L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 21 novembre 2001;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  n.  90/387/CEE, relativa alla
istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante  la  realizzazione  di  una rete aperta di telecomunicazioni
(ONP);
  Vista  la  direttiva della Commissione n. 90/388/CEE, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  96/19/CE, che modifica la
direttiva  90/388/CEE  al  fine  della  completa apertura dei mercati
delle telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE,
relativa  ad  una  disciplina  comune  in  materia  di autorizzazioni
generali  e  di  licenze  individuali  nel  settore  dei  servizi  di
telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE,
sulla   interconnessione   nel   settore  delle  telecomunicazioni  e
finalizzata  a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei  principi  di  fornitura  di una rete
aperta (ONP);
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE,
sulla  applicazione  del regime di fornitura di una rete aperta (ONP)
alla    telefonia    vocale   e   sul   servizio   universale   delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Vista la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli
"Assessment  Criteria  for  National  Schemes  for  the  Costing  and
Financing  of  Universal Service in telecommunications and Guidelines
for Member States on Operation of such schemes";
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 3;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante  "Disposizioni  per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998,
recante  "Finanziamento  del  servizio  universale  nel settore delle
telecomunicazioni",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
  Vista   la   delibera   n.   2/CIR/99  del  4 agosto  1999  recante
"Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1998";
  Vista  la  propria  delibera  n. 8/00/CIR del 1 agosto 2000 recante
"Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1999";
  Visto  il  provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  n.  8545 del 27 luglio 2000 in merito all'operazione di
concentrazione  tra  le  imprese  indipendenti  Telecom Italia e Seat
Pagine Gialle;
  Vista la delibera n. 290/01/CONS recante "Determinazioni di criteri
per  la  distribuzione  e  la pianificazione sul territorio nazionale
delle  postazioni  telefoniche  pubbliche", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica Italiana della Repubblica italiana n. 199
del 28 agosto 2001;
  Vista  la  decisione dell'Autorita' di conferire alla societa' NERA
l'incarico  di  controllare  il calcolo del costo netto connesso agli
obblighi  di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3,
comma 10,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
  Vista  la  lettera  del  30  marzo  2001,  con la quale la societa'
Telecom Italia S.p.a. ha reso nota la valutazione del costo netto del
servizio   universale   per   il  2000,  nonche'  la  metodologia  di
riferimento;
  Vista  la  nota  della societa' Telecom Italia S.p.a. del 21 giugno
2001 relativa ai "Benefici indiretti del servizio universale 1999";
  Vista  la  nota  della societa' Telecom Italia S.p.a. del 26 giugno
2001 relativa a "Chiarimenti in tema di servizio universale";
  Vista  la  relazione  finale  della societa' Nera del 2 agosto 2001
concernente:  "L'esame  della  determinazione  dei  costi  netti  del
servizio  universale  nel  settore  delle telecomunicazioni in Italia
presentata dalla Telecom Italia";
  Sentite  le  societa'  Infostrada  S.p.a.,  Omnitel  Pronto  Italia
S.p.a.,  Telecom  Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. in sede
di audizione;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
1. Il percorso istruttorio.
  La  societa'  Telecom  Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha
dichiarato,  in  data  30  marzo  2001, l'esistenza di un costo netto
positivo  per  l'anno  2000 ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997 e del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
  L'Autorita',  in  conseguenza  di  cio', ha avviato un procedimento
istruttorio per verificare:
    1)  in  primo luogo, la sussistenza dell'iniquita' dell'onere per
l'anno 2000;
    2)  in  secondo  luogo,  la  necessita'  di  applicazione  di  un
meccanismo  di  ripartizione  del  costo  netto ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
    3)  in  terzo  luogo, l'ammissibilita' del costo netto di ciascun
servizio  compreso  negli  obblighi  del  servizio  universale  delle
telecomunicazioni all'interno del fondo.
  L'Autorita'    ha    effettuato    un'analisi    del   livello   di
concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni con riferimento
all'anno   2000   al   fine   di   valutare  l'iniquita'  dell'onere.
Analogamente  alle valutazioni effettuate nell'ambito dellea delibere
n.  2/CIR/99  e  n.  8/00/CIR,  l'Autorita' ritiene che il livello di
concorrenzialita'  del  mercato delle telecomunicazioni sia una proxy
adeguata  al  fine  di  valutare  il  livello  di iniquita' derivante
dall'obbligo di fornitura del servizio universale.
  L'Autorita'  ha,  inoltre,  avviato  la  verifica  del  costo netto
dichiarato  da Telecom Italia, affidando l'incarico di revisione alla
societa'  Nera,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 10,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997  e  dell'art. 5, comma 2,
lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1997.
  L'art.  6  del  decreto  ministeriale  10  marzo  1998  prevede  la
possibilita'  per l'Autorita' di applicare un meccanismo di esenzione
dalla contribuzione al fondo per gli operatori nuovi entranti, tenuto
conto  del  livello  di concorrenzialita' del mercato. L'Autorita' ha
pertanto  stabilito, coerentemente con quanto definito nella delibera
n.  8/00/CIR,  che  la  congruita'  del  livello di esenzione e' pari
all'1% dei ricavi netti degli operatori licenziatari.
  1.1. La valutazione dell'iniquita' dell'onere e la costituzione del
fondo per il finanziamento del costo netto.
  L'Autorita'  ha  ritenuto  opportuno  confermare l'orientamento, di
mettere  in relazione la valutazione dell'iniquita' dell'onere con il
livello  di  competitivita'  raggiunto  nei  mercati  rilevanti delle
telecomunicazioni.
