IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto  legge  28  marzo  1997,  n. 79, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   28  maggio  1997,  n.  140,  ed,  in
particolare,  l'art.  13  che  prevede  "misure  fiscali  a  sostegno
dell'innovazione nelle imprese industriali";
  Visto  l'art.  17  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  che ha
modificato  il  predetto  art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo
1998,  n. 235, recante il regolamento sulle modalita' e procedure per
l'attuazione  di  misure  fiscali  a  sostegno dell'innovazione nelle
imprese  industriali  ed,  in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che
demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con   proprio   decreto,   la   definizione   delle   informazioni  e
documentazioni  ulteriori  da  allegare  alla dichiarazione-domanda e
l'individuazione  del  concessionario  responsabile  delle  attivita'
istruttorie;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  131  del  24  luglio  1998,  con  la  quale  sono state
anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle
misure fiscali di cui alla richiamata legge 140/1997;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni ed altri enti locali;
  Visti gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio il
cui   bando  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  parte  seconda, n. 159 del 10 luglio 1998 e la
cui   conclusione   ha  individuato  quale  migliore  offerta  quella
presentata  dall'associazione  temporanea  di imprese facente capo al
Mediocredito  di  Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma
S.p.a.,  Banca Mediterranea S.p.a. e Banca Nazionale dell'Agricoltura
S.p.a.;
  Ravvisata  la  necessita'  di procedere alla fissazione dei termini
iniziali di presentazione delle domande di cui alle regioni a statuto
speciale  e  delle  province  autonome di Trento e Bolzano sulla base
delle disponibilita' finanziarie per complessive L. 18.000.000.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le  dichiarazioni-domanda  per  la  concessione  dei  benefici
previsti  dall'art.  13  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n.
266,  per  le  iniziative  nelle  regioni  a statuto speciale e nelle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  inerenti  i costi di cui
all'esercizio chiuso nell'anno solare 2000, possono essere presentate
o  spedite  dalle  imprese industriali a partire dal ventesimo giorno
successivo  alla  data di pubblicazione del presente provvedimento ed
entro il termine massimo del 31 marzo 2002.
  2.  Le  somme  non  utilizzate alla data di cui al comma precedente
saranno  portate in aumento delle disponibilita' relative al medesimo
intervento agevolativo inerente i costi di cui all'esercizio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano