IL CONSIGLIO
         dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Premesso che:
  L'Autorita',  al  fine  di  monitorare il contenzioso in materia di
opere  pubbliche,  ha  richiesto  ai  responsabili  dei procedimenti,
mediante  comunicato  del  15 maggio  2001  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  123  del  29 maggio 2001 ed integrato da un successivo
comunicato  del 6 giugno 2001 diffuso via Internet, copia dei verbali
sottoscritti  dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art.
31-bis della legge n. 109/1994, successivamente all'entrata in vigore
del regolamento attuativo della legge quadro.
                        Considerato in fatto:
  Da  un  esame  degli  accordi  bonari pervenuti si sono riscontrate
alcune anomalie che di seguito si riassumono:
    mancata  indicazione  in  alcuni  accordi dell'importo dei lavori
appaltati,  dell'importo  e dell'oggetto delle riserve trascritte nel
registro di contabilita';
    attivazione  della procedura de qua a seguito dell'iscrizione sui
documenti  contabili di riserve che non possono comportare un aumento
dell'importo contrattuale superiore al 10 per cento;
    erronea  sottoscrizione  degli  accordi da parte del responsabile
del procedimento;
    inosservanza   dei   termini   fissati  per  lo  svolgimento  del
procedimento di soluzione bonaria delle controversie;
    mancata   utilizzazione  del  fondo  previsto  dall'art.  12  del
regolamento n. 554/99.
                        Ritenuto in diritto:
  L'art.  31-bis  della  legge  n.  109/1994 definisce solo in via di
principio   gli   elementi   e   le   procedure  per  la  definizione
dell'accordo, mentre il regolamento ne disciplina dettagliatamente il
perfezionamento.
  La  condizione  fissata  dalla  legge quadro e' che le controversie
devono  riguardare  la  fase di esecuzione dei lavori e devono essere
sostanzialmente  collegate  al valore economico delle riserve, per il
quale   e'  fissata  una  soglia  minima  pari  al  10%  dell'importo
contrattuale dei lavori.
  L'art.  149,  comma 1 del regolamento dispone che, se nel corso dei
lavori  l'appaltatore  abbia iscritto negli atti contabili riserve il
cui  importo  complessivo  superi  i limiti indicati dall'art. 31-bis
della  legge  quadro,  il  direttore  dei  lavori  ne  da'  immediata
comunicazione  al responsabile del procedimento trasmettendo nel piu'
breve tempo possibile la propria relazione riservata nel merito.
  Il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 del predetto
articolo,   deve   valutare   l'ammissibilita'  e  la  non  manifesta
infondatezza  delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del
limite di cui sopra.
  Da cio' si desume che presupposti per l'avvio del procedimento sono
la  espressa  dichiarazione  dell'ammontare  dei  lavori, l'importo e
l'oggetto  delle  riserve,  e  la  valutazione  del  responsabile del
procedimento ai sensi del succitato comma 2 dell'art. 149 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Detti  presupposti devono essere indicati compiutamente nel verbale
di  accordo  bonario  che,  rappresentando  l'atto  conclusivo  della
procedura  in esame, deve formalizzare e contenere tutti gli elementi
indispensabili  alla  definizione della controversia. In particolare,
va  data  contezza  del  superamento  del  limite  quantitativo delle
riserve  disposto  dall'art.  31-bis  della  legge  n.  109/1994, con
specifico riferimento all'ipotesi (eventuale) in cui con la procedura
de  qua  vengano  concretamente risolte soltanto alcune delle riserve
iscritte.
  Allo   stesso   modo,  anche  in  caso  di  mancato  raggiungimento
dell'accordo  bonario, e sempre che siano state avviate (anche se non
concluse)  tra  le  parti  concrete  trattative  di definizione della
vertenza,  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  formalizzare la
mancata  intesa con la controparte in un apposito verbale. Cio' anche
ai   fini   di   un   eventuale   successivo   ricorso   all'istituto
dell'arbitrato previsto dall'art. 32 della legge n. 109/1994.
  Si rammenta, a tal fine, che il testo previgente dell'art. 32 della
legge  quadro,  conseguente  alle  modifiche apportate dalla legge n.
216/1995,  prevedeva  che  venisse  redatto apposito verbale anche in
caso  di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, e che lo stesso
venisse trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.
  La  circostanza  che la nuova formulazione dell'art. 32, introdotta
dall'art. 10 della legge n. 415/1998, non faccia alcun riferimento al
verbale   di   mancato   raggiungimento   dell'accordo   non  inficia
l'argomentazione  sopra  richiamata,  nel  caso in cui vi siano state
delle  concrete  trattative  tra  il  responsabile del procedimento e
l'impresa  esecutrice.  Viceversa,  qualora  tra  le parti non vi sia
alcun  margine di trattativa, e' da ritenersi che il responsabile del
procedimento  debba  limitarsi  a rendere edotta l'amministrazione di
appartenenza.
  Secondo la normativa di riferimento fulcro del tentativo di accordo
bonario  e' il responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 149,
comma   2   del   regolamento,   infatti,  lo  stesso  deve  valutare
l'ammissibilita'  e  la  non  manifesta  infondatezza  delle  riserve
iscritte,  ove per ammissibilita' deve intendersi la iscrizione delle
riserve  secondo  le modalita' e nei termini prescritti dall'art. 165
dello  stesso  regolamento, mentre per non manifesta infondatezza una
sommaria  valutazione  dei  presupposti di fatto e di diritto posti a
fondamento delle riserve.
  Tali  valutazioni  sono  espressamente  finalizzate  alla  verifica
"...dell'effettivo  raggiungimento  dei  limiti di valore" (art. 149,
comma 2) per scongiurare l'eventualita' di elusioni applicative della
norma.
