IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  3  e  17  della  legge 9 luglio 1990, n. 185,
concernente  nuove  norme  sul controllo dell'esportazione e transito
dei materiali di armamento;
                              Decreta:
  La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese
operanti  nel  settore della progettazione, produzione, importazione,
esportazione,   manutenzione   e  lavorazioni  comunque  connesse  di
materiali  di  armamento  sono  tenuti  a versare per l'iscrizione al
registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, e' stabilita, per l'anno 2002, in L. 500.000.
  Il contributo e' versato in tesoreria con imputazione allo stato di
previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 "Contributo annuo dovuto
per  l'iscrizione  nel registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese"  di  cui  all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n.
185.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto a controllo ai sensi della
vigente   normativa  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2001
                      Il Ministro della difesa
                               Martino
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti