L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua seduta della Commissione infrastrutture e reti del 29 novembre 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Nerwork Provision - ONP); Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 1/CIR/98, del 24 luglio 1998, recante "Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia"; Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"; Vista la comunicazione della Commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato; Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi"; Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet"; Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/CE del 25 maggio 2000 "relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocita'"; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali"; Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale"; Vista la propria delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, recante "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione"; Vista la propria delibera 14/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000"; Vista la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante "Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company"; Vista la propria delibera n. 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, recante "Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente"; Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Viste le risultanze della "consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso (shared access) nella rete locale in doppino e sul problema della gestione dello spettro (spectrum management) dei sistemi xDSL" avviata dall'Autorita' in data 27 giugno 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160; Vista la propria delibera n. 15/01/CIR del 25 luglio 2001, recante "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale"; Vista la propria lettera del 5 luglio 2001 indirizzata a Telecom Italia nella quale l'Autorita' ha invitato la Societa', nel provvedere alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001, a tener conto delle indicazioni contenute nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 5 dicembre 2000; Sentita la societa' Telecom Italia nel corso dell'audizione svoltasi il 19 ottobre 2001 nell'ambito del procedimento istruttorio relativo alla "valutazione dell'offerta di riferimento per il 2001" in merito all'opportunita' di inserire nell'offerta di riferimento il servizio di accesso condiviso; Considerato quanto segue: 1. La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, piu' specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale; 2. In particolare, l'art. 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato alla Commissione europea come "avente notevole forza di mercato" nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'Offerta di riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati all'art. 4 della stessa delibera, nonche' il relativo manuale di procedura ed una proposta di Service Level Agreement; 3. In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/CE, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il Regolamento fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri, circa i contenuti minimi dell'Offerta di riferimento di servizi di accesso disaggregato. Il predetto Regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordine e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato; 4. Il Regolamento n. 2887/2000/CE dispone per gli operatori notificati l'obbligo di pubblicare dal 31 dicembre 2000 un'offerta di riferimento per l'"accesso disaggregato alla rete locale", che comprende sia "... l'accesso completamente disaggregato alla rete locale ...", sia "... l'accesso condiviso alla rete locale ...". In base alle definizioni riportate nel Regolamento, l'"accesso completamente disaggregato alla rete locale" consiste nella "fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale (sub-loop unbundling) dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica". L'"accesso condiviso (shared access) alla rete locale" consiste invece nella "fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico"; 5. Il Regolamento n. 2887/2000/CE assegna, inoltre, alle Autorita' nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato; 6. Il Regolamento n. 2887/2000/CE all'art. 2 (b) indica come soggetti legittimati a richiedere la fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete locale, sia esso "full unbundling" o accesso condiviso, "il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE(7) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtu' della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato ad una rete locale"; 7. L'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR dispone che i soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale sono gli operatori licenziatari ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; 8. L'art. 2 della delibera n. 467/00/CONS dispone che la disciplina in materia di autorizzazioni generali si applica ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze; 9. La delibera n. 3/01/CIR integra l'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di "canale virtuale permanente"; 10. L'art. 4, comma 3, della delibera n. 15/01/CIR estende agli operatori autorizzati l'accesso ad offerte wholesale di servizi di accesso formulate da parte di OLO (Other Licensed Operator); 11. Allo scopo di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito all'implementazione delle modalita' di accesso condiviso per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione in doppino di rame con i sistemi xDSL, l'Autorita' ha attivato, in data 27 giugno 2001, una consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso e gestione dello spettro nella rete di distribuzione in doppino di rame. La scelta dell'Autorita' di avviare una consultazione pubblica e' maturata nell'ambito dell'attivita' dell'Unita' per il monitoraggio. con il consenso unanime degli operatori, sulla base dell'esigenza, diffusamente percepita, di definire ex ante alcune linee guida di natura tecnica ed economica. Dall'esame delle risultanze della consultazione sono emerse una serie di tematiche meritevoli di approfondimenti, di seguito richiamate; 12. Il servizio di accesso condiviso non richiede l'utilizzo di risorse scarse, ne' in termini di frequenze. ne' in termini di numerazione. L'Autorita' ha pertanto ritenuto di includere tra i soggetti aventi titolo a richiedere il servizio di accesso condiviso anche i soggetti titolari di autorizzazione generale, a condizione che essi assumano gli stessi oneri degli operatori licenziatari per quanto riguarda la fornitura agli utenti finali di servizi xDSL tramite accesso condiviso; 13. Il servizio di accesso condiviso si basa sul fatto che i servizi di telefonia vocale ed alcuni servizi a larga banda, trasmessi con tecnica xDSL, utilizzano diverse bande di frequenza e possono quindi coesistere sullo stesso doppino (modem adatti a tale scopo sono ad es. quelli utilizzante la tecnica ADSL e VDSL). Un aspetto emerso dalla consultazione riguarda il fatto che la rete di accesso