IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito  del  presente  atto  e  in  conformita'  al  parere reso dal
comitato  direttivo  dell'Agenzia  delle  Entrate nella seduta del 30
novembre 2001;
                              Dispone:
  1. Soppressione dei centri di servizio.
    1.1.  Sono  soppressi, alle date di seguito indicate, i centri di
servizio delle imposte dirette e indirette:
      a) 31 dicembre 2001: Milano, Palermo, Pescara, Roma e Venezia;
      b) 30 aprile 2002: Bologna e Salerno;
      c) 30 giugno 2002: Cagliari, Genova, Torino e Trento;
      d) 31 dicembre 2002: Bari.
    1.2.  Escluse  quelle  trasferite  ai  centri operativi di cui al
punto  2,  le  attivita'  gia'  svolte  dai  centri  di servizio sono
attribuite,  secondo  il criterio della competenza territoriale, agli
uffici  locali  o, dove questi ultimi non sono stati ancora attivati,
agli uffici distrettuali delle imposte dirette.
    1.3.  Con  proprio provvedimento il direttore regionale individua
gli  uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi
e  per  quelli pendenti con il concessionario della riscossione e con
la ragioneria provinciale dello Stato.
  2. Istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia.
    2.1.  Sono  istituti, quali strutture di livello dirigenziale, il
centro  operativo  di  Venezia  e  il  centro operativo di Pescara. I
predetti  centri  sono attivati il 1 gennaio 2002. I centri operativi
dipendono,  rispettivamente,  dalle  direzioni regionali del Veneto e
dell'Abruzzo  ed  operano  sotto  il  coordinamento  funzionale della
direzione centrale gestione tributi.
    2.2.  Il  centro  operativo  di  Venezia  supporta l'attivita' di
liquidazione  automatizzata  delle  dichiarazioni e cura, a tal fine,
gli aspetti di seguito indicati:
      a) analisi  del  funzionamento  delle  procedure  di  controllo
automatizzato  delle  dichiarazioni  ai  sensi  dell'art.  36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
      b) controllo   preventivo   degli   esiti   della  liquidazione
automatizzata;
      c) controlli  di  qualita'  su  comunicazioni di irregolarita',
ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata;
      d) controllo   delle  dichiarazioni  presentate  a  seguito  di
ravvedimento operoso;
      e) iscrizione  a ruolo, nei casi di urgenza o indifferibilita',
dei   tributi  derivanti  dalle  dichiarazioni  e  irrogazione  delle
relative sanzioni.
    2.3. Il centro operativo di Pescara cura le seguenti attivita':
      a) controllo  delle  richieste di rimborso in conto fiscale per
le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;
      b) controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali;
      c) controllo  delle  comunicazioni  provenienti da Stati esteri
riguardanti  i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti
in Italia;
      d) gestione  dei rimborsi a non residenti in materia di crediti
d'imposta sui dividendi e di imposta sul valore aggiunto;
      e) gestione  delle  competenze  gia'  demandate all'ufficio del
registro concessioni governative di Roma e successivamente trasferite
all'ufficio di Roma 2;
      f) gestione   delle   comunicazioni   relative  alle  spese  di
ristrutturazione edilizia;
      g) acquisizione   dei  dati  dei  questionari  degli  studi  di
settore;
      h) rimborsi  ai  Comuni  dell'imposta  comunale  sugli immobili
relativa all'anno 1993;
      i) sgravi   e   rimborsi   derivanti   dal   contenzioso  sulle
dichiarazioni relative agli anni di imposta 1992 e precedenti;
      j)   ricezione  della  documentazione  cartacea  relativa  alle
predette attivita'.
    2.4. I centri operativi curano inoltre:
      a) la  ricezione  delle  dichiarazioni presentate alle banche e
alle poste;
      b) l'esecuzione  dei  controlli di qualita' sulle dichiarazioni
trasmesse dalle banche e dalle poste;
      c) lo svolgimento delle attivita' connesse al controllo formale
delle  dichiarazioni  relative agli anni di imposta fino al 1997, non
completate  alla data di soppressione di ciascun centro di servizio e
non  assegnate ad altri uffici dal direttore regionale secondo quanto
previsto al punto 1.3.
    2.5. Gli adempimenti indicati al punto 2.4 sono curati dal centro
operativo   di   Venezia   con   riferimento  all'attuale  competenza
territoriale  dei  centri  di  servizio  di  Bologna, Genova, Milano,
Torino,  Trento  e  Venezia  e  dal  centro  operativo di Pescara con
riferimento  all'attuale  competenza  dei centri di servizio di Bari,
Cagliari, Palermo, Pescara, Roma e Salerno.
