L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  sua  seduta  della  Commissione infrastrutture e reti del 29
novembre 2001;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista   la   direttiva  del  Consiglio  90/387/CEE,  relativa  alla
"Istituzione    del    mercato    interno   per   i   servizi   delle
telecomunicazioni  mediante  la  realizzazione  di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Nerwork Provision - ONP);
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  90/388/CEE, relativa alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  96/19/CE  che modifica la
direttiva  90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa  ad  una  disciplina  comune  in  materia  di autorizzazioni
generali  e  di  licenze  individuali  nel  settore  dei  servizi  di
telecomunicazioni;
  Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata  a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei  principi  di  fornitura  di una rete
aperta (ONP)";
  Visto   il   decreto   ministeriale   25   novembre  1997,  recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la propria delibera n. 1/CIR/98, del 24 luglio 1998, recante
"Valutazione    e    richiesta    di    modifiche   dell'Offerta   di
interconnessione di riferimento di Telecom Italia";
  Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa  alla  "Applicazione  del  regime  di  fornitura di una rete
aperta  (ONP)  alla  telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
  Vista    la    comunicazione    della    Commissione    98/C 265/02
sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia
di accesso nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa
alla   identificazione   di  organismi  di  telecomunicazione  aventi
notevole forza di mercato;
  Vista  la  propria  delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante
"Linee   guida   per   l'implementazione   dei   servizi  di  accesso
disaggregato   a  livello  di  rete  locale  e  disposizioni  per  la
promozione della diffusione dei servizi innovativi";
  Vista  la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del
26  aprile  2000,  recante:  "Unbundled  Access  to  the  local loop:
enabling  the  competitive  provision  of  a full range of electronic
communication  services including broadband multimedia and high speed
internet";
  Vista  la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/CE del
25  maggio 2000 "relativa all'accesso disaggregato all'anello locale:
consentire  la  fornitura  concorrenziale  di  una  gamma completa di
servizi  di  comunicazioni  elettroniche,  in particolare dei servizi
multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocita'";
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del  19 luglio 2000,
recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali";
  Visto  il  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2887/2000/EC  del  5  dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato
alla rete locale";
  Vista la propria delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, recante
"Valutazione  dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad
oggetto  gli  aspetti  tecnici  e  procedurali dei servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di
predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione";
  Vista  la  propria delibera 14/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante
"Valutazione  delle  condizioni  economiche  dei  servizi  di accesso
disaggregato  a  livello  di  rete  locale  contenute nell'offerta di
riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000";
  Vista  la  propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante
"Condizioni  economiche  e  modalita'  di  fornitura  del servizio di
canale  virtuale  permanente  di  cui  all'art.  5  della delibera n.
2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai
servizi  commerciali  x-DSL  di Telecom Italia denominati ring e full
business company";
  Vista la propria delibera n. 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, recante
"Integrazione  dell'art.  5,  comma  1, della delibera n. 2/00/CIR al
fine  di  estendere  ai  soggetti titolari di autorizzazione generale
l'accesso  all'offerta  wholesale  del  servizio  di  canale virtuale
permanente";
  Visto  il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
  Viste   le   risultanze   della   "consultazione   pubblica   sulla
implementazione  dell'accesso  condiviso  (shared  access) nella rete
locale  in  doppino  e  sul  problema  della  gestione  dello spettro
(spectrum  management)  dei  sistemi  xDSL" avviata dall'Autorita' in
data  27  giugno  2001  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
luglio 2001, n. 160;
  Vista  la propria delibera n. 15/01/CIR del 25 luglio 2001, recante
"Integrazione   delle  linee  guida  in  materia  di  implementazione
dell'accesso disaggregato a livello di rete locale";