  L'Autorita',   come  per  l'anno  1999,  ha  effettuato  un'analisi
economica   volta   a   stabilire  il  livello  concorrenziale  nelle
telecomunicazioni  anche  attraverso  una valutazione strutturale dei
mercati  rilevanti.  A  tal  fine  una  serie  di dati e informazioni
relative   alle   attivita'  svolte  nell'anno  2000  in  termini  di
operativita'  di  mercato,  volumi di traffico, clienti e ricavi sono
state  richieste  a tutti gli operatori licenziatari attivi nel corso
del 2000.
  L'analisi  ha  condotto  a registrare, rispetto al 1999, un aumento
significativo  degli  operatori  attivi  sul  mercato della telefonia
fissa,  che  passano  da 15 a circa 100. L'aumento degli operatori e'
stato  accompagnato  da  una  diminuzione  della  quota di mercato di
Telecom  Italia  che  passa dal 91,8% in termini di valore (ricavi) e
dal   95,4  %  in  termini  di  quantita'  (volumi  di  traffico)  a,
rispettivamente, 83% e 81%. A livello di singoli segmenti di mercato,
un  aumento  della  concorrenza  e' presente in ambito locale dove si
registra  per  Telecom  Italia  una  quota  in  termini  di minuti di
traffico  prodotti  di circa 82 %, una diminuzione sia della quota di
mercato    sul   segmento   interurbano   (dall'86%   all'81%),   sia
sull'internazionale (dal 68% al 58%).
  E'  stato  riscontrato  che  nel  corso  del  2000 l'evoluzione del
livello  di  concorrenzialita'  nel mercato della telefonia vocale e'
stata  significativa  sia  in termini di numerosita' degli operatori,
sia  in virtu' dell'erosione delle quote di mercato di Telecom Italia
da  parte  dei  concorrenti. Alla luce di questi riscontri oggettivi,
l'Autorita'  ha  valutato, da un lato, l'ammissibilita' delle singole
voci  di  costo netto presentate da Telecom Italia e verificate dalla
societa'  Nera,  e,  dall'altro,  la  possibilita'  di  istituire  un
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto tra gli operatori delle
comunicazioni qualora tale iniquita' fosse accertata.
  1.2. La determinazione della soglia di esenzione.
  Gli  operatori  delle telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 2,
del  decreto  ministeriale 10 marzo 1998 sono tenuti a contribuire al
fondo  per  il  finanziamento  del costo netto proporzionalmente alle
quote  di  ricavi  conseguite  nel  corso del 2000 secondo la base di
calcolo descritta nell'allegato A del suddetto decreto.
  L'art.   6  del  decreto  ministeriale  10 marzo  1998  attribuisce
all'Autorita' la facolta' di introdurre meccanismi di esenzione dalla
contribuzione  al  fondo  per  il  servizio  universale  nel  caso di
operatori  nuovi  entranti.  La  previsione  di tale meccanismo trova
ragione  nell'esigenza  di non imporre oneri eccessivi agli operatori
licenziatari  nella fase di entrata sul mercato, almeno fino a quando
i  livelli  di fatturato, al netto del costo dei servizi acquisiti da
altri  operatori,  non  abbiano  raggiunto dimensioni coerenti con la
contribuzione  al  fondo  per  il  servizio universale, ovvero fino a
quando  tale  contribuzione  non comprometta la capacita' competitiva
degli  operatori  nuovi  entranti che, come e' noto, hanno registrato
per  alcuni anni profitti negativi a causa degli elevati investimenti
iniziali    sia    in    infrastrutture,    sia   in   attivita'   di
commercializzazione.  In  ragione  di  tali  considerazioni, come per
l'anno  1999,  l'Autorita'  ha  fissato il livello di esenzione nella
misura  dell'1%,  con  riferimento alla formula di cui all'allegato A
del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
  1.3. La valutazione del costo netto dichiarato da Telecom Italia.
  Telecom  Italia  ha  presentato  il  30 marzo 2001 la relazione sul
costo  netto  per  l'anno 2000. Il calcolo del un costo netto in essa
contenuto era suddiviso per le seguenti categorie di aree e servizi:
    1) aree di centrale SL non remunerative;
    2) aree   armadio   non  remunerative  in  aree  di  centrale  SL
remunerative (ovvero gruppi di clienti non remunerativi);
    3) telefoni pubblici non remunerativi;
    4) servizio di informazioni elenco abbonati.
  L'Autorita'  ha  incaricato  la  societa'  Nera  di  verificare  la
metodologia  ed  il  calcolo  del costo netto del servizio universale
presentato da Telecom Italia per il 2000.
  Nel rapporto finale presentato all'Autorita', la societa' Nera:
    1) ha  verificato  il  costo  netto  dichiarato da Telecom Italia
evidenziando   la   necessita'   di   alcune  rettifiche  dei  valori
presentati;
    2) ha  fornito  una  propria  valutazione  dei benefici indiretti
derivanti  a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura
del servizio universale.
  In  particolare, il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il
2000  e'  stato  pari  a 390 miliardi di lire, senza tenere conto dei
vantaggi  di mercato e dei benefici indiretti. La tabella sottostante
indica  in  dettaglio  le  voci  di costo netto presentate da Telecom
Italia,  i  correttivi  introdotti  dalla  societa'  Nera  a  seguito
dell'attivita'   di   verifica,  nonche'  le  valutazioni  effettuate
dall'Autorita'  circa  l'ammissibilita' dei singoli costi all'interno
del costo netto totale.