    2.6.   I  centri  operativi  si  avvalgono  dei  poteri  previsti
dall'art.  32,  primo  comma,  numeri  3,  4,  5 e 6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600.  Per il
controllo,  la  revoca  o il diniego dei crediti d'imposta concessi o
fruiti  dalle  imprese  si  applicano le disposizioni contenute negli
articoli 7  e  8 del decreto ministeriale 3 agosto 1998, n. 311. Alle
domande  presentate  dai  non residenti per il rimborso di ritenute e
crediti d'imposta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 38
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.  Per  i  rimborsi ai comuni dell'imposta comunale sugli immobili
relativa  al  1993 si applicano le disposizioni contenute nel decreto
interministeriale 24 settembre 1999, n. 367.
  3. Centri di assistenza telefonica.
    3.1.  Sono  istituiti, quali strutture di livello dirigenziale, i
centri  di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Salerno,
Torino  e  Venezia.  I  centri  di  Cagliari, Pescara, Roma, Torino e
Venezia  sono  attivati  il  1  gennaio 2002. Il centro di Salerno e'
attivato il 2 maggio 2002.
    3.2.  I centri di assistenza telefonica dipendono dalle direzioni
regionali  della  Sardegna,  dell'Abruzzo, del Lazio, della Campania,
del   Piemonte  e  del  Veneto  ed  operano  sotto  il  coordinamento
funzionale della direzione centrale gestione tributi.
    3.3.  I  centri  di  assistenza  telefonica  svolgono  i seguenti
compiti:
      a) forniscono informazioni su scadenze ed obblighi fiscali e su
iscrizioni a ruolo, avvisi di irregolarita' e rimborsi;
      b) dispongono  l'annullamento  degli atti amministrativi di cui
accertano l'illegittimita';
      c) forniscono   informazioni,   tecniche   e   normative,   per
l'utilizzo dei servizi telematici internet e per l'applicazione degli
studi di settore e dei parametri;
      d)  curano  l'assistenza telefonica specialistica nei confronti
di  professionisti,  CAF, associazioni di categoria, grandi imprese e
altri   contribuenti  che  presentano  problematiche  di  particolare
complessita'.
    3.4.  All'interno  dei  centri  di  assistenza telefonica possono
essere realizzati dei centri di risposta multicanale, quali strumenti
di  diversificazione  delle  modalita'  di  accesso  al servizio e di
risposta ai quesiti.
  4.  Modifica  all'organizzazione  interna  della Direzione centrale
rapporti con enti esterni e della Direzione centrale amministrativa.
    4.1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  la  Direzione centrale
rapporti  con  enti esterni si articola nei settori e negli uffici di
seguito   indicati   con  le  relative  attribuzioni;  alla  predetta
Direzione   centrale  possono  essere  assegnati  due  dirigenti  con
funzioni di assistente di direzione.
  Ufficio del direttore centrale:
    segreteria del direttore centrale;
    attivita'  di  supporto  tecnico-amministrativo  per  l'esercizio
delle  funzioni  attribuite  al  direttore  centrale e per l'adozione
degli atti di sua competenza;
    controllo di gestione della Direzione centrale;
    formulazione  della  proposta complessiva di piano e di programma
per le attivita' svolte a livello territoriale rientranti nell'ambito
di competenza della Direzione centrale.
Settore  rapporti  con gli intermediari ed i concessionari il settore
                si articola nei seguenti tre uffici:
  Rapporti con gli intermediari:
    gestione  del  rapporto  convenzionale con gli intermediari della
riscossione;
    gestione  delle convenzioni stipulate per l'acquisizione dei dati
necessari  per  la  liquidazione  dei  tributi  e  monitoraggio della
qualita' dei dati;
    gestione dei compensi agli intermediari ed ai concessionari;
  Rapporti con i concessionari:
    determinazione degli ambiti territoriali;
    conferimento  del servizio di riscossione e gestione del rapporto
con i concessionari;
  Procedure esecutive:
    monitoraggio   ed   iniziative   di  impulso  dell'attivita'  dei
concessionari  ai  fini  del  contrasto  ai  fenomeni  di evasione da
riscossione;
  Ispettorato per i concessionari e gli intermediari:
    attivita'   di   controllo   e   vigilanza   nei   confronti  dei
concessionari e degli intermediari del servizio di riscossione;
    attivita'  di coordinamento ed indirizzo per lo svolgimento delle
verifiche ispettive;
    al  predetto  Ispettorato sono addetti tre dirigenti con funzioni
ispettive.