  Vista  la  propria  lettera del 5 luglio 2001 indirizzata a Telecom
Italia   nella   quale  l'Autorita'  ha  invitato  la  Societa',  nel
provvedere  alla  pubblicazione  dell'Offerta  di  Riferimento per il
2001,  a  tener conto delle indicazioni contenute nel Regolamento del
Parlamento  europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato
alla rete locale del 5 dicembre 2000;
  Sentita   la  societa'  Telecom  Italia  nel  corso  dell'audizione
svoltasi  il 19 ottobre 2001 nell'ambito del procedimento istruttorio
relativo  alla  "valutazione dell'offerta di riferimento per il 2001"
in merito all'opportunita' di inserire nell'offerta di riferimento il
servizio di accesso condiviso;
  Considerato quanto segue:
    1.  La  delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa
comunitaria   in   tema   di  accesso  ed  interconnessione  e,  piu'
specificamente,  con  i  principi  sanciti nelle direttive 97/33/CE e
98/10/CE,  le  linee  guida  per  la fornitura dei servizi di accesso
disaggregato alla rete locale;
    2.  In  particolare,  l'art.  9  (commi  1, 2 e 3) della predetta
delibera  pone  in  capo  a  Telecom Italia, in qualita' di operatore
notificato  alla  Commissione  europea come "avente notevole forza di
mercato"  nei  mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e
delle   linee   affittate,  l'obbligo  di  presentare  un'Offerta  di
riferimento   contenente  una  proposta  di  condizioni  tecniche  ed
economiche  d'offerta  per i servizi di accesso disaggregato indicati
all'art.  4  della  stessa  delibera,  nonche' il relativo manuale di
procedura ed una proposta di Service Level Agreement;
    3.  In  data  5  dicembre  2000,  l'Unione  europea ha emanato il
Regolamento  del  Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/CE,
relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete locale; il Regolamento
fissa  disposizioni,  direttamente  applicabili  negli  Stati membri,
circa  i  contenuti  minimi dell'Offerta di riferimento di servizi di
accesso   disaggregato.   Il  predetto  Regolamento  fissa,  inoltre,
disposizioni  puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle
procedure   di   ordine   e  di  fornitura  dei  servizi  di  accesso
disaggregato;
    4.  Il  Regolamento  n.  2887/2000/CE  dispone  per gli operatori
notificati l'obbligo di pubblicare dal 31 dicembre 2000 un'offerta di
riferimento  per  l'"accesso  disaggregato  alla  rete  locale",  che
comprende  sia  "...  l'accesso  completamente disaggregato alla rete
locale  ...",  sia "... l'accesso condiviso alla rete locale ...". In
base   alle   definizioni   riportate   nel  Regolamento,  l'"accesso
completamente   disaggregato   alla   rete   locale"  consiste  nella
"fornitura  a  un  beneficiario  dell'accesso alla rete locale o alla
sottorete  locale (sub-loop unbundling) dell'operatore notificato che
autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla
coppia  elicoidale  metallica".  L'"accesso condiviso (shared access)
alla  rete locale" consiste invece nella "fornitura a un beneficiario
dell'accesso  alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore
notificato  che  autorizzi  l'uso della banda non vocale di frequenza
dello  spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete
locale  continua  ad  essere  impiegata dall'operatore notificato per
fornire al pubblico il servizio telefonico";
    5.   Il   Regolamento  n.  2887/2000/CE  assegna,  inoltre,  alle
Autorita'  nazionali  di  regolamentazione  compiti  di  vigilanza  e
intervento,   con   l'obiettivo   di  assicurare  condizioni  di  non
discriminazione,  concorrenza  leale,  efficienza economica e massimo
vantaggio  per  la  clientela  nella fornitura dei servizi di accesso
disaggregato;
    6.  Il  Regolamento  n.  2887/2000/CE  all'art. 2 (b) indica come
soggetti  legittimati  a  richiedere  la  fornitura di un servizio di
accesso  disaggregato  alla rete locale, sia esso "full unbundling" o
accesso  condiviso,  "il terzo debitamente autorizzato ai sensi della
direttiva  97/13/CE(7) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni
in  virtu'  della  legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso
disaggregato ad una rete locale";
    7.  L'art.  3  della  delibera n. 2/00/CIR dispone che i soggetti
legittimati   a   richiedere  la  fornitura  di  servizi  di  accesso
disaggregato a livello di rete locale sono gli operatori licenziatari
ai   sensi   del  decreto  ministeriale  25  novembre  1997,  recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
    8.  L'art.  2  della  delibera  n.  467/00/CONS  dispone  che  la
disciplina  in  materia  di  autorizzazioni  generali  si  applica ai
servizi  di  telecomunicazioni  offerti  al  pubblico  diversi  dalla
telefonia  vocale  e  dall'installazione  e  dalla  fornitura di reti
pubbliche  di  telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego
di radiofrequenze;
