IL DIRIGENTE
del   Dipartimento   della   salute  umana,  della  sanita'  pubblica
veterinaria  e dei rapporti internazionali - Direzione generale della
                     prevenzione - Ufficio XIII

  Vista l'istanza del 4 aprile 2001 presentata dal direttore generale
dell'azienda  ospedaliera  "Ospedale  Niguarda  Ca' Granda" di Milano
intesa  ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di   trapianto   di   omoinnesti   vascolari  da  cadavere,  a  scopo
terapeutico, presso l'azienda medesima;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 30 giugno 2001;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta di autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  8 agosto  2001  del  Ministro della salute che,
facendo  seguito  a  quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio
2000 e 1 marzo 2001 dal Ministro della sanita', proroga ulteriormente
l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni  che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano e'
autorizzata   all'espletamento   delle   attivita'  di  trapianto  di
omoinnesti  vascolari  da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in
Italia o importati gratuitamente dall'estero.