  la determinazione del fabbisogno dei medici
specialisti  da formare per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003
nonche'   la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
onnicomprensivo  dovuto ai medici in formazione a dopo l'approvazione
del richiamato provvedimento legislativo di cui all'art. 46, comma 1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999;
  Ritenuto,  sulla  base  dei  dati  comunicati dalle regioni e dalle
province  autonome  e  dei suesposti elementi di valutazione, nonche'
dal parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 22 marzo 2001, di determinare il fabbisogno complessivo di
medici  specialisti  per l'anno accademico 2000/2001 in 6000 unita' e
di   stabilire,   contestualmente,   il   fabbisogno   per   ciascuna
specializzazione;
  Ritenuto  di  determinare,  sulla  base  delle  risorse finanziarie
disponibili,  il  numero  delle  borse  di studio da corrispondere ai
medici in formazione specialistica per l'anno accademico 2000/2001;
  Considerato  che,  nell'anno  accademico  2000/2001,  i titolari di
borse  di  studio  a  carico  dello  Stato, iscritti ad anni di corso
successivi  al  primo,  sono  complessivamente  17.888  circa con una
spesa,  per  l'anno  accademico  2000/2001,  di  circa  lire  401.899
milioni;
  Viste  le disponibilita' complessive in bilancio, ammontanti a lire
487.500  milioni  destinate  al  finanziamento  della  formazione dei
medici  specialisti di cui lire 172.500 milioni ai sensi dell'art. 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e lire 315.000 milioni
ai  sensi  dell'art.  32,  comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Considerato   che,   per  borse  di  studio  non  assegnate  o  non
interamente  usufruite  nell'anno  accademico  1999/2000,  sono stati
accertati importi complessivi per circa lire 14.821 milioni;
  Ritenuto   che,  che  tali  importi  possano  essere  destinati  al
finanziamento  di  ulteriori  borse  di  studio,  attesa la specifica
finalizzazione delle somme in questione;
  Tenuto  conto  che,  in  ragione  delle  indicate disponibilita' di
bilancio  per  lire  487.500 milioni, nonche' delle predette economie
per circa lire 14.821 milioni, risultano disponibili complessivamente
lire 502.321 milioni per il finanziamento delle borse di studio;
  Considerato  che  lire 401.899 milioni sono destinate alle borse di
studio   degli  specializzandi  gia'  iscritti  nell'anno  accademico
1999/2000 ed in quelli precedenti;
  Ritenuto,  quindi, che siano disponibili, per le borse da assegnare
agli  iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 1997/1998,
risorse finanziarie per circa lire 100.400 milioni;
  Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, che le
borse  che  possono  essere  assegnate agli iscritti al primo anno di
scuola di specializzazione nell'anno accademico 2000/2001 sono 4.469;
  Ritenuto,  pertanto,  di determinare in 4.469 le borse da assegnare
nell'anno accademico 2000/2001;
  Considerato  che con decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, le risorse
destinate  al  finanziamento  delle borse di studio per la formazione
dei medici specialisti sono state integrate di 20 miliardi;
  Considerato  che,  in  conformita'  alle  disposizioni del predetto
decreto-legge,  un  terzo  delle  borse  di  studio finanziate con le
ulteriori   risorse   previste  dal  decreto  deve  essere  destinata
prevalentemente  all'integrazione  del  numero  delle borse di studio
nelle  discipline  per le quali, in sede di prima assegnazione, si e'
verificata  una  sensibile  riduzione  rispetto  all'anno  accademico
1999-2000;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella  seduta  del  22 marzo  2001,  ed in particolare la proposta di
ripartizione delle borse fra le varie specializzazioni;
  Vista  la  legge  del  29 dicembre  2000, n. 401, ed in particolare
l'art.  7  che prevede l'aumento del numero dei posti disponibili nel
corso di specializzazione in medicina del lavoro;
  Ritenuto,   in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto-legge
2 aprile  2001,  n. 90, che, in attesa della conversione in legge del
decreto  legge  stesso,  i  medici destinatari delle borse di studio,
sono autorizzati alla frequenza dei corsi;
  Ritenuto   di   autorizzare,   limitatamente   all'anno  accademico
2000/2001,  l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite
dalle  Universita'  per  borse di studio aggiuntive rispetto a quelle
finanziate dallo Stato;
  Ritenuto  di  prevedere  che le predette risorse aggiuntive possano
essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative
evidenziate  dalle  singole  regioni  in  cui  insistono le strutture
sanitarie  preposte  alla  formazione  e su specifica richiesta delle
regioni stesse;
  Ritenuto  di  prevedere  che le borse direttamente finanziate dalle
regioni  per  specifiche esigenze dei propri servizi sanitari possono
essere   assegnate  anche  in  soprannumero  rispetto  al  fabbisogno
complessivo  di  6.000  specialisti ed a quello previsto per ciascuna
specializzazione;
  Visto  il  comma  4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che  prevede,  per  specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale,  la  possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole
di  specializzazione,  nel  limite del dieci per cento del fabbisogno
complessivo  previsto  per ciascuna specializzazione personale medico
di  ruolo  appartenente  a  strutture  sanitarie  diverse  da  quelle
inserite nelle rete formativa della scuola di specializzazione;
  Ritenuto   di  individuare,  per  l'anno  accademico  2000/2001  il
personale  medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio in
unita'    operative    di    anestesia,   radiologia,   radioterapia,
radiodiagnostica e medicina nucleare;
  Ritenuto  di  prevedere  l'accesso  in  soprannumero alle scuole di
specializzazione  del  personale di ruolo in servizio nelle strutture
inserite   nella  rete  formativa  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti,  per  ogni  disciplina,  nei  protocolli  d'intesa  tra le
universita'  e  le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita'
dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e
tenuto  conto  della capacita' recettiva della rete che concorre alla
formazione;
  Ritenuta  l'esigenza,  al  fine anche della successiva ripartizione
fra  le  scuole  di  specializzazione  e  di  consentire ai medici in
formazione  specialistica  di svolgere le attivita' formative secondo
parametri   quantitativi   e   qualitativi   adeguati,  di  ripartire
contestualmente  il  numero  complessivo  dei  medici da formare e le
borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione
al  volume  assistenziale  complessivo,  per  ogni  disciplina, delle
strutture  sanitarie  presenti  nell'ambito  territoriale di ciascuna
regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso
i  D.R.G. e, ove necessario, in base alla popolazione residente ed ai
posti  letto delle strutture di ricovero e cura di ciascuna regione e
provincia autonoma;
  Visto  il  comma  3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita'
militare  e  per  i  medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo;
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che
prevede  una  riserva  di  posti  per le esigenze della sanita' della
Polizia di Stato;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministero  della difesa, il Ministero
degli   interni   e   il   Ministero   degli  affari  esteri  per  la
determinazione  del  numero  dei  posti  da  riservare  nelle  scuole
rispettivamente  alla  sanita'  militare, alla polizia di Stato ed ai
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
  Visto  l'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che ha esteso
ai  laureati  appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri,
farmacisti,  biologi,  chimici, fisici, psicologi la disciplina sulle
scuole  di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia, ivi
compreso le borse di studio;
  Ritenuto  che  l'estensione  nei confronti delle altre categorie e'
attuabile  solo  a  seguito  dell'acquisizione  di  apposite  risorse
finanziarie;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
22 marzo 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno accademico 2000/2001 il fabbisogno annuo dei medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e
chirurgia e' determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1,
che forma parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  borse direttamente finanziate dalle regioni per le esigenze
dei  propri  servizi  sanitari  possono  essere  assegnate,  anche in
soprannumero  rispetto  al  fabbisogno  di cui al comma 1 ed a quelli
stabiliti, per ogni specializzazione, dall'art. 5.