IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Visto l'articolo 2-bis della legge 14 dicembre 2001, n. 431, che ha
convertito  con emendamenti il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
recante  misure  urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento
del terrorismo internazionale;
  Considerato  che il menzionato articolo 2-bis conferisce alla Banca
d'Italia  il potere di stabilire condizioni e limiti conformemente ai
quali  le  banche  e  la  societa'  per azioni Poste Italiane possono
obliterare,  dal  1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banconote in lire
ai  fini  della  loro  presentazione  presso la Banca d'Italia per il
cambio o l'accreditamento in conto;
  Ritenuto   opportuno  consentire  l'obliterazione  delle  banconote
denominate in lire di qualunque taglio;
  Considerato  che,  in  base al predetto articolo 2-bis, non possono
essere  ammesse  al  cambio ne' all'accreditamento in conto presso la
Banca  d'ltalia  banconote  in  lire  le  cui  condizioni non rendano
possibile  la  verifica  dell'eventuale  obliterazione nonche' quelle
che,  pur  essendo obliterate, non siano presentate da banche o dalla
societa' per azioni Poste Italiane,

                              E m a n a
                     il seguente provvedimento:

                               Art. 1.
          Obliterazione delle banconote denominate in lire
  1.  Dal  1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per
azioni  Poste  Italiane possono obliterare le banconote denominate in
lire conformemente alle disposizioni seguenti.
  2. L'obliterazione e' effettuata praticando nella banconota un foro
sul  margine  esterno  della filigrana (lato sinistro del recto della
banconota)  e  apponendo due asole ai margini esterni dei lati lunghi
della banconota stessa, nello stesso lato del recto della banconota.
  3.  Per  quanto  riguarda  le  banconote  da 1.000 e da 2.000 lire,
l'obliterazione  e' effettuata praticando sulla banconota un foro sul
lato sinistro del recto della banconota e apponendo una sola asola al
margine  superiore  del  lato  lungo della banconota stessa, sul lato
sinistro del recto della banconota.
  4.  Per  le  dimensioni  e l'esatto posizionamento dei fori e delle
asole, le banche e la societa' per azioni Poste Italiane osservano le
indicazioni di cui agli allegati al presente provvedimento.