IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da
imballaggio" modificato con integrazioni dal decreto legislativo
8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in
particolare gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 - comma 5,
che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti
inquinati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della
sanita' del 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato
articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
disciplina i criteri, le procedure e le modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati
ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e
i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di
interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi
in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i
primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede
l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati;
Considerato che il Programma nazionale individua al medesimo
articolo 1 gli ulteriori interventi di bonifica di interesse
nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i
criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalita' e il
trasferimento delle relative risorse, le modalita' per il
monitoraggio e il controllo delle attivita' di realizzazione degli
interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di
interesse nazionale individuati dalla legge n. 426/1998 e
precisamente: Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e Carrara
del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999; Pieve
Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio 2000; Casal
Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio 2000;
Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio 2000;
Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del
10 gennaio 2000; Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10
gennaio 2000; Venezia-Porto Marghera del 23 febbraio 2000, con i
quali sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni, i primi siti di interesse nazionale
individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare
l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di
interesse nazionale: Sesto San Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio,
Pioltello e Rodano;
Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli
interventi da inserire nel Programma nazionale ai fini della
classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed
atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo alcuni
presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di
pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei
siti gia' individuati dal legislatore come di interesse nazionale;
Ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine,
tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse
nazionale quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura (Torino),
Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto (Stoppani), basso
bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit (Bari),
Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi
II, Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa, fiumi
Saline e Alento, comprensorio Sassuolo-Scandiano, Sulcis
Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste.
Tenuto conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati
dalla legge n. 388/2000 e i siti individuati dal presente Programma
nazionale di bonifica devono essere perimetrati secondo le medesime
procedure di cui alla legge n. 426/1998 e ritenuta l'opportunita' di
allegare al Programma nazionale le schede tecniche illustrative dei
siti nazionali dalle quali risultano, tra l'altro, la situazione di
inquinamento, il costo di massima presunto degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale nonche' le motivazioni della
rilevanza nazionale degli stessi;
Considerato l'elevato numero dei siti, la complessita' delle
situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la mancanza di
indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli stessi,
l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli effetti
dell'inquinamento, la necessita', a tali scopi, di individuare
puntualmente le aree e di identificare il tipo ed il livello di
contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica;
Ritenuta l'opportunita' di demandare alle regioni, sulla base di
appositi criteri, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
la definizione delle modalita', le condizioni e i termini per
l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle medesime, con
successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;
Ritenuta l'opportunita', in fase di prima applicazione, di
ripartire le risorse disponibili sulla base dei seguenti criteri e
valutazioni:
a) criterio base di proporzionalita', che tiene conto delle prime
indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni, o
comunque risultanti dall'istruttoria o desunti in via presuntiva
sulla base dell'estensione del sito, delle conoscenze disponibili
sulle caratteristiche dell'inquinamento e della natura degli
interventi da realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti
nazionali un primo contributo che consenta di avviare o proseguire
l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di
caratterizzazione;
b) criterio correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle
caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti
dall'inquinamento del sito e dell'urgenza dell'intervento
limitatamente alla messa in sicurezza d'emergenza;
c) salvaguardia occupazionale;
d) finanziamenti pregressi;
e) accordi di programma stipulati;
f) appartenenza all'elenco dei primi siti di interesse nazionale
individuati dal legislatore;
g) somme gia' stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge
n. 426/1998;
Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine
perimetrate sara' necessario avvalersi dell'ICRAM sulla base di
apposita convenzione del Ministero dell'ambiente, che definira' i
tempi, le modalita' delle attivita' di caratterizzazione nonche' le
relative risorse;
Visto il parere della commissione Ambiente territorio e lavori
pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo
2001, n. 805/COMM/VIII;
Visto il parere della commissione Territorio, ambiente, beni
ambientali del Senato della Repubblica espresso in data 21 marzo
2001, n. 19423/S;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del
8 marzo 2001, n. 1178;
Visti i pareri espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di
Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001;
Viste le note in data 26 aprile 2001 prot. 4667/RIBO/M/DI/B,
prot. 4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le quali il
Ministro ha chie-sto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e
Sardegna di comunicare le rispettive determinazioni in merito
all'integrazione del Programma nazionale, e piu' precisamente
l'intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi
dalle competenti commissioni parlamentari nell'elenco dei siti
nazionali individuati dal Programma, la indicazione delle somme da
destinare a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello
di ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e
le schede tecnico-descrittive dei siti medesimi;
Tenuto conto che i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e
Sardegna non hanno comunicato la rispettiva intesa all'integrazione
del Programma nazionale;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse
nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".
- La direttiva 91/156 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 26 marzo 1991 n. L78.
- La direttiva 91/689 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1991 n.
L377.
- La direttiva 94/62 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1994 n.
L365.
- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e' il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R 17 maggio
1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di
programma con gli enti provvisti delle tecnologie di
rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti
oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al
comune, alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla
regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore della regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la regione puo' richiedere al
comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di
limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
Codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio
generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto
autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di
accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente dalla
tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei
siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
con la regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
e regionale dei siti contaminati da bonificare.
- La lettera n) del comma 1, dell'art. 18 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' la seguente:
"1. Spettano allo stato:
a) - m) (omissis);
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale".
- Il comma 5 dell'art. 22 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:
"5. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su
un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare".
- L'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e' il
seguente:
"Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto- legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi,
al finanziamento degli interventi di cui al presente art.
si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi, comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma
6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
(Omissis).
- Si riporta l'intero testo dell'art. 114 della legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 114 (Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale). - 1. All'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei
crediti in favore dello Stato per il risanamento del danno
di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato,
assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di
rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in
via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e
ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998 n. 426".
"9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione".
2. - 22. (Omissis).
23. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre
2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".
24. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,
all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative
discariche).
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
25. All'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater). Pioltello e Rodano".
26. - 28. (Omissis).
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".
Note all'art. 1:
- Il comma 3, dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426 e' riportato nelle note alle premesse.