MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

   Visto  l'art.  13  comma 1 del decreto legislativo 30.4.92, n. 285
(Nuovo  Codice  della  strada) e successive modificazioni che prevede
l'emanazione  da  parte  del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici ed il Consiglio nazionale
delle   ricerche,   delle  norme  funzionali  e  geometriche  per  la
costruzione,  il  controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi
impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare;
   Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30.7.99, n. 300,
con  il  quale e' stato istituito il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  sono  state trasferite allo stesso le funzioni e i
compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici;
   Considerato   che   e'  stato  condotto  uno  studio  a  carattere
prenormativo circoscritto unicamente alle caratteristiche geometriche
e  costruttive  delle  strade  in  collaborazione  con  il  Consiglio
nazionale delle ricerche;
   Considerato  che il documento tecnico risultante dal citato studio
recante  il titolo "Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle  strade"  e' stato approvato dalla Commissione di studio per le
norme  relative  ai materiali stradali e progettazione, costruzione e
manutenzione strade del medesimo C.N.R., in data 13 novembre 1998;
   Visto  il  voto n. 12 reso sul testo succitato dalla V sezione del
Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici nell'adunanza del 16.6.99,
con il quale, oltre a formulare osservazioni, suggerimenti e proposte
di  modifica,  la  sezione  ha espresso la necessita' di rimettere la
materia   all'esame   dell'assemblea   generale,   in  considerazione
dell'importanza degli argomenti trattati;
   Visto  il  voto  n. 278 reso dall'assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il
quale  e'  stato  espresso  parere  favorevole  sul documento tecnico
medesimo, con l'apporto di modifiche, integrazioni e perfezionamenti;
   Ritenuto    che    le    finalita'    relative    alla   riduzione
dell'inquinamento  acustico  ed atmosferico previste dall'articolo 13
del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, sono perseguibili
anche attraverso una corretta progettazione dell'asse e della sezione
stradale  e  che peraltro gli stessi obiettivi sono piu' propriamente
perseguibili   attraverso  specifiche  normative  che  esulano  dalla
definizione  delle  caratteristiche  funzionali  e  geometriche delle
strade;
   Ritenuto  che  dall'applicazione  del  presente  decreto,  debbono
essere  esclusi  i  progetti  definitivi  gia'  redatti alla data del
presente  decreto,  perche'  l'applicazione  delle norme sopravvenute
potrebbe   comportare  la  tardiva  introduzione  di  variazioni  non
secondarie,  imponendo  tempi lunghi di rifacimento e, in ipotesi, il
reperimento  di  nuove  risorse  finanziarie,  con conseguente blocco
prolungato dell'avvio di opere gia' progettate e finanziate;
   Ritenuto  altresi'  che  l'esclusione  non  possa  essere riferita
soltanto ai progetti definitivi gia' approvati, in considerazione, in
particolare,  dei  lunghi tempi spesso intercorrenti tra redazione ed
approvazione dei progetti definitivi, collegata all'esperimento delle
procedure  autorizzative  della relativa conferenza di servizi, e del
conseguente  vasto  numero  di  progetti  gia'  redatti ed in fase di
approvazione che sarebbero soggetti a prolungato blocco;
   Ritenuto  infine dover comunque regolamentare l'applicazione delle
norme  ai  progetti preliminari gia' approvati, in modo da accelerare
la procedura di revisione progettuale;
   Visto  l'articolo  14  della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e
successive  modifiche  ed  integrazioni che prevede l'inserimento nei
programmi   triennali   e  negli  aggiornamenti  annuali  dei  lavori
subordinatamente alla approvazione dei relativi progetti preliminari;
   Tutto cio' visto e considerato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
   Sono   approvate   le   norme  funzionali  e  geometriche  per  la
costruzione  delle  strade di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto
legislativo  30  aprile  1992, n.285 che si' riportano in allegato al
presente decreto di cui formano parte integrante.
   Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade di uso
pubblico   individuate   dall'art.  2  del  decreto  sopra  citato  e
successivamente  individuate,  limitatamente  a  quelle di pertinenza
dello  Stato,  dal  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  461
attuativo  dell'art.  98,  comma  2  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e cioe':
   l'ANAS e le societa' concessionarie per le autostrade di interesse
nazionale;
   l'ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
   le regioni per le strade regionali;
   le province per le strade provinciali;
   i comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;