prevede oggi il trasporto della telefonia vocale con tecnica analogica POTS e numerica ISDN. La normativa internazionale e lo stato attuale della tecnologia consentono di realizzare l'accesso condiviso sia nel caso POTS sia nel caso ISDN. Questa seconda possibilita' e' stata introdotta in alcuni Paesi europei con opportuni accorgimenti tecnici per evitare interferenze tra linee che utilizzano ADSL su POTS e linee che utilizzano ADSL su ISDN. Allo scopo di non discriminare gli utenti (il cui numero e' sempre crescente) connessi tramite linee ISDN, l'Autorita' ha ritenuto di contemplare la possibilita' di implementare entrambe le soluzioni, a condizione che siano praticabili gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare interferenze dannose tra linee che gia' utilizzano ADSL su POTS e le linee su cui si intende utilizzare ADSL su ISDN; 14. Un altro elemento emerso dalla consultazione riguarda il fatto che per l'implementazione dell'accesso condiviso e' necessario utilizzare, sia nella terminazione d'utente sia nella centrale locale pertinente, uno splitter che effettui gli opportuni filtraggi del segnale su doppino per evitare interferenze tra servizi di telefonia vocale e servizi xDSL. Lo splitter e' quindi un dispositivo singolo che viene utilizzato da entrambi gli operatori. La scelta su quale degli operatori in line sharing debba fornire lo splitter influenza in modo determinante tempi, modi e costi di implementazione del servizio di accesso condiviso. Su tale punto l'Autorita' ha determinato che il soggetto che fornisce lo splitter, tanto nella centrale locale, che presso la terminazione dell'utente, sia l'Operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Tale scelta e' stata dettata dalle seguenti considerazioni: a) favorire la rapidita' e facilita' di implementazione dell'accesso condiviso; b) ridurre i costi di implementazione; c) ridurre gli spazi occupati dagli splitter sia nelle aree riservate alla co-locazione che sul permutatore dell'operatore notificato; d) semplificare le attivita' da effettuare in caso di migrazione tra servizi shared access e full unbundling; e) scegliere la soluzione che presenta la maggiore analogia strutturale con il full unbundling e che quindi consente il riuso di esperienza e procedure pregresse; f) ridurre al minimo i disservizi del cliente finale, facendo in modo che quest ultimo abbia rapporti commerciali, per quanto riguarda i servizi xDSL, unicamente con l'operatore che fornisce tali servizi; 15. Nell'ambito della consultazione sono stati trattati temi riguardanti le condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso. L'implementazione dell'accesso condiviso richiede sia elementi della rete di distribuzione gia' utilizzati dall'operatore notificato per la fornitura del servizio di telefonia vocale, sia elementi aggiuntivi specifici per la fornitura del servizio di accesso condiviso (ad. es. splitter, cavi di raccordo tra il permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine con l'operatore che ha richiesto accesso condiviso). L'Autorita' ritiene che le condizioni economiche di offerta debbano essere definite, nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi, attribuendo all'operatore che richiede accesso condiviso solo i costi incrementali necessari per la predisposizione dell'accesso condiviso ed escludendo i costi comuni in quanto gia' coperti dalle attuali tariffe per i servizi di telefonia. Tra i costi incrementali l'Autorita' pone quelli necessari per: a) splitter (se fornito dall'operatore notificato); b) alimentazione dello splitter in centrale (solo nel caso di splitter attivi); c) spazi di centrale per alloggiamento splitter (nel caso di splitter stand alone); d) cavi di raccordo tra il permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine con l'operatore che utilizza il servizio di accesso condiviso; e) effettuazione delle permute necessarie ai collegamenti per l'accesso condiviso; f) manutenzione addizionale necessaria per l'accesso condiviso; g) costi dell'implementazione della linea (qualora necessario); h) co-locazione a carico dell'operatore che richiede accesso condiviso, ove questi gia' non abbia co-locazione per altri fini; 16. L'Autorita' ha inoltre riscontrato, dalle risultanze della consultazione, l'interesse da parte di alcuni operatori a valorizzare il ruolo dell'accesso condiviso, inteso ad allargare l'accesso alla rete locale ad un numero di soggetti maggiore di quanto non sia possibile con il full unbundling, introducendo la possibilita' di fornire o acquistare servizi wholesale basati appunto sull'utilizzo di linee in accesso condiviso. Sotto un profilo contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilita' di un'offerta wholesale pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente finale: l'operatore notificato, l'operatore titolare del contratto con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso disaggregato (condiviso) con l'operatore notificato e che fornisce il servizio intermedio. Appare peraltro opportuno specificare che, alla luce del vigente regime autorizzatorio, la possibilita' di realizzare offerte di servizi wholesale e' riservata agli operatori titolari di licenza individuale; Udita la relazione finale del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizione e riferimenti 1. Ai fini delle disposizioni del presente provvedimento, si intende per: a) "accesso disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale e di accesso condiviso alla rete locale, di cui ai successivi punti c) e d) del presente articolo; b) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica fissa; c) "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale", il servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; d) "servizio di accesso condiviso", il servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla porzione di spettro non utilizzata per servizi di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica in rame della rete locale o della sottorete locale. In tale porzione di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso puo' fornire servizi basati su tecnologia xDSL, mentre la porzione inferiore allo spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico del servizio telefonico; e) "operatore notificato", ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318; f) "operatore licenziatario", ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; g) "licenza individuale", un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non puo' esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento; h) "autorizzazione generale", un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, e' ottenuta su semplice denuncia di inizio attivita' ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso. 2. Le definizioni del presente articolo integrano e non sostituiscono le definizioni recate dalla normativa vigente in materia di accesso disaggregato alla rete locale, con particolare riferimento a quelle recate dall'art. 1, comma 1, della delibera 2/00/CIR. 3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel glossario e definizioni annessi all'allegato A.