Settore  servizi  e convenzioni - il settore si articola nei seguenti
                             due uffici:
  Contratti di servizio ad enti:
    promozione  dei servizi di gestione operativa, di consulenza e di
formazione agli enti in materia di applicazione di tributi propri;
    stipula  delle  convenzioni  con  gli enti per lo svolgimento dei
predetti servizi;
  Assistenza agli enti:
    consulenza per l'applicazione dei tributi locali;
    progettazione  di  attivita'  formative  in  materia  di  tributi
locali.
  Settore giochi - il settore si articola nei seguenti tre uffici:
  Gestione giochi:
    applicazione della normativa concernente i giochi;
  Gestione manifestazioni a premio:
    applicazione  della  normativa  concernente  le  manifestazioni a
premio;
  Rapporti con i gestori dei giochi:
    definizione  delle  concessioni  concernenti  le manifestazioni a
premio e i giochi;
    gestione delle concessioni e rapporti con i gestori.
  Gli  uffici indicati al presente punto esercitano, oltre ai compiti
specifici  di  ciascuno  di essi, le competenze indicate al punto 4.2
del provvedimento del 23 febbraio 2001.
    4.2 A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'ufficio analisi
comparative e programmazione della Direzione centrale amministrativa;
le  relative  competenze sono attribuite all'ufficio gare e contratti
della medesima Direzione centrale.
                            Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento  contiene  una serie di disposizioni di
carattere   organizzativo,   di  seguito  illustrate.  Il  testo  del
provvedimento  e'  stato  oggetto  di  preventiva  informazione  alle
organizzazioni sindacali.
                Soppressione dei centri di servizio.
  A  seguito  della  riforma  tributaria  del  1973,  il numero delle
dichiarazioni   che   affluiva   agli   uffici   dell'Amministrazione
finanziaria  era enormemente aumentato. Per gestire al meglio la mole
dei  documenti  cartacei  vennero  istituiti  nel  1980  i  centri di
servizio delle imposte dirette (art. 8 della legge 24 aprile 1980, n.
146). I centri avevano il compito di:
    ricevere  le dichiarazioni e i certificati sostitutivi presentati
ai fini delle imposte sul reddito;
    provvedere  alla  liquidazione  ex  art.  36-bis  del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 600 del 1973 delle imposte dovute ed
ai  connessi controlli, all'esecuzione dei rimborsi e alla formazione
dei  ruoli  di  pagamento,  nonche'  al controllo dei versamenti alle
esattorie e alle banche;
    gestire   gli  archivi  delle  dichiarazioni  e  dei  certificati
sostitutivi.
  L'ubicazione,  la  competenza territoriale e le funzioni dei centri
di servizio vennero definiti con il successivo decreto del Presidente
della  Repubblica  28 novembre 1980, n. 787, che ne fissava il numero
in quattordici.
  Negli  ultimi  anni, le esigenze che avevano portato alla creazione
dei   centri  di  servizio  sono  progressivamente  venute  meno.  Le
procedure  telematiche, introdotte con i provvedimenti di riforma del
sistema fiscale emanati in base alle deleghe contenute nella legge n.
662 del 1996, stanno infatti progressivamente portando alla scomparsa
della  carta.  Inoltre,  con le nuove procedure la liquidazione delle
dichiarazioni viene gestita in modo automatizzato a livello centrale.
Gia'  da tempo, percio', l'Amministrazione finanziaria aveva preso in
considerazione  la  possibilita'  di  rivedere la scelta compiuta con
l'istituzione  dei  centri  di servizio. Come prima iniziativa in tal
senso,   l'Amministrazione   aveva   stabilito   di  non  dare  corso
all'attivazione  delle  due  strutture  (Firenze  e  Bergamo) tuttora
mancanti per arrivare al previsto numero di quattordici.
  In  realta', dal 1 gennaio 1998 i centri avevano visto ampliarsi le
loro  competenze,  venendo  ridenominati  centri  di  servizio  delle
imposte dirette e indirette: con decreto direttoriale del 29 dicembre
1997  erano stati infatti attribuiti ai centri compiti fino ad allora
svolti  dalle  sezioni  staccate  delle  direzioni  regionali e dagli
uffici  IVA.  Questa  era  stata  pero'  una soluzione "tecnica" (tra
l'altro  datata,  visto che era stata prevista dalla legge di riforma
dell'Amministrazione  finanziaria  n.  358 del 1991), tesa ad evitare
che  l'avvio dei nuovi uffici delle entrate venisse compromesso dalla
necessita'  di  far  fronte  ad  una  serie  di  attivita'  di natura
tecnica-operativa.