  La  scelta  del  legislatore  di  porre in capo al responsabile del
procedimento  tale  incombenza  e'  dettata dal fatto che allo stesso
spetta  il controllo su tutti i fattori comportanti aumenti di spesa,
anche  non influenti in maniera diretta ed immediata, ma che comunque
possano gravare sul committente nella fase esecutiva del contratto di
appalto.
  La   valutazione   preliminare   del   responsabile  e',  peraltro,
conseguente  alla  comunicazione  che  il  direttore  dei lavori deve
inoltrare  allo  stesso  immediatamente  dopo  l'avvenuto superamento
della soglia di legge.
  Compiute le suddette valutazioni, il responsabile del procedimento,
acquisita  la  relazione  riservata  del  direttore dei lavori e, ove
costituito,   dell'organo   di   collaudo,   e   dopo   aver  sentito
l'appaltatore  sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo,
formula alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario.
  La  prevista  convocazione delle "parti" ad opera del responsabile,
per  la sottoscrizione del verbale, sottintende che il medesimo venga
firmato   unicamente  dall'appaltatore  e  dal  rappresentante  della
stazione  appaltante, al quale spetta la valutazione definitiva della
proposta formulata dal responsabile del procedimento.
  L'art.  31-bis assegna un termine di novanta giorni al responsabile
del  procedimento  per  la  presentazione  della proposta di accordo,
decorrente  dall'apposizione  dell'ultima  delle  riserve  che  abbia
contribuito  al  superamento  del limite minimo previsto dal medesimo
articolo,  ed  un  termine di sessanta giorni all'amministrazione per
deliberare sull'anzidetta proposta.
  Tali  termini  hanno  carattere  ordinatorio  e,  pertanto, la loro
scadenza  ha  solo  l'effetto  sul  piano contrattuale di legittimare
l'affidatario  alla  messa  in mora del committente. Tale circostanza
comporta  che  l'appaltatore  non  puo'  attivare  innanzi all'organo
giurisdizionale       amministrativo       la      procedura      del
silenzio-inadempimento.
  Pur tuttavia, e' da evidenziare come un superamento consistente dei
medesimi  svilisce  la  natura  stessa  dell'accordo bonario volto ad
accelerare il contenzioso in materia di opere pubbliche attraverso un
meccanismo   di   conciliazione   avente   natura  negoziale  che  si
contrappone alla risoluzione in via amministrativa.
  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in  relazione  ai  termini
indicati  dall'art.  149,  comma  3  reg.,  per  il quale la stazione
appaltante  deve dare sollecita comunicazione sia al responsabile del
procedimento  che  all'appaltatore  delle  proprie  determinazioni in
ordine alla proposta di soluzione bonaria.
  Nel  termine di sessanta giorni, la stazione appaltante ha facolta'
di  acquisire  eventuali ulteriori pareri da essa ritenuti necessari:
il   regolamento   lascia,   percio',   aperta   la  possibilita'  di
un'ulteriore istruttoria.
  L'art.  12  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
prevede  l'obbligo  di  inserimento nel bilancio dell'amministrazione
aggiudicatrice  di  un  fondo  pari  ad almeno il tre per cento delle
spese   previste  per  l'attuazione  degli  interventi  compresi  nel
programma,  ed il successivo comma 3 dispone, altresi', che i ribassi
d'asta  e  le  economie  comunque  realizzate  nella  esecuzione  del
programma  possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare detto fondo.
  Le   disposizioni   della   legge   n.   109/1994   in  materia  di
programmazione  trovano  applicazione  a far data dal primo esercizio
finanziario  successivo  alla  pubblicazione del decreto ministeriale
21 giugno  2000, avvenuta in data 27 giugno 2000, e recante modalita'
e  schemi-tipo  per  la  redazione  del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti  annuali, e dell'elenco annuale dei lavori, il cui art.
7  sancisce  un  accantonamento  di  fondi  sul programma per accordi
bonari; ne consegue che a partire dall'anno 2001 i bilanci preventivi
devono contenere il fondo di cui sopra, e che allo stesso le stazioni
appaltanti  debbono  obbligatoriamente  attingere per dare esecuzione
agli accordi bonari stipulati.
  Dalle  considerazioni svolte emerge che presupposti per l'avvio del
procedimento   sono  la  espressa  dichiarazione  dell'ammontare  dei
lavori,  l'importo  e  l'oggetto delle riserve, l'ammissibilita' e la
non  manifesta  infondatezza delle medesime in relazione al limite di
valore indicato dalla norma.
  Ne  consegue  che  detti  elementi  devono essere obbligatoriamente
inseriti  nel  verbale  di  accordo  bonario.  Lo  stesso deve essere
sottoscritto      dall'impresa      e     dall'organo     deliberante
dell'amministrazione    procedente   anche   in   caso   di   mancato
raggiungimento  dell'accordo,  ove  vi  siano  state  delle  concrete
trattative tra le medesime controparti.
  Il termine di novanta giorni per la presentazione della proposta di
accordo  da  parte  del  responsabile  del  procedimento,  decorrente
dall'apposizione  dell'ultima  delle  riserve che abbia contribuito a
far  raggiungere  il  limite  fissato  dalla  norma, ed il termine di
sessanta  giorni assegnato all'amministrazione per l'assunzione di un
provvedimento motivato, hanno carattere ordinatorio.
  La  sottoscrizione  del  verbale di accordo bonario e' demandata al
rappresentante  della  stazione  appaltante  ed  all'affidatario  dei
lavori.
  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  sono  tenute  ad utilizzare il
"fondo"  previsto  dall'art.  12  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  554/1999, all'uopo istituito, per l'adempimento degli
oneri conseguenti all'esecuzione degli accordi bonari.
    Roma, 5 dicembre 2001
                                                 Il presidente: Garri