  Tabella   1:  costo  netto  (in  miliardi  di  lire)  del  servizio
universale presentato da Telecom Italia e modifiche apportate:


===================================================================
 Miliardi      Aree SL     Aree armadio  Servizio Telefoni Benefici
 di lire      non remune-   non remune-     12    pubblici  indi-
                rative        rative                        retti
-------------------------------------------------------------------
Dichiarazione
  Telecom Italia  186           46         101       57      13

Valutazione Nera  186 *         46 *        75       40      62
Ammissibilità
  ai fini della
  ripartizione    136,1         --          --       39,6    62

  Relativamente  ai  valori contrassegnati con *, la societa' Nera fa
presente  di  non  essere  stata  in  grado di condurre l'analisi con
l'accuratezza  necessaria  per  giustificare  in  maniera analitica i
costi  presentati nel rapporto di Telecom Italia.   Telecom Italia ha
stimato il costo del servizio universale come segue.
  Per  quanto  riguarda  le  aree  di  centrale  SL non remunerative,
Telecom  Italia  ne ha individuate 2.479, su un totale di 10.279, per
un  costo  netto di 186 miliardi di lire. Le aree di centrale SL sono
551  piu'  dello  scorso  anno  (1928  ammesse  dall'Autorita' con la
delibera n. 8/00/CIR), pari a un incremento percentuale del 28,6%. In
termini  di valore, il costo netto e' parallelamente aumentato da 143
miliardi di lire del 1999 a 186 miliardi di lire nel 2000, subendo un
incremento  del  30,1%.  Secondo quanto dichiarato da Telecom Italia,
nella  relazione  sul costo netto per l'anno 2000, e dalla successiva
attivita'  di  verifica della societa' Nera, e' possibile dedurre che
l'incremento  sia  delle aree di centrale SL non remunerative sia del
costo  netto  da  esse  derivante  e'  fondamentalmente  dovuto a una
riduzione  generalizzata  dei  ricavi.  Telecom Italia ritiene che la
diminuita   redditivita'  della  fonia  sia  causata  dalla  maggiore
incisivita'  della  concorrenza nell'erodere quote di mercato e dalla
riduzione  dei  prezzi  del traffico non compensate dagli aumenti dei
canoni (price cap).
  Per quanto riguarda le aree armadio non remunerative all'interno di
aree SL complessivamente remunerative, Telecom Italia ha calcolato un
costo  netto  di  46  miliardi  di lire derivante da circa 2.817 aree
armadio  per  complessivi  129.803  clienti,  facendo  registrare una
riduzione  di  22  miliardi di lire rispetto al costo netto calcolato
dalla  societa'  Nera  nel  1999  (68 miliardi). Per il 1999, le aree
armadio   non   remunerative,   dichiarate   dalla   Telecom  Italia,
ammontavano  a  circa  6524  per un numero di clienti pari a 130.844.
Sebbene  le aree armadio non remunerative siano diminuite di circa il
57%  nel  2000,  il numero complessivo di clienti non remunerativi in
esse  presenti  e'  rimasto sostanzialmente invariato. Telecom Italia
ritiene che la riduzione delle aree armadio non remunerative presenti
nelle aree di centrale SL remunerative sia dovuta al sensibile numero
di  aree  di centrale SL (551) che sono diventate nel corso dell'anno
2000  non  remunerative  a  causa  di una riduzione generalizzata dei
ricavi.
  Il  servizio  informazione abbonati (servizio "12") determinerebbe,
secondo  Telecom  Italia,  un costo netto di 101 miliardi di lire, 30
miliardi  in  piu'  dei  71 miliardi riconosciuti dalla societa' Nera
nella  relazione  di  conformita'  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 318/1997 per l'anno 1999.
  Relativamente  ai  telefoni  pubblici,  Telecom Italia ne individua
circa 76.000 come non remunerativi, per un costo netto di 57 miliardi
di  lire,  circa il 15,8% meno di quanto calcolato lo scorso anno (66
miliardi) dalla societa' Nera, per una riduzione, in valore assoluto,
di circa 20.000 postazioni telefoniche pubbliche.
  Infine,  la  valutazione  effettuata  da  Telecom  Italia  circa  i
benefici indiretti e' pari a 13 miliardi di lire, 75 miliardi in meno
rispetto  a  quanto  registrato dalla societa' Nera per l'anno 1999 e
che  conduce  ad una stima complessiva del costo netto, presentato da
Telecom Italia, pari a 377 miliardi di lire.
  In  relazione  ai  predetti  dati  esposti  da  Telecom  Italia, il
soggetto  incaricato  della  verifica  del calcolo del costo netto ha
espresso  valutazioni che sono di seguito sin-tetizzate, unitamente a
quelle di competenza dell'Autorita'.