  Il   regolamento  di  amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate
prevede,  tra  le  disposizioni transitorie, che i centri di servizio
rimangano  operativi  fino all'esaurimento delle lavorazioni relative
all'anno di imposta 1997 o, in alternativa, fino al momento in cui il
completamento  di  tali  attivita'  venga attribuito ad altri uffici.
Questo  limite temporale e' motivato dal fatto che le nuove procedure
telematiche si applicano dall'anno di imposta 1998.
  Coerentemente  con  questa disposizione il presente atto dispone la
soppressione   dei   centri  di  servizio,  secondo  una  graduazione
cronologica   che  tiene  conto  dello  stato  di  avanzamento  delle
lavorazioni   delle  attivita'  di  post-liquidazione  relative  alle
annualita'  fino  al  1997,  e  stabilisce  che  le residue attivita'
connesse  a tali lavorazioni vengano attribuite a due uffici di nuova
istituzione.
  In  particolare,  sono  soppressi  il  31 dicembre 2001 i centri di
Roma, Milano, Palermo, Pescara e Venezia. Gli immobili che ospitano i
centri  di  Roma  e  Milano,  condotti  in locazione passiva, saranno
restituiti   alla   proprieta';   gli   altri  tre  immobili  saranno
riutilizzati  dall'Agenzia. Il 30 aprile 2002 sono soppressi i centri
di  Bologna e Salerno. Tutti gli altri centri saranno soppressi il 30
giugno  2002,  ad eccezione di quello di Bari, che presenta un carico
di  arretrati piu' pesante e che pertanto sara' chiuso il 31 dicembre
2002. Non si dara' luogo, naturalmente, all'attivazione dei centri di
Firenze e Bergamo.
  Come detto, gran parte delle competenze dei centri di servizio sono
venute  meno con l'adozione delle modalita' di invio telematico delle
dichiarazioni  e dei versamenti. Le residue competenze - ad eccezione
delle  gia'  ricordate  attivita'  connesse  alla  liquidazione delle
dichiarazioni  fino  al 1997 e di altre attivita' indicate al punto 2
del  provvedimento  - passano agli uffici locali, secondo il criterio
della  competenza  territoriale. Si tratta, ad esempio, del controllo
formale  delle  dichiarazioni (art. 36-ter del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 600 del 1973), degli accertamenti automatizzati
(art.  41-bis  dello stesso decreto del Presidente della Repubblica),
dei  rimborsi  su  istanza (articoli 37-38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973).
  Al  fine  di  assicurare una razionale distribuzione dei carichi di
lavoro,   si  prevede  tuttavia  che,  per  i  rapporti  pendenti  in
specifiche  materie  (rimborsi,  rapporti con il concessionario della
riscossione   e  con  la  ragioneria  provinciale  dello  Stato),  il
direttore  regionale  possa  individuare  con  proprio  provvedimento
l'ufficio competente alla trattazione.
       Istituzione dei centri operativi di Venezia e Pescara.
  Sono   istituiti   due   nuovi  uffici,  di  livello  dirigenziale,
denominati  centri  operativi  di  Venezia  e  Pescara.  Ad essi sono
affidati sia lo stralcio delle attivita' di post liquidazione fino al
1997,  sia  altre  lavorazioni  (alcune  gia'  svolte  dai  centri di
servizio  o  da  altri  uffici, altre nuove) che si ritiene opportuno
gestire  in  modo  accentrato.  Le  nuove  strutture  dipendono dalle
direzioni  regionali  del  Veneto  e dell'Abruzzo ed operano sotto il
coordinamento funzionale della Direzione centrale gestione tributi.
  I  nuovi  uffici  saranno  operativi  dal 1 gennaio 2002 e verranno
ubicati  negli  stessi  immobili che ospitano i sopprimendi centri di
servizio   di   quelle  due  citta':  in  tal  modo  sara'  possibile
riutilizzare  completamente  i due immobili, di proprieta' demaniale,
che  attualmente  sono  in parte occupati da due centri di assistenza
telefonica  e,  per quanto riguarda Pescara, da uno dei due uffici di
quella citta'.
  Il   presente   atto   contiene   l'indicazione   analitica   delle
attribuzioni dei due uffici.
