IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  convenzione  sul  commercio  internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington  il 3 marzo 1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
  Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
e  successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro  commercio,  ed  in  particolare  l'art.  3 relativo al campo di
applicazione dello stesso;
  Visto il regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto
2001,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni, recante modalita'
d'applicazione  del  regolamento  (CE)  338/97  del  Consiglio  del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo  del  loro  commercio,  che  sostituisce  integralmente  il
regolamento  (CE)  939/97  della  Commissione  del  26 maggio 1997, e
successive attuazioni e modificazioni;
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge 9 dicembre 1998, n.
426,  che  inserisce il comma 5-bis all'art. 5 della legge 7 febbraio
1992,  n.  150,  prevedendo che il Ministro dell'ambiente di concerto
con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali emani il
presente  decreto  per  istituire  il  registro  di  detenzione degli
esemplari  di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.
150;
  Considerato  che  il  Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8
della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  cura  l'adempimento della
convenzione   di   Washington,  potendosi  avvalere  delle  esistenti
strutture del Corpo forestale dello Stato;
  Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992,  n.  150,  che  demanda al Ministero delle politiche agricole e
forestali,  tramite  il  Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione
delle   certificazioni   e   dei   controlli  previsti  dalla  citata
convenzione di Washington e dai citati regolamenti comunitari;
  Sentito  il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4,
comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
  Visto  il  decreto  3  maggio  2001  del Ministro dell'ambiente, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16
maggio  2001,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  registro  di
detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;
  Ritenuto   che,   a  seguito  dell'esigenza  di  fornire  una  piu'
articolata  indicazione  dei  soggetti  tenuti  alla compilazione del
registro,  nonche'  delle  difficolta'  oggettive  riscontrate per il
ritiro  e  la  compilazione  dello  stesso  nei  termini indicati dal
decreto  del  3  maggio  2001,  si  rende necessario sostituire il su
citato decreto interministeriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie
animali  e  vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7
febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o
morti  di  specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e
vegetali,  incluse  negli  allegati A e B del regolamento (CE) 338/97
del  Consiglio  del  9  dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e
modificazioni,  cosi'  come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7
febbraio  1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio   del   9   dicembre   1996,   e  successive  attuazioni  e
modificazioni,  con  l'esclusione  di  esemplari  di  specie vegetali
riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE)
1808/2001   della  Commissione  del  30  agosto  2001,  e  successive
modificazioni,  incluse  nell'allegato  B del regolamento (CE) 338/97
del  Consiglio  del  9  dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e
modificazioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di
specie  che saranno incluse negli allegati A e B del regolamento (CE)
338/97  del  Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni,  successivamente  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di
concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati
negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.