    9.  La  delibera  n.  3/01/CIR integra l'art. 3 della delibera n.
2/00/CIR  al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione
generale  l'accesso  all'offerta  wholesale  del  servizio di "canale
virtuale permanente";
    10.  L'art.  4, comma 3, della delibera n. 15/01/CIR estende agli
operatori  autorizzati  l'accesso  ad offerte wholesale di servizi di
accesso formulate da parte di OLO (Other Licensed Operator);
    11.   Allo   scopo   di  acquisire  elementi  di  informazione  e
documentazione  in  merito  all'implementazione  delle  modalita'  di
accesso   condiviso   per   l'accesso   disaggregato   alla  rete  di
distribuzione  in  doppino di rame con i sistemi xDSL, l'Autorita' ha
attivato,  in  data  27 giugno 2001, una consultazione pubblica sulla
implementazione dell'accesso condiviso e gestione dello spettro nella
rete di distribuzione in doppino di rame. La scelta dell'Autorita' di
avviare   una   consultazione   pubblica   e'   maturata  nell'ambito
dell'attivita'  dell'Unita'  per  il  monitoraggio.  con  il consenso
unanime  degli  operatori,  sulla  base  dell'esigenza,  diffusamente
percepita,  di  definire ex ante alcune linee guida di natura tecnica
ed  economica.  Dall'esame  delle risultanze della consultazione sono
emerse  una  serie  di  tematiche  meritevoli  di approfondimenti, di
seguito richiamate;
    12.  Il  servizio di accesso condiviso non richiede l'utilizzo di
risorse  scarse,  ne'  in  termini  di  frequenze.  ne' in termini di
numerazione.  L'Autorita'  ha  pertanto  ritenuto  di includere tra i
soggetti  aventi titolo a richiedere il servizio di accesso condiviso
anche  i  soggetti  titolari di autorizzazione generale, a condizione
che  essi  assumano gli stessi oneri degli operatori licenziatari per
quanto  riguarda  la  fornitura  agli  utenti  finali di servizi xDSL
tramite accesso condiviso;
    13.  Il  servizio  di  accesso  condiviso si basa sul fatto che i
servizi  di  telefonia  vocale  ed  alcuni  servizi  a  larga  banda,
trasmessi  con  tecnica xDSL, utilizzano diverse bande di frequenza e
possono  quindi  coesistere sullo stesso doppino (modem adatti a tale
scopo  sono  ad  es.  quelli  utilizzante la tecnica ADSL e VDSL). Un
aspetto  emerso  dalla consultazione riguarda il fatto che la rete di
accesso  prevede oggi il trasporto della telefonia vocale con tecnica
analogica  POTS  e  numerica  ISDN.  La normativa internazionale e lo
stato  attuale  della  tecnologia  consentono di realizzare l'accesso
condiviso  sia  nel  caso  POTS  sia  nel  caso  ISDN. Questa seconda
possibilita'   e'  stata  introdotta  in  alcuni  Paesi  europei  con
opportuni accorgimenti tecnici per evitare interferenze tra linee che
utilizzano  ADSL  su  POTS  e linee che utilizzano ADSL su ISDN. Allo
scopo  di  non  discriminare  gli  utenti  (il  cui  numero e' sempre
crescente)  connessi  tramite  linee ISDN, l'Autorita' ha ritenuto di
contemplare  la possibilita' di implementare entrambe le soluzioni, a
condizione che siano praticabili gli opportuni accorgimenti necessari
ad evitare interferenze dannose tra linee che gia' utilizzano ADSL su
POTS e le linee su cui si intende utilizzare ADSL su ISDN;
    14.  Un  altro  elemento  emerso  dalla consultazione riguarda il
fatto  che per l'implementazione dell'accesso condiviso e' necessario
utilizzare, sia nella terminazione d'utente sia nella centrale locale
pertinente,  uno  splitter  che  effettui gli opportuni filtraggi del
segnale  su doppino per evitare interferenze tra servizi di telefonia
vocale  e  servizi xDSL. Lo splitter e' quindi un dispositivo singolo
che  viene  utilizzato  da entrambi gli operatori. La scelta su quale
degli  operatori  in line sharing debba fornire lo splitter influenza