  In particolare, il centro operativo di Venezia supporta l'attivita'
di  liquidazione  automatizzata  delle dichiarazioni (art. 36-bis del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973): individua
le  criticita'  presenti nelle procedure di controllo automatizzato e
gli  eventuali  interventi di miglioramento da adottare e provvede al
controllo  preventivo  degli esiti della liquidazione ed al controllo
di  qualita'  dei  provvedimenti  che  da essa derivano. Si tratta di
attivita'  oggi  non  previste, ma che potranno rivelarsi molto utili
per  ridurre  al minimo l'invio di comunicazioni di irregolarita' con
dati  errati e limitare l'afflusso dei contribuenti presso gli uffici
locali per le richieste di correzione.
  L'Ufficio  provvede  anche all'acquisizione di una piccola quota di
dichiarazioni, e precisamente quelle che vengono presentate a seguito
di ravvedimento operoso; tale attivita' costituira' anche un banco di
prova  per  valutare,  in  prospettiva,  la  possibilita'  di  curare
all'interno  dell'Agenzia l'acquisizione delle dichiarazioni che oggi
affluiscono a banche e poste.
  L'Ufficio  provvede  infine  ad iscrivere a ruolo le imposte dovute
nei  casi di urgenza o indifferibilita', quali l'esistenza di fondato
pericolo  per  la  riscossione  o la necessita' di insinuazione nelle
procedure fallimentari.
  Il centro operativo di Pescara cura invece le seguenti attivita':
Controllo  delle  richieste  di  rimborso  in  conto fiscale (decreto
ministeriale n. 567 del 28 dicembre 1993), sia per le imposte dirette
                           che per l'IVA.
  Il  controllo, che attualmente e' curato rispettivamente dai centri
di  servizio  (imposte  dirette)  e  dagli uffici locali (IVA), viene
esteso  al  riscontro dell'effettiva indicazione in dichiarazione dei
crediti che vengono compensati.
  Una  gestione unitaria di tale attivita' e' vantaggiosa per diversi
motivi:
    i  concessionari  della  riscossione,  che ricevono le domande di
rimborso,   hanno  un  unico  interlocutore,  con  il  quale  possono
colloquiare   in   via  telematica,  evitando  la  movimentazione  di
documentazione cartacea;
    puo'  essere meglio contrastata una delle forme piu' insidiose di
truffa   in   tale   settore,  consistente  nella  costituzione,  sul
territorio  nazionale, di una pluralita' di societa' non operative al
solo fine di chiedere rimborsi in conto fiscale (oggi, in presenza di
diversi   soggetti  che  curano  il  controllo  delle  richieste,  e'
difficile   tenere   sotto   controllo  il  fenomeno  e  contrastarlo
efficacemente);
    e'  piu'  semplice  il  controllo  della  validita' delle polizze
fidejussorie,  grazie  alla  possibilita' di un colloquio diretto con
l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP);
    sono  agevolati  i  rapporti  con  la  struttura  di gestione dei
versamenti  unificati,  ai fini dei controlli del rispetto dei limiti
previsti.
    Controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali.
  I  crediti  di  imposta,  che  vengono  indicati  nel quadro RU del
modello  Unico,  consistono  in un bonus da scontare per il pagamento
dei tributi e dei contributi. Non sono sottoposti ad autorizzazione o
concessione  da  parte  degli  uffici: il contribuente autoliquida il
credito  d'imposta  e lo utilizza secondo la previsione delle singole
leggi istitutive.
  Si distinguono due categorie principali di credito d'imposta:
    crediti  attribuiti  ad  imprese operanti in settori di attivita'
specifici (ad esempio: autotrasportatori, distributori di carburanti,
eccetera);
    crediti  destinati  alla  generalita'  delle  imprese, con alcune
esclusioni,  ma  limitati  a specifici interventi (nuovi investimenti
e/o  nuova  occupazione),  di  regola  nelle  aree  svantaggiate  del
territorio nazionale.
  Per  comprendere  la rilevanza del fenomeno si pensi che nel quadro
RU  del  modello  Unico  2001  sono  indicati piu' di 20 tipologie di
crediti d'imposta.