  1. Aree SL non remunerative.
  Telecom  Italia  ha  impiegato due metodologie per misurare i costi
nelle  aree di centrale SL. Circa il 68% dei costi si basano su costi
realmente  contabilizzati mentre per il 32% degli stessi, non essendo
disponibili  dati  relativi  ai  costi  effettivi, e' stata usata una
metodologia  di  campionamento  con  il fine di stimare i costi delle
aree di centrale SL. La societa' Nera riscontra come valido l'impegno
di  Telecom  Italia  ad  aumentare  il  numero  di variabili misurate
direttamente,  tuttavia,  la proporzione dei costi stimati sulla base
del  campione  rispetto  al  totale  dei costi resta significativa. A
seguito dell'analisi della societa' Nera, il campione (circa 300 aree
SL)  dal  quale  sono state calcolate le stime dei costi e' risultato
statisticamente  non  rappresentativo  della  popolazione di tutte le
aree  di  centrale  SL (10.279). Relativamente alla qualita' dei dati
campionari,  in alcune circostanze sono state riscontrate l'assenza o
l'incongruenza  di  talune informazioni. Questo ha sollevato problemi
relativi alla validita' dei risultati di qualsiasi tecnica di analisi
che  fosse  basata su tali dati. La societa' Nera ha evidenziato come
la  metodologia  usata  da  Telecom  Italia  nello  stimare  i  costi
attraverso l'analisi di regressione a singola variabile non sia nella
fattispecie  la  piu'  appropriata considerate, da un lato, l'assenza
dei  piu' importanti test statistici e, dall'altro, la presenza di un
numero elevato di variabili di rete che avrebbero simultaneamente una
relazione diretta con la variabile dipendente dei costi delle aree di
centrale  SL.  L'Autorita'  pertanto,  visto  quanto sopra riportato,
considerate  le  diverse raccomandazioni della societa' Nera relative
ai  precedenti  anni  e  ai  sensi dell'art. 8, comma 5, dell'art. 3,
comma 10, e le indicazioni dell'allegato G del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 318/1997, ritiene che il costo netto dichiarato
da Telecom Italia non sia sufficientemente giustificato, in quanto il
margine   di   incertezza   derivante  dall'uso  di  dati  campionari
statisticamente   non   rappresentativi  della  popolazione  potrebbe
condurre,   attraverso   la   relativa   analisi   di  regressione  a
sovrastimare  o  sottostimare i reali costi delle aree di centrale. I
costi  totali  evitabili dichiarati da Telecom Italia ammontano a 775
miliardi di lire, di cui 527 basati su costi effettivi e 248 derivati
dalle stime calcolate sul campione disponibile. I ricavi delle stesse
aree   di  centrale  SL  risultano  pari  a  589  miliardi  di  lire.
L'esclusione  dal  calcolo  del costo netto della componente di costo
non giustificato porterebbe ad un annullamento del costo netto.
  La  non  rappresentativita'  del campione non implica l'inesistenza
delle   tipologie   di  costi  in  esso  inclusi  ed  il  conseguente
annullamento.  D'altra  parte,  non  sembra  appropriato ammettere un
costo  non  pienamente  giustificato  nel  fondo  che  e'  oggetto di
ripartizione  tra i diversi operatori. L'Autorita' ritiene, pertanto,
ammissibile  per  questa particolare voce degli obblighi del servizio
universale,  il  costo netto delle sole aree di centrale SL risultate
non  remunerative  sia  nel  corso  del  1999  sia del 2000 e ammesse
dall'Autorita'  nel  calcolo  del costo netto del servizio universale
per  il 1999. Il numero di tale aree e' pari a 1630 le quali generano
un costo netto, calcolato a costi correnti 2000, di 136,1 miliardi di
lire.
  Coerentemente con quanto gia' stabilito nella delibera n. 8/00/CIR,
non  e'  sufficiente  l'esistenza di un costo netto affinche' i costi
delle  aree  non  remunerative  possano  essere  imputati  al  fondo.
L'Autorita'  ritiene  che  Telecom  Italia  non  abbia  adeguatamente
dimostrato,  per  la  parte  relativa  all'incremento  di aree SL non
remunerative  (551)  rispetto  al  1999, che tale costo poteva essere
evitato  in  assenza di obblighi di fornitura del servizio universale
avendo,  l'operatore notificato, sufficienti informazioni ex-ante per
stabilire  che  quelle  aree  non  sarebbero  state  remunerative nel
momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata area. In
sostanza,  la riduzione generalizzata dei ricavi di Telecom Italia, a
causa dell'azione della concorrenza, tale da rendere non remunerative
alcune  aree  di  centrale SL, non puo' essere una valida ragione per
includere queste aree nel costo netto oggetto di ripartizione.
  2.   Aree   Armadio   non   remunerative  (gruppi  di  clienti  non
profittevoli in aree remunerative).
