IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 6, ai sensi del quale "con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora), ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 338/97; Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura l'adempimento della Convenzione di Washington, avvalendosi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001; Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 28 novembre 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Fermo restando quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97, dal regolamento (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del mantenimento in cattivita' degli esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 17, comma 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente: "6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops truncatus.". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 supplemento ordinario, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976. - La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992. - Il regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunita' della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 299 del 22 ottobre 1987. - Il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 61 del 3 marzo 1997. - Il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche, mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 140 del 30 maggio 1997. - L'art. 8 della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato. 2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.". Note all'art. 1: - Il regolamento (CE) 338/97 e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) 939/97 e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' riportata nelle note alle premesse. - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, e' riportata nelle note alle premesse.