  Le  ragioni  a favore di una gestione centralizzata di tali crediti
sono le seguenti:
    complessita'  della normativa di riferimento, che e' estremamente
frastagliata  e  disorganica  e che richiede pertanto una particolare
specializzazione;
    necessita'  di  conoscenze  che  vanno  al di la' della normativa
tributaria,  in quanto investono svariati settori, quali la normativa
comunitaria,  il  diritto  del  lavoro,  le norme sulla sicurezza dei
posti di lavoro;
    necessita'  di  una  rilevazione  sistematica  del  fenomeno,  in
funzione   dei  successivi  controlli  sulla  spettanza  del  credito
autoliquidato dal contribuente;
    esigenza   di   assicurare   il  monitoraggio  del  fenomeno,  in
considerazione  della  sua  importanza nell'ambito delle strategie di
politica economica.
Controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti
 i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia.
  Tali  documenti,  che  provengono  da fonti estere diverse, in base
alle  convenzioni per evitare le doppie imposizioni, sono attualmente
archiviati  presso  il  centro  di  servizio di Roma, ma non sono mai
stati   acquisiti.   La  giacenza  attuale  ammonta  a  circa  80.000
documenti.
               Gestione dei rimborsi a non residenti.
  Si tratta di due tipologie di rimborsi.
    a) Ritenute  e  crediti  d'imposta  sui  dividendi  corrisposti a
residenti all'estero.
  Alcuni  trattati  contro  le  doppie  imposizioni  prevedono  che i
residenti  in  uno  Stato,  che  percepiscono  dividendi  erogati  da
societa'  residenti  nell'altro  Stato  contraente, abbiano diritto a
ricevere  da  quest'ultimo  il rimborso di un importo pari al credito
d'imposta  sui  dividendi  spettante  ai  residenti  di  tale  Stato;
prevedono  inoltre  la  possibilita'  di  ottenere  il rimborso della
maggiorazione  di  conguaglio  pagata dalla societa' che ha erogato i
dividendi.
  I  trattati  prevedono  un  generico  diritto  al  rimborso,  senza
precisare le modalita' dello stesso: l'Amministrazione finanziaria ha
ritenuto  applicabile  la norma generale sui rimborsi d'imposta (art.
38  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973); ne
consegue  che  la  competenza  a provvedere sulle istanze di rimborso
attualmente  e'  dei  centri  di  servizio. Precedentemente l'istanza
poteva  essere  presentata  anche  allo Schedario generale dei titoli
azionari, soppresso con decreto direttoriale dell'11 agosto 1998.
    b) Rimborsi IVA.
  La  disciplina  dei  rimborsi  IVA  ai  non  residenti e' contenuta
nell'art.  38-ter  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972: la norma offre ai non residenti, entro determinati limiti e
condizioni,  la possibilita' di recuperare l'imposta relativa ai beni
e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa.
  In  precedenza  l'istanza  di  rimborso doveva essere presentata al
soppresso  secondo  ufficio IVA di Roma ed e' poi passata all'ufficio
di  Roma  6. Si tratta di una anomalia, in quanto l'ufficio di Roma 6
e' l'unico in Italia ad essere gravato da tale incombenza.
  Per   entrambe  le  tipologie  di  rimborso  esiste  una  serie  di
problematiche, che possono essere risolte con una gestione unitaria e
specializzata:
    complessita'  della  materia,  che  investe delicate questioni di
rapporti tra gli Stati dell'Unione europea;
    esigenza  di  garantire agli interlocutori esteri, ovvero ai loro
intermediari  italiani, un unico referente in Italia, che disponga di
una   struttura   informatizzata   e   di   personale   con   elevata
specializzazione nella specifica materia;
    opportunita'   di  prevedere  una  corsia  preferenziale  per  il
pagamenti dei rimborsi.
Gestione  delle  competenze gia' demandate all'ufficio del   registro
                      concessioni governative.
  Anche in questo caso si tratta di attivita' che vengono gia' curate
in   modo   unitario   a  livello  nazionale:  esse,  precedentemente
accentrate  presso  lo  specifico  ufficio del registro di Roma, sono
state  successivamente  affidate, sempre in esclusiva, all'ufficio di
Roma 2, dando
luogo  cosi'  alla  stessa  peculiarita'  rilevata,  con  riferimento
all'ufficio di Roma 6, per i rimborsi IVA a non residenti.
Gestione    delle    comunicazioni    relative    alle    spese    di
                    ristrut  turazione edilizia.
  L'attivita'  ha  carattere transitorio, essendo legata alla vigenza
dell'agevolazione,  che  pero',  dopo essere stata introdotta per due
anni  con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' gia' stata
piu' volte prorogata.
    Acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore.
  Anche  questa  attivita'  ha  carattere  transitorio,  in quanto e'
destinata ad esaurirsi quando saranno stati approvati tutti gli studi
di settore.