  La   metodologia   proposta   da  Telecom  Italia  ha  individuato,
all'interno  delle  aree complessivamente remunerative, alcuni gruppi
di   clienti   non  remunerativi  identificati  come  "aree  armadio"
complessivamente  non  remunerative,  con  un  costo  netto pari a 46
miliardi   dilire.   Analogamente  alle  valutazioni  effettuate  con
riferimento al costo netto per il 1999, la valutazione dell'Autorita'
sull'ammissibilita'  dei predetti costi all'interno del meccanismo di
ripartizione    ha   condotto   alla   conclusione   che,   ai   fini
dell'ammissibilita', non sia sufficiente la dimostrazione di un costo
netto  positivo,  quanto  piuttosto  la  dimostrazione che tale costo
poteva  essere  evitato  in  assenza  di  obblighi  di  fornitura del
servizio  universale.  In  altre parole, occorre accertare se Telecom
Italia  aveva sufficienti informazioni ex-ante per stabilire che quel
gruppo  di  clienti non sarebbe stato remunerativo nel momento in cui
ha  comunque  deciso  di  servire una determinata "area armadio" o un
determinato    cliente    all'interno    di   aree   complessivamente
remunerative.   Nella  fattispecie,  la  societa'  Nera,  aveva  gia'
richiesto  a  Telecom  Italia, all'interno della propria relazione di
conformita'  dell'anno  2000,  di fornire evidenza del fatto che tali
aree  fossero  distinte geograficamente, suggerendo che una modalita'
per   tale  dimostrazione  sarebbe  stata  la  presentazione  di  una
mappatura  geografica  di  tali  aree sul territorio. Nel corso della
valutazione  per il 2000, Telecom Italia ha fornito indicazioni sulla
procedura  di  pianificazione  di rete ma le informazioni geografiche
fornite  non  sono  state  ritenute  adeguate dal soggetto incaricato
della  verifica  del  costo  netto. Pertanto, in assenza di codici di
localizzazione geografica delle aree armadio, la societa' Nera non e'
stata  in  grado  di  valutare  la  richiesta  di  Telecom  Italia di
includere tali aree all'interno del costo netto. Le limitate evidenze
disponibili  suggeriscono  una  sovrastima  dei  costi  di  tali aree
armadio.  Al fine di rendere possibile, per il futuro, l'attribuzione
di  tale  categoria  di costo all'interno del complessivo costo netto
del  servizio  universale,  e' essenziale che Telecom Italia fornisca
un'analisi di mappatura geografica della localizzazione di tali aree,
per  dimostrare  che,  pur  essendo  collocate all'interno di aree di
centrale  SL complessivamente remunerative, esse siano effettivamente
distinte  da  un  punto  di  vista  geografico  e  che, pertanto, non
sarebbero state servite in assenza di obblighi normativi.
  3. Servizio "12".
  Telecom  Italia  ha  dichiarato un costo netto per la fornitura del
servizio  di  informazione  abbonati  pari a 104 miliardi di lire. Le
verifiche  effettuate  dalla  societa'  Nera  hanno  condotto  ad una
riduzione  di  tale  costo a 75 miliardi, in considerazione del fatto
che  un  operatore  efficiente  avrebbe la possibilita' di offrire lo
stesso servizio di informazione abbonati a costi inferiori.
  La principale novita' del servizio di informazione elenco abbonati,
per  l'anno  2000,  e'  legata al provvedimento n. 8545 del 27 luglio
2000  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato (di
seguito  AGCM)  in  merito  all'operazione  di  concentrazione tra le
imprese  indipendenti  Telecom  Italia e Seat Pagine Gialle che si e'
concluso  con un'autorizzazione con condizioni. Tra le condizioni, di
tale   provvedimento,  che  hanno  rilevanza  ai  fini  del  presente
procedimento istruttorio, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato  ha stabilito che Telecom Italia doveva cedere gratuitamente,
agli OLO, ISP e chiunque ne facesse richiesta per la realizzazione di
annuari  telefonici  o  diinformazioni  sugli abbonati, l'intero data
base contenente tutte le informazioni su circa 25 milioni di abbonati
del  quale  Telecom  Italia  ha  goduto  in virtu' della posizione di
monopolio  legale  antecedente  la liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni.  Il  provvedimento  dell'AGCM  non  ha,  tuttavia,
modificato  lo  scenario  giuridico relativo al servizio "12" in modo
tale da fornire all'Autorita' ulteriori elementi per l'ammissibilita'
del  costo  netto di questa particolare voce del servizio universale.
Il  data  base  e'  fornito  gratuitamente  da Telecom Italia ai suoi
concorrenti  ma  cio'  non  modifica  la  situazione  di  neutralita'
competitiva  generata dal provvedimento dell'AGCM in quanto la stessa
Telecom  Italia  non  include  alcun  costo di utilizzo del data base
nella presentazione del costo netto del servizio "12". Telecom Italia
ha  infatti  dichiarato  che non avrebbe senso includere un prezzo di
trasferimento  interno  per  l'uso  del  data  base in quanto esso e'
gratuito  sul  mercato,  e'  un  costo  non  evitabile  e non sarebbe
comunque rilevante.
  La  riduzione  del  costo  netto del Servizio "12", calcolata dalla
societa'  Nera,  e' in ossequio al principio secondo il quale Telecom
Italia  non  puo'  attribuire  ad  altri operatori costi derivanti da
proprie  specifiche  inefficienze  interne.  Anche  in  questo  caso,
indipendentemente  dall'esistenza di un costo netto positivo, occorre
valutare  se  sia  giustificato includere il costo stesso all'interno
del  costo  netto  da  ripartire.  In  sintesi,  occorre stabilire se
Telecom   Italia,  anche  in  assenza  di  un  obbligo  del  servizio
universale,   avrebbe  potuto  evitare  di  offrire  un  servizio  di
informazione abbonati alla propria clientela. Al riguardo, va infatti
considerato  che  ancora  nel 2000 il servizio "12" di Telecom Italia
includeva  esclusivamente  abbonati della stessa Telecom Italia. Tale
situazione  e'  in  evidente  contrasto con i principi di neutralita'
competitiva  e  di "pay or play". In altre parole, per quasi tutto il
2000,  gli  operatori concorrenti di Telecom Italia avrebbero dovuto,
da  un  lato,  dotarsi  di un servizio similare per i propri abbonati
(vale a dire "play") e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento
"pay")  del  servizio di Telecom Italia. Al fine di poter considerare
tale  costo  all'interno  dei  costi  da  ripartire, occorrera', come
minimo, che il servizio informazione abbonati includa le informazioni
relative  a  tutti  gli abbonati di tutti gli operatori. Dal punto di
vista  normativo,  mentre  il  servizio  di  informazione abbonati e'
incluso tra i contenuti del servizio universale, non vi e' un obbligo
di  includere  il costo netto derivante all'interno del meccanismo di
ripartizione,  se non giustificato, alla luce dei vantaggi di mercato
che  Telecom  Italia  ne  ricava,  anche  considerando  la  posizione
competitiva  goduta  dalla  stessa  nell'annuaristica. Per le ragioni
sopra    esposte,    si   conferma   l'orientamento   gia'   espresso
dall'Autorita'  nelle  delibere  n.  2/CIR/99  e  n.  8/00/CIR di non
includere tale servizio nel costo netto del servizio universale.
  4. Telefoni pubblici.
  Telecom  Italia ha dichiarato un costo netto derivante dall'obbligo
di  fornitura  di  telefoni  pubblici  pari  a  57  miliardi di lire,
equivalenti  a  circa  76.000  telefoni pubblici non profittevoli. Il
soggetto  incaricato  della  verifica  del calcolo del costo netto ha
apporto una rettifica di circa 17 miliardi, sulla base delle seguenti
motivazioni:
    a)  nel  corso  del  2000,  analogamente  al 1999, e' rimasta una
incertezza  sui  criteri per la quantificazione dei telefoni pubblici
derivanti  dall'obbligo  di  fornitura  del  servizio  universale, e,
pertanto,  e'  stata  accettata  la  metodologia  proposta da Telecom
Italia.  Nel  merito  si rileva che l'intervento dell'Autorita' sulla
determinazione  dei  criteri per la distribuzione e la pianificazione
sul  territorio  nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, di
cui  alla  delibera  n. 290/01/CONS non pone in capo a Telecom Italia
obblighi per l'anno 2000, oggetto della presente valutazione e che il
sopra  citato  provvedimento rinvia alla verifica del costo netto del
Servizio universale, le valutazioni concernenti la determinazione del
numero di postazioni non remunerative;
    b)  il numero di telefoni pubblici non profittevoli dichiarati da
Telecom  Italia  nelle  aree  economiche  e'  stato  ridotto  tramite
l'utilizzo   di   dati  geografici  forniti  da  Telecom  Italia  per
l'identificazione  delle  localita'  in  cui  (i)  vi sono piu' di un
telefono  pubblico  non  profittevole  nello stesso indirizzo/luogo e
(ii)  vi sono telefoni pubblici profittevoli e non profittevoli nello
stesso luogo. Nel caso di 2 o piu' telefoni pubblici non profittevoli
nello  stesso  luogo,  e'  stato  valutato  se l'esistenza di un solo
telefono  pubblico  sarebbe  stata  profittevole a causa dei maggiori
ricavi  derivanti dall'eliminazione degli altri telefoni pubblici. In
caso positivo, sono stati rimossi tutti i costi e ricavi dei telefoni
pubblici in quel luogo dal calcolo del costo netto. In caso negativo,
sono  stati considerati solo i costi di un singolo telefono pubblico.
Laddove  vi  erano  telefoni  pubblici  non profittevoli nello stesso
luogo  di  telefoni  pubblici  profittevoli, i costi di tali telefoni
pubblici  sono  stati  rimossi  dal  calcolo del costo netto. A causa
della  mancanza  di  dati di tipo "geo-code" sulla localizzazione dei
telefoni  pubblici,  non  e'  stato possibile valutare l'esistenza di
telefoni   pubblici   profittevoli  e  non  profittevoli  siti  nelle
immediate   vicinanze   ma   con   indirizzi  diversi.  Pertanto,  la
metodologia  applicata  comporta  il  permanere di una sovrastima del
costo   netto  delle  cabine  pubbliche  ed  il  soggetto  incaricato
raccomanda  che, nel caso in cui Telecom Italia intenda richiedere un
costo netto per la telefonia pubblica nel prossimo anno, sia in grado
di  fornire  dati  "geo-code" in modo da permettere una piu' puntuale
valutazione.  Il  costo  netto  dichiarato da Telecom Italia e' stato
ridotto  sia  applicando l'aliquota del 2,7% invece del 3% utilizzata
da  Telecom  Italia  (che ha condotto ad un revisione del costo netto
pari  a  52,4 miliardi) sia applicando la metodologia sopra descritta
dell'eliminazione  di  telefoni pubblici "duplicati", che ha condotto
ad un totale di telefoni pubblici non profittevoli pari a 61.282 ed a
un costo netto pari a 39,6 miliardi di lire.
  1.4. La valutazione dei benefici indiretti.
  Il  costo  netto  dichiarato  da Telecom Italia non tiene conto dei
vantaggi di mercato e dei benefici non finanziari o indiretti ad essa
derivanti  in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio
universale,   la   cui  valutazione  spetta  al  soggetto  incaricato
dall'Autorita'  per  la  verifica  del costo netto, anche su proposta
degli organismi di telecomunicazioni. In tal senso, Telecom Italia ha
inviato  in  data  21  giugno  una  proposta  per  la valutazione dei
benefici non finanziari.
  I   benefici  indiretti  derivanti  dalla  fornitura  del  servizio
universale  sono  elencati,  nell'art.  5,  comma  2, lettera b), del
decreto  ministeriale  10  marzo 1998. Di seguito, sono illustrate le
valutazioni  dei  benefici  indiretti  effettuate dalla societa' Nera
congiuntamente alle stime proposte da Telecom Italia. In particolare,
e' importante notare come l'andamento dei benefici indiretti proposto
da  Telecom Italia negli ultimi tre anni sia stato significativamente
decrescente:  177 miliardi, 77 miliardi e 13 miliardi rispettivamente
per gli anni 1998, 1999 e 2000.
  1.  Riconoscimento  della  denominazione  commerciale  rispetto  ai
concorrenti.
  I benefici di una denominazione commerciale notevolmente avviata si
basano  sul  presupposto  che  la  clientela  di Telecom Italia possa
utilizzare maggiormente i servizi da essa offerti in quanto fornitore
del  servizio  universale.  La quantificazione dei benefici della c.d
"brand  loyalty"  sono particolarmente complessi. Nel passato Telecom
Italia  ha prodotto una stima dei benefici effettuando una ricerca di
mercato  sulle  preferenze  dei  consumatori  che nel 1999 era pari a
circa 55 miliardi di lire. Telecom Italia ha realizzato, per il 2000,
una  nuova  ricerca  di mercato dalla quale risulta che il potenziale
beneficio dovuto a una denominazione commerciale notevolmente avviata
abbia  un  valore  irrilevante.  La  societa'  Nera,  considerate  le
difficolta'  legate  alla quantificazione monetaria della c.d. "brand
loyalty" e pur riconoscendo i limiti della metodologia di valutazione
proposta  da Telecom Italia, ha riprodotto una stima di tali benefici
indiretti,  utilizzando  lo  stesso  approccio adottato nel 1999, dal
quale scaturisce un valore pari a 39,6 miliardi di lire. Il valore e'
inferiore  a  quello  dello  scorso  anno sia perche' vi e' stata una
parziale  diminuzione dei ricavi, sia perche' il numero di clienti e'
minore.  Come  dichiarato  anche per il 1999, il valore effettivo dei
benefici  della  denominazione  commerciale puo' essere diverse volte
superiore o inferiore a quanto stimato.
  2. Valore pubblicitario delle occasioni di contatto.
  Il  beneficio  stimato  da Telecom Italia per il 2000, calcolato in
termini  di  investimento  pubblicitario  in  azioni  di  mailing che
sarebbe  necessario  per  ottenere  un  effetto equivalente all'invio
della  bolletta  ai clienti residenti in aree non profittevoli di cui
si  ipotizza  la disconnessione in caso di cessazione della fornitura
del servizio universale, e' stato pari a circa 8 miliardi di lire. Le
valutazioni    effettuate    dal    soggetto   incaricato   accettano
sostanzialmente   la   metodologia   adottata   da   Telecom  Italia,
introducendo  una leggera correzione per tenere conto dei clienti non
profittevoli in aree armadio, che vengono esclusi dal computo.
  3.  Valore  pubblicitario  delle  cabine  e cupole degli apparecchi
pubblici.
  Il  beneficio  stimato per il 2000 da parte del soggetto incaricato
e' stato di 11,5 miliardi di lire. Rispetto alle valutazioni proposte
da  Telecom  Italia,  sono  stati inclusi i benefici derivanti da due
categorie  addizionali  di  telefoni  pubblici,  non  considerate  da
Telecom  Italia  (ovvero  i  telefoni pubblici a muro e le postazioni
pubbliche  interne), nonche' i benefici pubblicitari delle postazioni
sia in aree profittevoli che in aree non profittevoli.
  4. Ciclo di vita del cliente.
  Telecom  Italia  ritiene  che  non  sia  opportuno  includere alcun
beneficio  indiretto derivante dall'effetto ciclo di vita del cliente
in  quanto, complessivamente, i ricavi totali della telefonia vocale,
avranno  un  andamento  decrescente.  La  societa'  Nera ritiene che,
mentre  il  trend  generale di diminuzione dei ricavi dalla telefonia
vocale  e'  plausibile,  alcune  aree  marginalmente non profittevoli
potrebbero  diventare  remunerative nel corso del ciclo di vita degli
investimenti  effettuati  da  Telecom  Italia. Non vi sono, tuttavia,
sufficienti  informazioni  disponibili  per  poter  prevedere quali e
quante  aree  possano  essere soggette a tale inversione di tendenza.
Applicando  l'ipotesi  metodologica proposta dalla societa' Nera, nel
considerare  l'esclusione  di  aree  che  sono solo marginalmente non
profittevoli  (con  un costo netto inferiore a 20 milioni di lire), i
vantaggi  di  mercato  relativi  all'effetto  del  ciclo  di vita del
cliente sono stimati in circa 3,3 miliardi.
  5. Data base e profili di consumo dei clienti.
  In quanto fornitore del servizio universale, Telecom Italia dispone
di  un  data  base aggiornato che comprende sia l'anagrafica clienti,
sia  i  loro  profili  di  consumo. Il beneficio ipotizzabile sarebbe
costituito  dalla  possibilita'  di  disporre commercialmente di tale
base  dati  e  la  valutazione  e'  volta  ad  individuare  il valore
commerciale  di  tali  informazioni.  Tuttavia,  a  differenza  della
valutazione  effettuata  nel  1999, in seguito alla fusione con SEAT,
Telecom  Italia  e'  stata  obbligata  a  fornire  il data base sulla
clientela  ad  altri operatori a titolo gratuito. La stima effettuata
dal  soggetto  incaricato per la prima meta' dell'anno 2000 e' pari a
circa 0,25 miliardi in quanto nella seconda meta' dell'anno il valore
del  data  base  potrebbe  essere diminuito in seguito alla decisione
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato, in seguito
alle  aspettative  dei  potenziali  acquirenti  di poter disporre nel
breve del data base a titolo gratuito.
  L'Autorita' riconosce che la stima dei benefici indiretti associati
con la fornitura del servizio universale e' particolarmente complessa
in  quanto  non esistono metodologie consolidate per tale valutazione
che  non  comportino  un  certo margine di discrezionalita'. Le poche
esperienze  internazionali  disponibili  sul tema, conducono a valori
dei  benefici indiretti molto piu' elevati rispetto a quelli rilevati
nel  presente  procedimento  istruttorio.  A titolo di esempio, OFTEL
(Office  of  Telecommunications),  nel  1997,  ha  stimato i benefici
indiretti  in  un  margine  compreso  tra circa 300 e 450 miliardi di
lire, riducendo questa stima a circa 180 miliardi nel 2000. Nel 1999,
l'ART  (Autorite'  de  regulation des telecommunications) ha condotto
un'indagine  di  mercato al fine di valutare i benefici indiretti del
servizio  universale, arrivando ad una stima per la sola categoria di
"brand  loyalty"  pari  a  circa  165  miliardi di lire. Nei restanti
paesi,  non  vi  e' al momento alcuna previsione di istituzione di un
meccanismo   per   la  ripartizione  del  costo  netto  del  servizio
universale essendo cio' dovuto sia alla non iniquita' dell'onere, sia
alla  presenza  di  considerevoli  benefici indiretti per il soggetto
fornitore  del  servizio  universale.  L'Autorita' ritiene, pertanto,
fondamentale, per il futuro, sia l'istituzione dei meccanismi di "pay
or  play"  che,  come  gia'  espresso  nella  delibera  n.  8/00/CIR,
forniscono una migliore valutazione dei reali benefici associati alla
fornitura  del  servizio  universale,  sia una maggiore attenzione ed
approfondimento  sulle metodologie per la stima delle voci componenti
i benefici indiretti.
  1.5. Conclusioni.
  Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  esposte,  l'Autorita' ha
determinato  che  il  costo  netto  per il servizio universale per il
2000,  tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti,
sia  pari  a 113,7 miliardi di lire, a cui vanno aggiunti i costi del
soggetto   incaricato  della  verifica  del  costo  netto,  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  2,  lettera f) del decreto ministeriale decreto
ministeriale 10 marzo 1998 per un totale di 114,037 miliardi.
  1.6.  Evoluzione  della  metodologia di valutazione del costo netto
del servizio universale e del meccanismo di ripartizione.
  L'Autorita'  anche per l'anno in corso ripropone la raccomandazione
del  1999  relativamente  allo  sviluppo  di  adeguati meccanismi che
consentano una progressiva riduzione del costo netto, sia tramite uno
stimolo  ad  una  maggiore  efficienza  dei  soggetti  fornitori, sia
attraverso   l'introduzione   di  meccanismi  concorrenziali  per  la
fornitura  dei  servizi  compresi  nel  servizio  universale. In tale
ottica,  si  ribadisce  l'opportunita'  di uno sviluppo di meccanismi
"pay  or  play"  i  quali, oltre a stimolare una maggiore efficienza,
evidenziano  il  vero  vantaggio  di  mercato  derivante  al soggetto
incaricato dell'obbligo di fornitura del servizio universale.
  Allo  stesso  tempo,  Telecom  Italia  ha evidenziato l'esigenza di
pervenire  ad  una definizione a priori condivisa con l'Autorita' dei
criteri  e  delle  metodologie  utilizzate per la quantificazione del
costo  netto  e  per  l'ammissibilita'  delle  singole  voci di costo
all'interno  del meccanismo di ripartizione dello stesso. L'Autorita'
ritiene  opportuno procedere ad riesame delle metodologie del calcolo
del costo netto del servizio universale anche in considerazione della
necessita'  di  valutare  l'impatto sul servizio universale a seguito
delle  decisioni adottate dall'Autorita' nel corso dell'anno 2001 sia
in  merito al servizio informazioni elenco abbonati sia relativamente
ai  criteri  per  la distribuzione e la pianificazione sul territorio
nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, nonche' in coerenza
con   il   procedimento   istruttorio  relativo  all'introduzione  di
meccanismi  concorrenziali  per la fornitura dei servizi compresi nel
servizio universale.
  L'Autorita'  ritiene  necessaria  anche  una  revisione  delle voci
componenti  i  benefici  indiretti  con  particolare riferimento alla
denominazione  commerciale.  Le  tecniche  di  stima fin'ora adottate
hanno  messo  in  evidenza,  come dichiarato dalla societa' Nera, una
forte  aleatorieta'  nella  valutazione  dei benefici derivanti dalla
denominazione  commerciale.  Altri  Paesi  della  comunita'  adottano
tecniche   di  stima  diverse,  anche  se  non  necessariamente  piu'
appropriate  di  quelle  usate  dalla  societa'  Nera nel corso degli
ultimi  due  anni.  La  revisione  della  metodologia  di calcolo dei
benefici  indiretti  dovra',  da  un  lato,  individuare  tecniche di
calcolo   piu'   omogenee  in  relazione  allo  scenario  europeo  e,
dall'altro,  raggiungere risultati basati su una minore soggettivita'
nella scelta del metodo di valutazione.
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Applicabilita' del meccanismo di ripartizione
               del costo netto del servizio universale
  1.   L'Autorita'   valuta   che,   alla   luce   delle   condizioni
concorrenziali  e  di mercato nel settore della telefonia riscontrate
in   Italia   nel   corso   del  2000,  esistano  i  presupposti  per
l'applicabilita'  del  meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio  universale,  ai  sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del
decreto ministeriale del 10 marzo 1998.