in  modo  determinante  tempi,  modi  e  costi di implementazione del
servizio   di   accesso  condiviso.  Su  tale  punto  l'Autorita'  ha
determinato  che  il  soggetto  che fornisce lo splitter, tanto nella
centrale   locale,   che  presso  la  terminazione  dell'utente,  sia
l'Operatore  che  richiede  il  servizio  di  accesso condiviso. Tale
scelta e' stata dettata dalle seguenti considerazioni:
      a) favorire   la   rapidita'  e  facilita'  di  implementazione
dell'accesso condiviso;
      b) ridurre i costi di implementazione;
      c) ridurre  gli  spazi  occupati  dagli splitter sia nelle aree
riservate   alla  co-locazione  che  sul  permutatore  dell'operatore
notificato;
      d) semplificare   le   attivita'   da  effettuare  in  caso  di
migrazione tra servizi shared access e full unbundling;
      e) scegliere  la  soluzione  che  presenta la maggiore analogia
strutturale  con il full unbundling e che quindi consente il riuso di
esperienza e procedure pregresse;
      f) ridurre  al  minimo i disservizi del cliente finale, facendo
in  modo  che  quest  ultimo  abbia  rapporti commerciali, per quanto
riguarda i servizi xDSL, unicamente con l'operatore che fornisce tali
servizi;
    15.  Nell'ambito  della  consultazione  sono  stati trattati temi
riguardanti  le  condizioni  economiche  di  offerta  del servizio di
accesso  condiviso. L'implementazione dell'accesso condiviso richiede
sia   elementi   della   rete   di   distribuzione   gia'  utilizzati
dall'operatore  notificato per la fornitura del servizio di telefonia
vocale,  sia  elementi  aggiuntivi  specifici  per  la  fornitura del
servizio di accesso condiviso (ad. es. splitter, cavi di raccordo tra
il  permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine
con  l'operatore  che  ha  richiesto  accesso condiviso). L'Autorita'
ritiene  che  le  condizioni  economiche  di  offerta  debbano essere
definite,  nel  rispetto  del  principio  dell'orientamento ai costi,
attribuendo all'operatore che richiede accesso condiviso solo i costi
incrementali  necessari per la predisposizione dell'accesso condiviso
ed  escludendo  i  costi  comuni in quanto gia' coperti dalle attuali
tariffe  per  i  servizi  di  telefonia.  Tra  i  costi  incrementali
l'Autorita' pone quelli necessari per:
      a) splitter (se fornito dall'operatore notificato);
      b) alimentazione  dello  splitter in centrale (solo nel caso di
splitter attivi);
      c) spazi  di  centrale  per alloggiamento splitter (nel caso di
splitter stand alone);
      d) cavi   di   raccordo   tra   il  permutatore  dell'operatore
notificato  e  il permutatore di confine con l'operatore che utilizza
il servizio di accesso condiviso;
      e) effettuazione  delle  permute necessarie ai collegamenti per
l'accesso condiviso;
      f) manutenzione addizionale necessaria per l'accesso condiviso;
      g) costi dell'implementazione della linea (qualora necessario);
      h) co-locazione  a  carico  dell'operatore che richiede accesso
condiviso, ove questi gia' non abbia co-locazione per altri fini;
    16.  L'Autorita'  ha  inoltre riscontrato, dalle risultanze della
consultazione, l'interesse da parte di alcuni operatori a valorizzare
il  ruolo  dell'accesso condiviso, inteso ad allargare l'accesso alla
rete  locale  ad  un  numero  di  soggetti maggiore di quanto non sia
possibile  con  il  full  unbundling, introducendo la possibilita' di
fornire  o  acquistare servizi wholesale basati appunto sull'utilizzo
di     linee    in    accesso    condiviso.    Sotto    un    profilo
contrattuale-gestionale,   l'introduzione   della   possibilita'   di
un'offerta  wholesale  pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli
operatori  coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente
finale:  l'operatore  notificato,  l'operatore titolare del contratto
con  il  cliente  finale e l'operatore che ha un contratto di accesso
disaggregato (condiviso) con l'operatore notificato e che fornisce il
servizio  intermedio. Appare peraltro opportuno specificare che, alla
luce del vigente regime autorizzatorio, la possibilita' di realizzare
offerte  di servizi wholesale e' riservata agli operatori titolari di
licenza individuale;
  Udita  la  relazione  finale  del Commissario ing. Vincenzo Monaci,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Definizione e riferimenti
  1.  Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente  provvedimento, si
intende per:
    a)  "accesso disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso
completamente  disaggregato  alla  rete locale e di accesso condiviso
alla  rete  locale,  di  cui ai successivi punti c) e d) del presente
articolo;
    b)  "sottorete  locale",  una rete locale parziale che collega il
punto  terminale  della  rete nella sede dell'abbonato ad un punto di
concentrazione  o  a un determinato punto di accesso intermedio della
rete pubblica fissa;
    c)  "servizio  di  accesso  completamente  disaggregato alla rete
locale",  il  servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla
rete  locale  o  alla  sottorete locale dell'operatore notificato che
autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla
coppia elicoidale metallica;
    d)  "servizio  di  accesso  condiviso",  il servizio che consiste
nella  fornitura dell'accesso alla porzione di spettro non utilizzata
per  servizi  di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica
in  rame della rete locale o della sottorete locale. In tale porzione
di  spettro,  l'operatore  che  ha richiesto l'accesso condiviso puo'
fornire  servizi  basati  su  tecnologia  xDSL,  mentre  la  porzione
inferiore allo spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura
al pubblico del servizio telefonico;
    e)  "operatore  notificato",  ogni organismo di telecomunicazioni
che  fornisce  reti  telefoniche  pubbliche fisse e presta servizi di
telecomunicazioni  accessibili  al  pubblico,  notificato come avente
notevole  forza di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
    f) "operatore licenziatario", ogni organismo di telecomunicazioni
titolare  di  una  licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2,
lettere  a)  e  b),  e  3  del decreto ministeriale 25 novembre 1997,
recante  "Disposizioni  per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni";
    g)  "licenza  individuale", un'autorizzazione rilasciata ai sensi
delle  disposizioni  vigenti  ad  un'impresa  per  il conferimento di
diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che,
se   del  caso,  possono  aggiungersi  a  quelli  dell'autorizzazione
generale; detta impresa non puo' esercitare i diritti di cui trattasi
in assenza di previo provvedimento;
    h)     "autorizzazione    generale",    un'autorizzazione    che,
indipendentemente  dal fatto di essere regolata da una disciplina per
categoria  o  da  una  normativa  generale  e di prevedere o meno una
registrazione,  e'  ottenuta su semplice denuncia di inizio attivita'
ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.
  2.   Le   definizioni   del   presente  articolo  integrano  e  non
sostituiscono  le  definizioni  recate  dalla  normativa  vigente  in
materia  di  accesso  disaggregato  alla rete locale, con particolare
riferimento  a  quelle  recate  dall'art.  1, comma 1, della delibera
2/00/CIR.
  3.  Le  definizioni  dei  termini  tecnici riportati nella presente
delibera   sono   contenute   nel  glossario  e  definizioni  annessi
all'allegato A.