                    Rimborsi dell'ICI ai comuni.
  Si  tratta  della  particolare  attivita',  limitata all'anno 1993,
prevista dal decreto interministeriale del 24 settembre 1999.
           Sgravi e rimborsi da contenzioso fino al 1992.
  Si  tratta degli sgravi che derivano da decisioni delle Commissioni
tributarie  e che, in considerazione del loro numero ridotto, possono
essere   piu'   opportunamente  gestite  in  modo  unitario  anziche'
suddivise tra gli uffici locali.
Ricezione  della  documentazione  cartacea  relativa  alle   predette
                             attivita'.
  Si tratta di:
    richieste di crediti di imposta;
    comunicazioni provenienti da Stati esteri;
    richieste  di  rimborso  di  ritenute  e  crediti  d'imposta  sui
dividenti corrisposti a residenti all'estero;
    richieste di detrazione per ristrutturazioni edilizie;
    questionari degli studi di settore.
  Sono  infine attribuite ad entrambi gli uffici, secondo un criterio
di competenza territoriale, le seguenti ulteriori attivita':
Ricezione delle dichiarazioni presentate alle banche e alle   poste.
  Per  i contribuenti che non si avvalgono dei servizi telematici, la
trasmissione  delle  dichiarazioni  viene  effettuata  dalle banche e
dalle poste. I predetti enti, dopo aver effettuato l'acquisizione dei
dati,  trasmettono  i relativi supporti cartacei all'Agenzia. La loro
archiviazione  viene  accentrata  presso gli ex centri di servizio di
Venezia e Pescara, che presentano spazi idonei.
Esecuzione  dei controlli di qualita' sulle dichiarazioni   trasmesse
                         da banche e poste.
  I controlli sono previsti da apposite convenzioni. La loro gestione
accentrata  evita una laboriosa attivita' di fotocopiatura e consegna
delle  dichiarazioni alla societa' esterna attualmente incaricata dei
predetti controlli (si tratta di decine di migliaia di fotocopie ogni
anno).   Ciascun   centro   operativo   curera'   i  controlli  sulle
dichiarazioni che riceve.
Attivita'   conseguenti  al  controllo  formale  delle  dichiarazioni
relative agli anni di imposta fino al 1997 non ultimate dai centri di
          servizio che vengono di volta in volta soppressi;
  resta  ferma  la  possibilita',  per  il  direttore  regionale,  di
individuare   l'ufficio  competente  in  materia  di  rimborsi,  come
precisato al punto 1.3 del provvedimento.
  Come  gia'  ricordato,  il  trasferimento ad altri uffici di queste
attivita'   a   stralcio  e'  previsto  dall'art.  7,  comma  2,  del
regolamento di amministrazione dell'Agenzia.
  Per  disciplinare  lo  svolgimento  delle  attivita' assegnate alle
nuove   strutture   dovranno  essere  emanate  successive  istruzioni
operative.  In particolare dovra' essere disciplinata la gestione del
contenzioso  conseguente alle attivita' a stralcio, in previsione del
venir  meno  della  procedura  speciale  prevista,  per i sopprimendi
centri  di  Servizio,  dall'art.  10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 787 del 1980.
                  Centri di assistenza telefonica.
  Il    provvedimento   istituisce,   come   strutture   di   livello
dirigenziale, i centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara,
Roma,   Torino,  Venezia  e  Salerno.  I  primi  cinque  centri,  che
attualmente  operano,  come  strutture  di  livello non dirigenziale,
all'interno  della  direzione regionale del Lazio (Roma) e dei centri
di servizio (gli altri quattro), assumono la nuova veste il 1 gennaio
2002.  Il  centro  di  assistenza  telefonica  di Salerno entrera' in
funzione  dopo  la  soppressione  del  centro  di  servizio di quella
citta'.
  I  centri  di  assistenza  telefonica  dipendono  dalle  rispettive
direzioni  regionali  ed  operano  sotto  il coordinamento funzionale
della  Direzione  centrale gestione tributi. L'elevazione al rango di
struttura   dirigenziale   e'  motivata  dalla  delicatezza  e  dalla
complessita' delle funzioni affidate al responsabile del centro.
