IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo
ambientale"  e,  in particolare, l'articolo 17, comma 6, ai sensi del
quale  "con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  da emanare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  sono  stabilite  le  disposizioni in materia di mantenimento in
cattivita'  di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops
Truncatus";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  Convenzione  sul  commercio  internazionale di specie di
fauna  e  flora  selvatiche  in  pericolo  di  estinzione,  firmata a
Washington  il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora),
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
  Vista  la  legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina
dei  reati  relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul
commercio  internazionale  delle  specie animali e vegetali in via di
estinzione,  firmata  a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive
modificazioni,   nonche'   norme  per  la  commercializzazione  e  la
detenzione  di  esemplari  vivi  di  mammiferi  e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
  Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
relativo  alla  protezione  di  specie  della  flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento
(CE)  939/97  della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita'
di applicazione del regolamento (CE) 338/97;
  Considerato  che,  ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7
febbraio  1992, n. 150, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio   cura  l'adempimento  della  Convenzione  di  Washington,
avvalendosi  delle  esistenti  strutture  del  Corpo  forestale dello
Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
  Vista  la  comunicazione  inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 28 novembre 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  Fermo  restando  quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97,
dal  regolamento  (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
dalla  legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di
Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di
fauna  e  flora  selvatiche  in  pericolo  di estinzione, ai fini del
mantenimento  in  cattivita' degli esemplari appartenenti alla specie
Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute
nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).

          Note alle premesse:
              - L'art. 17, comma 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
          recante  "Disposizioni  in  campo  ambientale",  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79 del 4 aprile 2001, e' il
          seguente:
              "6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in
          materia  di  mantenimento  in  cattivita'  di  esemplari di
          delfini appartenenti alla specie tursiops truncatus.".
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988 supplemento ordinario, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          Autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  La  legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante ratifica
          ed    esecuzione    della    Convenzione    sul   commercio
          internazionale  delle  specie  animali e vegetali in via di
          estinzione,  firmata  a  Washington  il  3 marzo  1973,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976.
              - La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante "Disciplina
          dei   reati   relativi  all'applicazione  in  Italia  della
          Convenzione   sul  commercio  internazionale  delle  specie
          animali   e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata  a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975,  n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82  e
          successive    modificazioni,    nonche'    norme   per   la
          commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi  e rettili che possono costituire pericolo per la
          salute  e  l'incolumita'  pubblica",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992.
              -  Il  regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio relativo
          all'applicazione  nella  Comunita'  della  Convenzione  sul
          commercio  internazionale  delle specie di flora e di fauna
          selvatiche  minacciate  di  estinzione, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L
          299 del 22 ottobre 1987.
              -   Il   regolamento  (CE)  338/97  del  Consiglio  del
          9 dicembre  1996  relativo  alla protezione di specie della
          flora  e  della  fauna selvatiche mediante il controllo del
          loro  commercio,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee  (G.U.C.E.)  n.  L 61 del 3 marzo
          1997.
              -  Il  regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26
          maggio   1997,   recante   modalita'  di  applicazione  del
          regolamento  (CE)  n.  338/97  del Consiglio, relativo alla
          protezione  di specie della flora e della fauna selvatiche,
          mediante  il  controllo  del  loro commercio, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.)
          n. L 140 del 30 maggio 1997.
              -  L'art. 8 della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150,
          e' il seguente:
              "Art. 8. - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art.
          1,  commi  4  e  5,  e  dall'art. 8, comma 4, della legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  il  Ministero  dell'ambiente  cura
          l'adempimento  della citata Convenzione di Washington del 3
          marzo  1973,  di  cui  alla legge 19 dicembre 1975, n. 874,
          potendosi  avvalere  delle  esistenti  strutture  del Corpo
          forestale dello Stato.
              2.  Con  propri  decreti,  emanati  di  concerto con il
          Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  del  commercio con
          l'estero  ed  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          il  Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative
          ai  controlli  in  ambito  doganale  per l'esecuzione della
          presente  legge  e  le  procedure  per  l'adempimento della
          citata  convenzione  di Washington del 3 marzo 1973, di cui
          alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.".

          Note all'art. 1:
              -  Il  regolamento  (CE) 338/97 e' riportato nelle note
          alle premesse.
              -  Il  regolamento  (CE) 939/97 e' riportato nelle note
          alle premesse.
              -  La legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' riportata nelle
          note alle premesse.
              - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, e' riportata nelle
          note alle premesse.