IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Vista  la  legge  del  19  dicembre 1992, n. 488, di conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n.
415,  con  cui  e'  stata,  fra l'altro, disposta la soppressione del
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo del 3 aprile 1993,
n.  96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato   le  funzioni  relative  alla
ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti
dagli  eventi  sismici  del  1980/1981,  per  la  parte relativa agli
articoli 27  e  39  del  decreto  legislativo n. 76 del 30 marzo 1990
(gia'  articoli 21 e 32, legge n. 219/1981), gia' di competenza della
suddetta Agenzia;
  Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il Ministro dei
lavori  pubblici  e  con  il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu
individuata  la direzione generale della produzione industriale quale
ufficio  del  Ministero  competente  per  l'esercizio  delle funzioni
trasferite  ai  sensi  del  citato  art.  12,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 96/1993;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997,
n.  220,  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato",  che  all'art.  7  ha individuato la
direzione  generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
per  le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di
cui  al  decreto  legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (gia' direzione
generale della produzione industriale);
  Visto l'art. 10, comma 5 della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che
prevedeva   il   trasferimento,   tramite   consegna   attraverso  un
commissario  ad  acta,  ai  consorzi  A.S.I.  di  Salerno, Avellino e
Potenza  (costituiti  a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5
ottobre  1991,  n.  317),  per quanto di rispettiva competenza, degli
impianti   e  delle  opere  infrastrutturali  realizzate  nelle  aree
industriali  di  cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti
di  cui  all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  n.  493/1993,
unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione
ai  predetti lotti nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche'
dell'esercizio delle funzioni amministrative;
  Considerata  l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da
parte  di  vari  imprenditori anche nell'ambito del contratto d'area,
del  quale  i  lotti  ex  art.  32, legge n. 219/1981 fanno parte per
legge;
  Vista  la  necessita'  di  consentire,  nei  tempi  piu'  contenuti
possibili,  l'effettiva  utilizzazione  da  parte  degli imprenditori
interessati dei lotti industriali disponibili;
  Visto  il  verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1,
legge  n.  241/1990,  sottoscritto in data 2 luglio 1998 dal Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti
aventi  titolo  dei  consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle
regioni  Campania  e  Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel
tempo le consegne in argomento;
  Considerato  che  tale verbale stabilisce la consegna immediata dei
lotti  liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai
consorzi  A.S.I.  nell'ambito delle rispettive competenze, nonche' la
consegna,  anche  frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e
delle opere pubbliche previste;
  Considerato che il M.I.C.A. ha proseguito e prosegue nell'attivita'
ordinaria  relativa  ai  lotti industriali da consegnare al consorzio
A.S.I.  di  Salerno,  rimanendo  tuttavia  esclusa la possibilita' da
parte del M.I.C.A. medesimo di riassegnazione degli stessi;
  Considerato  che  rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3
allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori
revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;
  Visto  il  decreto  n. 2 dell'8 gennaio 2001, con il quale e' stato
revocato  il  contributo  ex  art.  32,  legge n. 219/1981 alla ditta
Lievito;
  Vista  la  nota  del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa
alla  competenza  della  sottoscrizione  del presente decreto, giusta
decreto legislativo n. 29/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermi  restando  i  contenuti  e  le  condizioni  di cui al verbale
d'intesa richiamato in premessa, viene trasferito al consorzio A.S.I.
di  Salerno  il  lotto  di terreno industriale di cui all'art. 39 del
testo  unico  approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
di seguito indicato con i relativi riferimenti catastali:
    area industriale di Contursi C:
      lotto  n.  4 della superficie di mq 18.844, distinto in catasto
al  foglio  n.  24 (comune di Contursi), particelle numeri 477, 482 e
509 - contributo residuo: L. 6.649.232.070 (Euro 3.434.041,78).