  Tali  funzioni  vengono  ulteriormente  ampliate  con  il  presente
provvedimento,  il  quale  prevede  che i centri di assistenza, oltre
alle  attuali  attribuzioni,  forniscano  anche  ausilio,  tecnico  e
normativo,  sulle  procedure di compilazione e invio telematico delle
dichiarazioni  e  per  l'applicazione  dei parametri e degli studi di
settore,  nonche'  assistenza specialistica ad utenza qualificata. Si
prevede   inoltre  la  realizzazione,  al  loro  interno,  di  centri
multicanale  (contact  center),  per  diversificare  le  modalita' di
accesso al servizio e di risposta ai quesiti.
  L'estensione  dell'assistenza  ai servizi telematici (attivita' che
in  parte  viene  gia'  svolta  dai  call center anche in mancanza di
un'attribuzione ufficiale) appare molto utile all'utenza, in quanto i
quesiti  possono  essere  risolti  in  maniera  piu'  puntuale  se il
consulente telefonico possiede, oltre alle conoscenze tecniche, anche
quelle relative alla normativa tributaria.
Modifica all'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti
     con enti esterni e della Direzione centrale amministrativa.
  Con decorrenza dal 1 gennaio 2002 viene modificata l'organizzazione
interna  della  Direzione centrale rapporti con enti esterni, al fine
di  renderla piu' rispondente alle effettive esigenze della struttura
ed ai suoi compiti istituzionali.
  La  modifica  interviene  dopo  quasi un anno di operativita' della
struttura.  In tale periodo e' stato possibile verificare che la mole
di  adempimenti  in  materia  di  rapporti  con i concessionari e gli
intermediari rende onerosa e complessa l'attivita' dell'unico ufficio
al  quale  sono oggi attribuite tali incombenze. Del resto, le regole
che  disciplinano  il  rapporto convenzionale con le due tipologie di
soggetti  sono  diverse  tra  loro. E' emersa dunque la necessita' di
sdoppiare  l'attuale  ufficio  in  due  strutture  distinte  (ufficio
rapporti   con   gli   intermediari   e   ufficio   rapporti   con  i
concessionari), creando inoltre uno specifico settore che ne assicuri
il  coordinamento.  All'ufficio  rapporti  con gli intermediari viene
affidata  la gestione dei compensi spettanti ad entrambe le tipologie
di  soggetti  convenzionati,  al  fine  di  mantenere  concentrata in
un'unica   struttura   l'analisi   e   la   gestione  dei  meccanismi
economico-finanziari   che   sovrintendono  alla  determinazione  dei
compensi stessi.
  Nell'ambito  del  nuovo  settore  rapporti con gli intermediari e i
concessionari  viene inserito anche l'ufficio procedure esecutive, la
cui   attivita'  presenta  significative  connessioni  con  l'ufficio
rapporti con i concessionari.
  Per  quanto  riguarda  poi l'attuale settore servizi e convenzioni,
esso  viene  a ricomprendere l'ufficio contratti di servizio ad enti,
gia' dipendente dal settore stesso, e l'ufficio assistenza agli enti.
Sono  evidenti  le esigenze di coordinamento delle due strutture, dal
momento   che   gran  parte  delle  attivita'  della  prima  di  esse
(contratti) si concretizza in adempimenti della seconda (assistenza).
  Al  fine di ridurre al minimo l'impatto delle modifiche proposte in
termini  di  aumento  del  numero  delle  posizioni  dirigenziali, si
prevede  infine  la  riduzione  -  da tre a due - degli assistenti di
direzione.  Rimangono  invariati e con le attuali attribuzioni, oltre
all'ufficio del Direttore centrale, il settore giochi e l'Ispettorato
per i concessionari e gli intermediari.
  Un'altra  modifica,  sempre con decorrenza 1 gennaio 2002, riguarda
la  Direzione  centrale amministrativa, all'interno della quale viene
soppresso l'ufficio analisi comparative e programmazione, trasferendo
le   relative  attribuzioni  all'ufficio  gare  e  contratti.  Questo
accorpamento  consente di razionalizzare le attivita' oggi affidate a
due strutture distinte, evitando possibili sovrapposizioni.
  Riferimenti normativi dell'atto:
    attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
      decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
      statuto  dell'Agenzia  delle entrate (art. 5, comma 1; art. 68,
comma 1);
      regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, commi 1 e 4).
  Competenze  delle strutture di vertice centrali e regionali e degli
uffici  periferici dell'Agenzia delle entrate; organizzazione interna
delle strutture di vertice centrali e regionali:
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
3; art. 4; art. 5; art. 7, comma 2);
    atto  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate del 23 febbraio
2001 e successive modificazioni.
      Roma, 7 dicembre 2001
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano